C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : – il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United – A.S.D. Limite e Capraia A.S.D valevole per la categoria Esordienti dell’8 febbraio 2025, pubblicato tramite il social network instagram un video ritraente il proprio compagno di squadra sig. L. G. privo di indumenti intento a dirigersi verso la doccia; tale video è stato registrato dal sig. Matteo Racioppi all’interno dello spogliatoio della squadra della società Castelfiorentino United A.S.D. mentre la propria squadra stava festeggiando la vittoria dell’incontro; – la società Castelfiorentino United A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Matteo Racioppi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 3 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: – Matteo Racioppi, calciatore minorenne con la presenza di entrambi i genitori esercenti la potestà, all’epoca dei fatti tesserato per il Castelfiorentino United ASD, assistito dall’Avv. Andrea Bruni; – La società Castelfiorentino United ASD rappresentata dall’Avv. Gianluca Corrias come da procura speciale depositata in atti;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : - il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United - A.S.D. Limite e Capraia A.S.D valevole per la categoria Esordienti dell’8 febbraio 2025, pubblicato tramite il social network instagram un video ritraente il proprio compagno di squadra sig. L. G. privo di indumenti intento a dirigersi verso la doccia; tale video è stato registrato dal sig. Matteo Racioppi all’interno dello spogliatoio della squadra della società Castelfiorentino United A.S.D. mentre la propria squadra stava festeggiando la vittoria dell’incontro; - la società Castelfiorentino United A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Matteo Racioppi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 3 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: - Matteo Racioppi, calciatore minorenne con la presenza di entrambi i genitori esercenti la potestà, all’epoca dei fatti tesserato per il Castelfiorentino United ASD, assistito dall’Avv. Andrea Bruni; - La società Castelfiorentino United ASD rappresentata dall’Avv. Gianluca Corrias come da procura speciale depositata in atti;

Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale del Castelfiorentino United ASD, dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: ASD Castelfiorentino United ammenda di € 600,00 ridotta per il rito ad € 400,00. Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta di definizione essendo essa conforme al disposto di legge. Il procedimento prosegue nei confronti del calciatore Matteo Racioppi. Si apre il dibattimento la rappresentante della Procura Federale riportandosi al deferimento e ritenendo provata la colpevolezza del giovane calciatore deferito, chiede irrigarsi la sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate.

Prende la parola il legale del giovane calciatore, il quale si riporta alla memoria depositata in atti, non nega che il ragazzo abbia effettuato, in un momento di euforia nel post gara, il video inoltrandolo sulla piattaforma Instagram come “storia” (della durata di 24 ore), senza aver rivisto il filmato prima di “postarlo”, quindi di essere stato del tutto inconsapevole che vi fosse un compagno già spogliato ritratto mentre faceva la doccia o si apprestava a farla. Ribadisce la buona fede dell’atleta e la giovane età (12 anni) e chiede che non venga irrogata alcuna sanzione, o quella minima prevista dell’ammonizione. Il Tribunale preso atto delle difese e delle risultanze istruttorie, ritiene che sia provata la colpevolezza del calciatore deferito, tuttavia ritiene che il comportamento contestato sia frutto della giovanissima età e della leggerezza con la quale i giovani di oggi ricorrono agli smartphone per filmare qualsiasi cosa e postarla sui social network, nemmeno rendendosi conto della diffusione che le immagini riprese possano avere e del vulnus che i contenuti condivisi possano creare. Riconosce altresì il leale comportamento processuale del deferito, tuttavia ritiene che una sanzione debba essere inflitta, anche se in misura minore di quella richiesta dalla Procura per le ragioni sopra evidenziate.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Matteo Racioppi squalifica di 4 giornate; - Al Castelfiorentino United ASD l’ammenda di € 400,00; Dichiara chiuso il procedimento.

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