C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – La procura Federale, a seguito dell’espletamento di atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per la Toscana: 1)-Il sig. Gabriele Malucchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montalbano Cecina, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.28, comma 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 14/02/2025 mentre si trovava sugli spalti dell’impianto sportivo ”Club Oasi” di Monsummano Terme (PT) per assistere all’incontro A.S.D. P.M.P Crystal C5 – A.S.D. Montalbano Cecina, valevole per il girone B del Campionato di serie C2 di calcio a 5, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore M.M. schierato nelle fila della squadra A.S.D. P.M.P Crystal C5 con la maglia n.7, le seguenti testuali espressioni: “scimmia”, “alzati scimmia”, “sei una scimmia”. 2)-La società A.S.D. Montalbano Cecina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S. per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Malucchi, così come descritti nel capo di incolpazione che riguarda quest’ultimo. Instaurato il procedimento ed assunte le formalità necessarie, l’atto di deferimento è stato notificato alle parti interessate le quali hanno provveduto a depositare una memoria difensiva per i loro assistiti.
La procura Federale, a seguito dell’espletamento di atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per la Toscana: 1)-Il sig. Gabriele Malucchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montalbano Cecina, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.28, comma 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 14/02/2025 mentre si trovava sugli spalti dell’impianto sportivo ”Club Oasi” di Monsummano Terme (PT) per assistere all’incontro A.S.D. P.M.P Crystal C5 – A.S.D. Montalbano Cecina, valevole per il girone B del Campionato di serie C2 di calcio a 5, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore M.M. schierato nelle fila della squadra A.S.D. P.M.P Crystal C5 con la maglia n.7, le seguenti testuali espressioni: “scimmia”, “alzati scimmia”, “sei una scimmia”. 2)-La società A.S.D. Montalbano Cecina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S. per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Malucchi, così come descritti nel capo di incolpazione che riguarda quest’ultimo. Instaurato il procedimento ed assunte le formalità necessarie, l’atto di deferimento è stato notificato alle parti interessate le quali hanno provveduto a depositare una memoria difensiva per i loro assistiti.
a) Quanto al sig. Malucchi Gabriele, la difesa cerca di stemperare i fatti sostenendo che in passato vi erano stati degli screzi fa i due calciatori e quindi il Malucchi aveva deciso di non partecipare all’incontro nel timore di atteggiamento aggressivi da parte del M.M. verso di lui. b) Rileva che da alcune dichiarazioni del M.M. si evince che lo stesso non conosceva il Malucchi. c) Rileva che l’attività istruttoria non consente di acclarare con certezza una responsabilità del proprio assistito in quanto non vi è stato alcun riconoscimento da parte del Malucchi, ed i fatti sono stati accertati de relato. d) Rileva che il M.M. se avesse udito le espressioni attribuite al Malucchi lo avrebbe sicuramente riferito al D.G. e) Rileva che il M.M. avrebbe a sua volta tenuto una condotta antisportiva verso uno spettatore. f) Rileva infine che il D.G. avrebbe sentito una frase offensiva soltanto a fine gara e non durante la stessa. g) Nella memoria difensiva si rileva che il Malucchi è stato sottoposto ad un DASPO cui comunque ha interposto opposizione. La difesa del Malucchi conclude chiedendo alla Procura Federale di volere udire alcune persone indicate in atti. A) Quanto alla difesa della società la stessa evidenzia come sia stata sua cura cercare di educare i propri tesserati ai valori dello sport e che questa vicenda era del tutto inaspettata. B) La società dichiara che stante gli accadimenti la stessa non ha intenzione di iscriversi al campionato di calcio a 5 per l’anno 2025/2026. Dichiara inoltre di avere avuto contezza del DASPO inflitto al tesserato Gabriele Malucchi solo nell’ambito del presente procedimento. C) La società conclude chiedendo l’archiviazione del procedimento o, in subordine, la sanzione minima ex art. 8 comma 1 lettera d del C.G.S. All’udienza del 24/10/2025 le parti sono comparse avanti al Tribunale Federale per la Toscana. In tale occasione il Collegio ha concesso loro di prendere la parola onde delineare i fatti e meglio argomentare sugli stessi. La Procura Federale in persona dell’Avv. Debora Bandoni, riportandosi agl’atti del procedimento, ha ribadito come dai risultati dell’indagine è emersa la totale responsabilità del calciatore Malucchi Gabriele, in particolare sottolinea che in relazione ai fatti ascritti è stato disposto un DASPO di 5 anni nei confronti del sig. Malucchi Gabriele stante la pericolosità dello stesso anche in altre eventuali manifestazioni sportive: conclude chiedendo la squalifica per 15 giornate da scontarsi in gare ufficiali per il sig. Malucchi Gabriele e la sanzione dell’ammenda a carico della società quantificata in € 1.200,00 (euro milleduecento). La difesa del sig. Malucchi Gabriele, rappresentata dall’Avv. Luca Poldaretti precisa che il DASPO cui è stato fatto riferimento è stato emesso dalla Autorità amministrativa non solo per i fatti oggi in discussione ma anche per altri accadimenti. Il difensore conferma che vi erano stati degli screzi fra i due ragazzi che sono stati successivamente chiariti. Il legale cita alcune decisioni giurisprudenziali ove la sanzione inflitta al tesserato è stata inferiore a quanto oggi richiesto dalla rappresentante della Procura Federale e si riporta ai suoi scritti difensivi. La difesa della società, rappresentata dall’Avv. Matteo Panelli, riferisce che nella immediatezza dei fatti la sua assitita si è fatta parte diligente, anche a mezzo stampa, al fine di porgere le proprie scuse per quanto accaduto. Conclude chiedendo il proscioglimento della sua assistita o, in subordine, la sanzione minima ex art. 8 comma 1 lettera d del C.G.S. La rappresentante della Procura, in replica, precisa che per i fatti oggetto del presente procedimento il tesserato Malucchi Gabriele è stato attinto da un Daspo. Per quanto attiene la società rileva che la stessa non ha correttamente adempiuto alle disposizioni a tutela dei comportamenti dei tesserati e, comunque, non si è adoperata affinché il Malucchi evitasse di partecipare, sia pure in veste di spettatore, alla gara oggetto dei fatti contestati. Conferma le richieste di sanzioni oggi esposte. Il Tribunale Federale per la Toscana, peso atto della documentazione ufficiale, udite le parti passa in decisione. Da quanto emerso in fase di indagine, esaminate le difese degli incolpati e quanto dichiarato in sede di audizione delle parti, appare assolutamente chiaro che i fatti contestati dalla Procura Federale sono realmente avvenuti e che il responsabile deve individuarsi nel sig. Gabriele Malucchi. La difesa del predetto appare poco incline a contestare l’incolpazione, contradditoria in alcuni aspetti e carente di conclusioni difensive. A precisazione dell’assunti si rileva una contraddittorietà nel momento in cui la difesa sostiene che il M.M. non conosceva il Malucchi, salvo poi dichiarare che i ragazzi si sono chiariti. A parere del Collegio appare assai strano che un soggetto che non conosce un altro abbia bisogno di chiarirsi. Non solo, ma la stessa difesa rileva che il Malucchi ha preferito non partecipare alla gara in quanto vi erano stati in passato (più o meno recente non è dato sapere) degli screzi fra di loro. Anche in questo caso valga l’osservazione di cui sopra. Altro punto carente della difesa è non avere precisato le conclusioni limitandosi a chiedere alla Procura Federale l’audizione di alcuni soggetti. Per quanto attiene la società, la sua responsabilità in senso oggettivo è da ritrovarsi nel non avere ottemperato alle norme circa l’educazione sportiva dei suoi tesserati o se questo è stato fatto, sicuramente non è stato sufficiente, ma soprattutto il non avere impedito al Malucchi di partecipare alla gara in questione sia pure in veste di spettatore. Il Collegio ritiene che è praticamente impossibile che la società non conoscesse degli screzi fra i due ragazzi, non fosse altro per il fatto che il Malucchi pare abbia richiesto espressamente di non scendere in campo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale per la Toscana infligge al sig. Malucchi Gabriele la sanzione della squalifica di giornate 15 effettive di gara e la sanzione dell’ammenda alla società Montalbano Cecina quantificata in euro 800,00 (euro ottocento).
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