C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Signor PAOLO GIUNTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.C.D. Cuoiopelli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Guido Pulidori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 235/2024-25 del 25.3.2025, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 26.3.2025; – società U.C.D. CUOIOPELLI a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Giuntini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: - Signor PAOLO GIUNTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.C.D. Cuoiopelli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Guido Pulidori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 235/2024-25 del 25.3.2025, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 26.3.2025; - società U.C.D. CUOIOPELLI a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Giuntini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l'udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 24 ottobre 2025. Entrambi i deferiti, pur ritualmente convocati, sono risultati assenti. Presente il Sostituto Procuratore Avv. Debora Bandoni che rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetto di dibattimento. La rappresentante della Procura si riporta al deferimento e chiede applicarsi le seguenti sanzioni: - nei confronti del Signor Paolo Giuntini, mesi 6 di inibizione; - nei confronti della società U.C.D. Cuoiopelli, euro 600 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026. Il Tribunale rileva che ex art. 31 comma 6 CGS, “il mancato pagamento nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 d elle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economich e del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, dell a sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 31, comma 7 CGS, “i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a mesi 6”. Il fatto di cui viene incolpato il tesserato Signor Paolo Giuntini è stato compiutamente accertato e, del resto, neppure contestato dall’incolpato, che non ha espletato al riguardo alcuna attività difensiva. Alla luce di quanto precede, devono pertanto applicarsi le sanzioni ex lege previste, apparendo quelle richieste dalla Procura congrue e condivisibili nonché pienamente conformi al dettato normativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: - nei confronti del Signor Paolo Giuntini, mesi 6 di inibizione; - nei confronti della società U.C.D. Cuoiopelli, euro 600 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026. Dichiara chiuso il procedimento.

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