C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Folgor Marlia avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale è stato squalificato l’allenatore Pucci Vittorio fino al 9.04.2026. (C.U. n. 26 del 26.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Folgor Marlia avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale è stato squalificato l’allenatore Pucci Vittorio fino al 9.04.2026. (C.U. n. 26 del 26.11. 2025).

La società Folgor Marlia con comunicazione pec del 27.11.2025 delle ore 10.263, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Lucca, pubblicata con il C.U. n. 26 del 26.11.2025, con la quale era stata inflitta all’allenatore Pucci Vittorio la squalifica fino al 9.04.2026, con la seguente motivazione: “per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e aver tenuto un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti del D.G.., reiterando tale comportamento offensivo e minaccioso anche nei confronti della panchina avversaria, cercando altresì il contatto fisico con un componente della stessa, che non si concretizzava grazie all’intervento del Tutor arbitrale. Una volta espulso si posizionava sulle tribune reiterando il comportamento offensivo nei confronti del D.G e del Tutor, assumendo ancora una volta un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, tantoché si rendeva necessario l’intervento di alcuni dirigenti della società Luccasette che lo allontanavano. Sanzione così determinata dalla rivestita qualità di allenatore, che nella specifica categoria ove si sono svolti i fatti quest’ultimo dovrebbe essere un modello e un esempio per i giovani calciatori ”. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 1.12.2025 alle ore 14.40, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 15.12.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 67 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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