C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stata squalificata la calciatrice Tinacci Sofia, per 5 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stata squalificata la calciatrice Tinacci Sofia, per 5 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025).
ASD Atletico Levane Leona reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 35 del 27.11.2025 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per n. 5 gare effettive alla calciatrice Sofia Tinacci per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano. Deduce la società a fondamento del proprio reclamo, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta, la necessità della sanzionata, quale capitano, di manifestare al DG, seppur in modo non corretto, le proprie considerazioni in ordine alla mancata assegnazione di una rete per la sua squadra ed al mancato riconoscimento da parte dell’arbitro di una irregolarità di gioco di una calciatrice avversaria. Rileva inoltre che il D.G., per la concitazione del momento, potrebbe aver attribuito erroneamente alla Tinacci frasi proferite, invece, da altre calciatrici ivi presenti, con caratteristiche fisiche e fisionomiche molto simili alla sanzionata. Sottolinea, infine, la reclamante a sostegno della richiesta riduzione, lo stato di frustrazione della calciatrice convinta di aver subito un torto nel contesto di gioco, il suo comportamento corretto per oltre due terzi della partita nonché di tutto il campionato ove ella non ha subito altri richiami o ammonizioni, ed il fatto che la stessa, dopo il provvedimento, si è allontanata immediatamente dal campo di gioco, senza ritardare la ripresa di quest’ultimo. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il D.G. descrive dettagliatamente la condotta attribuita alla Tinacci indicando testualmente le offese da questa proferite ai suoi danni, il tutto occorso al 19° del terzo tempo, a gioco fermo, per protesta a fronte di una sua decisione tecnica. Nel supplemento poi pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, egli conferma che le espressioni udite e riportate nel referto sono state pronunciate proprio dalla Tinacci: pur essendo vero, infatti, che al momento della protesta erano presenti anche altre calciatrici, l’arbitro conferma di essersi concentrato solo sulle parole pronunciate da quest’ultima, in quanto unico soggetto deputato a far presenti al D.G. eventuali contestazioni verso sue decisioni arbitrali perché capitano della squadra. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 C.G.S., la sanzione comminata ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS appare congrua anche nel quantum a fronte della condotta ingiuriosa tenuta dalla calciatrice ai danni dell’ufficiale di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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