C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Fratres Perignano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 15/11/2025 contro G.S. Oltrera 1961 terminata con il risultato di 3-1- in favore dell’Oltrera (C.U. n. 26 del 26/11/2025).
Reclamo proposto dalla società Fratres Perignano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 15/11/2025 contro G.S. Oltrera 1961 terminata con il risultato di 3-1- in favore dell’Oltrera (C.U. n. 26 del 26/11/2025).
L’A.S.D. Fratres Perignano reclama inoltre avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Pisa (C.U. n. 24 del 19/11/2025): “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DIGIACOMANTONIO CRISTIANO (FRATRES PERIGNANO 2019) Per condotta violenta nei confronti di un avversario.” La A.S.D. Fratres Perignano 2019 impugna la decisione del G.S.T. che rigettava il reclamo proposto dalla medesima Società avverso la regolarità e l’esito della gara in epigrafe con la seguente motivazione: “Con tempestivo reclamo presentato dalla soc. Fratres Perignano in dat 16/11/2025 (in seguito a regolare preannuncio di reclamo del 16/11/2025) relativo alla gara Oltrera ASD-Fratres Perignano 2019 del 15/11/2025 categoria Under 16 Allievi B - Girone B, la ricorrente lamentava essersi verificato, nel corso del predetto incontro, un errore tecnico da parte dell'arbitro, che avrebbe espulso per doppia ammonizione il calciatore Christian Calamai (maglia nº 8), pur essendo stato ammonito, a suo dire, una solta volta, poiché la prima ammonizione sarebbe stata comminata ad altro e diverso calciatore (Lorenzo Bertonelli, maglia nº 6); a supporto del proprio ricorso la soc. Fratres Perignano 2019 produce una ripresa video dalla quale emergerebbe tale ricostruzione in fatto. Chiede, pertanto, disporsi l ripetizione della gara. Questo Giudice ritiene preliminarmente, in ordine alla utilizzabilità del mezzo audiovisivo, come ripetutamente asserito dagli Organi di Giustizia Sportiva, ricordare anzitutto il principio per cui l'utilizzo, ai fini istruttori, nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, delle riprese di mezzi audiovisivi risulta possibile, a mente dell'art. 58 C.G.S., "solo nei casi previsti dall'ordinamento federale", tra i quali non rientra la fattispecie in esame. Peraltro, del filmato prodotto e allegato non risulta fornita dalla reclamante alcuna garanzia tecnica e documentale. Il mezzo audiovisivo è, pertanto, inutilizzabile ai fini della decisione. Alla luce di ciò, il GST è tenuto a valutare la dinamica dei fatti così come narrati dal direttore di gara negli atti ufficiali, facendo rigida applicazione del principio cardine previsto dall'art. 61, 1º comma, C.G.S., secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara fann piena prova circa i fatti accaduti e i comportamenti dei tesserati. Nel caso in esame, nel rapporto di gara, l'arbitro afferma inequivocabilmente di aver ammonito per due volte il nº 8 della soc. Fratres Perignano 2019 (Christian Calamai) e di averlo di conseguenza espulso, mentre nessuna traccia reca il referto in ordine ad una supposta ammonizione del nº 6 della medesima società. Non si può, pertanto, che concludere - alla luce delle risultanze del referto e della probatorietà privilegiata dello stesso - come non sussista l'errore tecnico invocato dalla soc. Fratres Perignano 2019.
PQM
rigetta il ricorso della soc. Fratres Perignano, con conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo (Oltrera ASD-Fratres Perignano 2019 3-1). Ordina addebitarsi la tassa di reclamo.”. La società Fratres Perignano 2019 impugna tale decisione affermando che il proprio calciatore Calamai Christian, espulso per somma di ammonizioni al 27° del secondo tempo, non sarebbe stato destinatario di alcuna ammonizione in precedenza, infatti – sempre secondo la Reclamante - al 12° del secondo tempo l’Arbitro aveva ammonito Bertonelli Lorenzo, altro giocatore della Fratres Perignano, ma non il Calami, quindi la Fratres Perignano ritiene che verosimilmente il D.G. abbia scambiato persona e ciò sarebbe attestato dal fatto che, al momento della notifica dell’espulsione ed a seguito delle numerose proteste, il D.G. avrebbe affermato di non poter tornare indietro avendo già comminato il provvedimento disciplinare. Allega video dell’ammonizione del calciatore Bertonelli e chiede la ripetizione della gara per errore tecnico. Reclama inoltre avverso la squalifica del calciatore Di Giacomantonio Cristiano, allegando anche in questo caso un video dal quale emergerebbe che quest’ultimo non avrebbe commesso alcun fallo violento, infatti lo stesso, dopo il fischio arbitrale, sarebbe stato affrontato da 5/6 avversari alcuni dei quali gli mettevano le mani addosso, cosicché il Di Giacomantonio, costretto ad indietreggiare, avrebbe allungato le mani solo per difendersi dagli avversari, nessuno dei quali, lamenta la Reclamante, sarebbe stato sanzionato. Richieste osservazioni integrative al D.G., alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma che entrambe le ammonizioni sono state dirette al calciatore n. 8 della Fratres Perignano Calamai Christian e nega di aver pronunciato, dopo la notifica dell’espulsione per somma di ammonizioni, la frase attribuitagli dalla Reclamante. La decisione assunta dal G.S.T. di Pisa in ordine alla regolarità ed esito della gara risulta corretta e deve trovare integrale conferma. Preliminarmente, per ciò che riguarda il video allegato dalla Reclamante, il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, il detto allegato non è utilizzabile ai fini del decidere. Inoltre, l’art. 61 comma 1 del C.G.S., come noto, attribuisce forza probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi. Pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la Corte non recepisce acriticamente quanto dichiarato dall’Arbitro, bensì conserva un margine di discrezionalità al fine di valutare la piena attendibilità e fondatezza del rapporto di gara. Nondimeno, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, come del resto già evidenziato anche dal G.S.T., nel referto di gara non è rinvenibile alcun elemento in ordine alla supposta ammonizione del calciatore n. 6 della Fratres Perignano e quindi, di converso, deve trovare piena conferma la doppia ammonizione nei confronti del n. 8 della stessa Società., con conseguente esclusione della configurabilità, anche solo in astratto, di un eventuale errore tecnico dell’Arbitro. Il reclamo avverso la squalifica del calciatore Di Giacomantonio Cristiano non può essere preso in esame, in quanto presentato in violazione delle modalità e dei termini di cui all’art. 76 commi 2 e 3 del C.G.S..
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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