C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Etruria avverso i provvedimenti del G.S. di Pisa, con i quali sono stati squalificati i calciatori D’Ario Christian, Mansi Ergis, Sannino Alessandro Junior e Spinelli Mattia, tutti per 4 gare effettive. (C.U. n. 26 del 26.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Atletico Etruria avverso i provvedimenti del G.S. di Pisa, con i quali sono stati squalificati i calciatori D’Ario Christian, Mansi Ergis, Sannino Alessandro Junior e Spinelli Mattia, tutti per 4 gare effettive. (C.U. n. 26 del 26.11. 2025).

Reclama la società Atletico Etruria avverso le seguenti squalifiche inflitte dal G.S.: Quattro gare effettive inflitte ai calciatori Dario Christian il quale al rientro negli spogliatoi teneva comportamento offensivo nei confronti del D.G., Mansi Ergis, Sannino Alessandro Junior e Spinelli Mattia i quali a fine gara intonavano dei cori offensivi nei confronti del D.G. per alcuni minuti. La reclamante sostiene che: - Per quanto attiene al calciatore il calciatore Dario Christian contesta che le frasi profferite dal calciatore abbiano il crisma di una offesa quanto piuttosto di un comportamento irriguardoso. - Per quanto attiene i calciatori Mansi Ergis, Sannino Alessandro Junior e Spinelli Mattia rileva che i presunti cori offensivi non possono avere avuto la durata riportata dall’arbitro in quanto il percorso tra il campo di gara e gli spogliatoi è molto breve. In particolare i calciatori Mansi Ergis e Spinelli Mattia sono stati i primi a rientrare negli spogliatoi e quindi di impossibile identificazione da parte del D.G. La reclamante contesta infine l’operato del D.G. il quale avrebbe non correttamente adempiuto ai suoi doveri di notifica al dirigente accompagnatore in ordine alle espulsioni comminate. Chiede l’annullamento delle sanzioni per i calciatori Mansi e Spinelli e la riduzione da quattro a tre giornate di squalifica per i calciatori Dario e Sannino. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto assunto in prime cure, evidenziando che il calciatore Dario Christian è stato espulso subito dopo il fischio di fine gara mentre era ancora sul terreno di gioco, mentre per Sannino Alessandro Junior, Mansi Ergis e Spinelli Mattia riferisce che il loro atteggiamento si è protratto per alcuni minuti nella zona antistante gli spogliatoi e non sul terreno di gioco. Il D.G. rileva infine l’assoluta negligenza dei dirigenti della società Atletico Etruria i quali non sono intervenuti per fare cessare il comportamento dei propri tesserati. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In primo luogo la Corte rileva che il calciatore numero 10 Dario Cristian viene inserito negli atti a volte come D’Ario e a volte come Dario: orbene, stante la valenza degli atti ufficiali conferita alla distinta della gara afferente alla società Atletico Etruria si rileva che il nominativo del predetto calciatore è Dario Christian per cui si ritiene che il nominativo corretto sia quest’ultimo. Per quanto attiene le sanzioni inflitte dal G.S. questo giudice si riporta al dettato normativo del Codice di giustizia sportiva che all’art. 36 così dispone: - Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; Da quanto esposto si rileva che la condotta ingiuriosa o irriguardosa verso gli ufficiali di gara viene considerata equivalente e quindi sanzionabile in ugual maniera. Per quanto attiene le contestazioni sollevate dalla reclamante le stesse devono essere respinte stante la chiarezza e precisione di quanto affermato dal D.G. che, così come normativamente stabilito (art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva), costituisce prova privilegiata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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