C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 30/12/2025 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore Jacopo Bernardoni avverso la squalifica fino al 27/02/2026. (C.U. Toscana n. 35 del 27/11/2025).

Reclamo in proprio del calciatore Jacopo Bernardoni avverso la squalifica fino al 27/02/2026. (C.U. Toscana n. 35 del 27/11/2025).

Il calciatore Jacopo Bernardoni in proprio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro disputato in data 23 novembre 2025 tra la società di appartenenza (San Miniato Basso Calcio) e la Società Massa Valpiana. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Afferrava il Direttore di gara per la divisa senza procurargli conseguenze e nel contempo gli rivolgeva frase irrispettosa”. Nel reclamo il giocatore contesta la ricostruzione dei fatti sostenendo che la sua condotta non sarebbe stata particolarmente grave e che le presunte offese sarebbero state pronunciate in un momento di comprensibile frustrazione sportiva, senza alcuna intenzione lesiva nei confronti dell'ufficiale di gara. Chiede l’applicazione di circostanze attenuanti e invoca la riduzione della squalifica. Convocate le parti per l’udienza del 19 dicembre 2025, si presentavano il difensore e il calciatore Bernardoni Jacopo. Nel corso dell'audizione, dopo la lettura del supplemento arbitrale, il giocatore specificava che la frase riportata sarebbe stata diversa: “Come si fa a non dare un gol del genere?”. Il minimo contatto con il D.G. sarebbe stato finalizzato solo a richiamarne l’attenzione di questi senza alcun intento lesivo. Si sarebbe trattato di un gesto istintivo dovuto alla passione del gioco avendo l’arbitro molto vicino e di spalle. Il calciatore si riportava al reclamo sottolineando la correttezza sportiva nella sua carriera. Il reclamo merita parziale accoglimento. La dinamica dettagliatamente descritta dal D.G. nell'originario rapporto viene ribadita nel supplemento di gara espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva. L’arbitro conferma integralmente il contenuto del referto di gara, specificando ulteriormente l’intera condotta del giocatore. Nel supplemento il D.G. ribadisce che “Al 26 del 2T ho espulso Bernardoni Jacopo n.9 del San Miniato Basso calcio poiché, a seguito di una mia decisione, mi afferrava per la divisa, senza arrecare dolore, e proferiva le seguenti parole: ‘Ma cosa xxxxx state facendo?’”. Il referto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e le dichiarazioni dell’arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell’ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. La condotta del giocatore Bernardoni Jacopo si articola in un episodio che configura un comportamento censurabile consistente nelle frasi irriguardose verso l’arbitro accompagnate dal contatto fisico, realizzato con un contatto con l’ufficiale di gara per la divisa. La norma violata risulta quella contenuta nell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolata “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Occorre rilevare che la dichiarazione resa dal calciatore in sede di audizione - nella quale ha specificato che il gesto di afferrare l’arbitro per la divisa era meramente istintivo e finalizzato a richiamare l'attenzione senza alcun intento lesivo – è apparsa credibile e, soprattutto, coerente con la ricostruzione fornita dall'arbitro che ha precisato come il contatto non abbia arrecato alcun dolore. La tesi difensiva, pur non potendo scalfire la fede privilegiata del D.G. in ordine alle frasi (certamente irriguardose) riferite nel rapporto e ribadite nel supplemento, coglie tuttavia nel segno quando limita la gravità dei fatti, evidenziando l’inoffensività del contatto e l’assenza di intenti lesivi nella condotta. Considerata la natura istintiva e non violenta del gesto, come confermato dall’arbitro, e coerentemente con le dichiarazioni credibili rese dal giocatore in udienza, la sanzione può essere ridotta mantenendo comunque un carattere afflittivo adeguato al comportamento censurabile posto in essere. Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata per le offese (quattro giornate) e per il contatto con l'arbitro (otto giornate), ma i due fatti appaiono contemporanei e rappresentano un’unica e puntiforme condotta che può ritenersi assorbita e soddisfatta nella complessiva sanzione di due mesi in omaggio al principio della continuazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, riduce la squalifica fino al 27/01/2026 (anziché fino al 27/02/2026) e dispone la restituzione della relativa tassa.

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