C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Intercomunale Santa Fiora avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Serravalle Gianluca per 7 gare effettive. (C.U. n. 37 del 11.12.2025).

Reclamo proposto dalla società Intercomunale Santa Fiora avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Serravalle Gianluca per 7 gare effettive. (C.U. n. 37 del 11.12.2025).

La società A.S.D. Intercomunale Santa Fiora impugna il provvedimento di squalifica per 7 (sette) gare effettive inflitto dal G.S.T. al calciatore Gianluca Serravalle, con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica offendeva il Dg e ritardava l’uscita dal terreno di gioco di circa 3 minuti. Nel contempo reiterava le offese all’arbitro”. La reclamante contesta il contenuto del rapporto di gara e, in particolare, di aver l’arbitro omesso di riportare la descrizione di alcuni fatti e circostanze che hanno inciso sulla dinamica degli eventi successivi. Osserva, in proposito, che il DG ha omesso di precisare che l’atteggiamento e le frasi pronunciate del calciatore hanno avuto origine dalla sensazione di dolore e frustrazione per l’infortunio dallo stesso subito in occasione di uno scontro di gioco avuto con un giocatore avversario. Osserva, inoltre, che non può essere addebitata al calciatore la ritardata uscita dal campo di gioco, in quanto fatto conseguente all’infortunio subito e non frutto della volontà del medesimo di ritardare la ripresa del gioco. Ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta al Serravalle sia sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti, motivo per cui ne chiede la riduzione secondo equità La Corte, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la decisione. Il reclamo è infondato. La reclamante non nega che il calciatore abbia proferito l’espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara, tuttavia chiede che la condotta del Serravalle sia valutata in considerazione del fatto che il medesimo calciatore, in occasione dell’episodio che ha poi condotto all’espulsione, ha subito un infortunio che lo ha condotto ad abbandonare la partita, dunque in un contesto nel quale il dolore fisico percepito e la frustrazione per l’infortunio hanno inciso in maniera determinante sulla sequenza degli eventi. Le considerazioni indicate dalla reclamante non possono costituire valido motivo di riduzione della sanzione, non rientrando nel novero delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.. Si evidenzia peraltro, a voler tutto concedere, che tale ricostruzione appare palesemente smentita dalla reiterazione delle offese pronunciate dal calciatore in occasione della fase di abbandono del campo di gioco, dunque in un contesto nel quale il dolore, anche per effetto delle cure mediche ricevute, era evidentemente scemato, dando così palese dimostrazione dell’intenzionalità della condotta del calciatore. Quanto alla ritardata uscita dal campo di gioco, la reclamante precisa che la stessa è avvenuta in un contesto autorizzato dal direttore di gara, e comunque solo perché il Serravalle non era in grado di camminare autonomamente, tanto è vero che il massaggiatore è intervenuto per aiutarlo fisicamente a raggiungere gli spogliatoi. La versione dei fatti proposta dalla reclamante non trova conforto dall’esame delle emergenze istruttorie, che invero certificano, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., che il Serravalle, seppur menomato dall’infortunio subito, non si dirigeva direttamente verso l’uscita ottemperando il provvedimento di espulsione del direttore di gara, ma effettuava un percorso dapprima in direzione delle panchine e successivamente verso gli spogliatoi, prolungando il tragitto e ritardando la ripresa del gioco per circa tre minuti. Durante tale tragitto, reiterava le offese. Ricostruita così la vicenda, la sanzione merita dunque di essere confermata, non trovando neppure applicazione (in un’ottica di riduzione della sanzione inflitta), al caso in esame, il principio della continuazione della condotta, a causa del prolungato atteggiamento tenuto dal calciatore al momento di abbandonare il terreno di gioco. Sanzione dunque congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. Intercomunale Santa Fiora; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.

 

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