C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Calasanzio avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale sono state comminate le seguenti sanzioni: (C.U 26 del 10.12.2025): quanto ai dirigenti: – inibizione a tempo fino al giorno 11.5.26 al Signor Caciagli Lorenzo, già inibito sino al giorno 11.2.26, in quanto dalla tribuna assumeva contegno offensivo e minaccioso verso il DG; – inibizione a tempo fino al 10.4.26 al Signor Costa Mario Piero che, a fine gara, assumeva contegno irrispettoso verso il DG e nel contempo gli toccava numerose volte la spalla senza procurare dolore; – inibizione a tempo fino al 10.3.26 al Signor Caciagli Walter che a fine gara assumeva contegno irrispettoso nei confronti del DG proferendo successivamente frase minacciosa; – inibizione a tempo fino al 9.1.26 al dirigente Calugi Riccardo che a fine gara rivolgeva al DG frase irrispettosa; quanto ai calciatori: – squalifica per n. 6 gare effettive al Signor Costa Federico che, espulso per somma di ammonizioni, a fine gara teneva contegno offensivo e minaccioso nei confronti del DG; – squalifica per n. 8 gare effettive al Signor Saccaro Daniele che, a fine gara, rivolgeva al DG frase irrispettosa e, nel contempo, gli dava delle pacche sulla spalla; – squalifica per n. 4 gare effettive al Signor Caparrini Cosimo che a fine gara minacciava il DG; – squalifica per n. 4 gare effettive al Signor Rosi Mirco che a fine gara offendeva il DG; quanto alla società: – ammenda di euro 120,00 per contegno offensivo e minaccioso ad opera di propri sostenitori verso il DG e verso tesserati avversari.

Reclamo proposto dalla società Calasanzio avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale sono state comminate le seguenti sanzioni: (C.U 26 del 10.12.2025): quanto ai dirigenti: - inibizione a tempo fino al giorno 11.5.26 al Signor Caciagli Lorenzo, già inibito sino al giorno 11.2.26, in quanto dalla tribuna assumeva contegno offensivo e minaccioso verso il DG; - inibizione a tempo fino al 10.4.26 al Signor Costa Mario Piero che, a fine gara, assumeva contegno irrispettoso verso il DG e nel contempo gli toccava numerose volte la spalla senza procurare dolore; - inibizione a tempo fino al 10.3.26 al Signor Caciagli Walter che a fine gara assumeva contegno irrispettoso nei confronti del DG proferendo successivamente frase minacciosa; - inibizione a tempo fino al 9.1.26 al dirigente Calugi Riccardo che a fine gara rivolgeva al DG frase irrispettosa; quanto ai calciatori: - squalifica per n. 6 gare effettive al Signor Costa Federico che, espulso per somma di ammonizioni, a fine gara teneva contegno offensivo e minaccioso nei confronti del DG; - squalifica per n. 8 gare effettive al Signor Saccaro Daniele che, a fine gara, rivolgeva al DG frase irrispettosa e, nel contempo, gli dava delle pacche sulla spalla; - squalifica per n. 4 gare effettive al Signor Caparrini Cosimo che a fine gara minacciava il DG; - squalifica per n. 4 gare effettive al Signor Rosi Mirco che a fine gara offendeva il DG; quanto alla società: - ammenda di euro 120,00 per contegno offensivo e minaccioso ad opera di propri sostenitori verso il DG e verso tesserati avversari.

La società domanda l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione delle sanzioni inflitte in quanto il referto arbitrale redatto dal DG non riporterebbe in modo fedele, completo ed imparziale i fatti realmente accaduti in occasione della gara. In particolare, deduce la reclamante che il contegno provocatorio ed ironico, di sfida, tenuto dall'arbitro durante tutto il primo tempo avrebbe condizionato l'intero andamento della partita, contegno che tuttavia nel referto non viene menzionato. Alla richiesta di spiegazioni al DG da parte del Presidente della società, il primo avrebbe risposto con frase inequivocabilmente intimidatoria e punitiva, incompatibile con il ruolo di terzietà ed imparzialità richiesto a un direttore di gara, frase udita dai calciatori ivi presenti, anche della squadra avversaria, nonché dai dirigenti. La frase proferita dall'arbitro, a detta della reclamante, confermerebbe il clima inspiegabilmente ostile da tempo serbato dalla sezione AIA di Empoli nei confronti della società. Molteplici degli episodi occorsi durante la gara che vedono coinvolti dirigenti e calciatori debbono, quindi, secondo la società, essere letti tenendo in considerazione il clima sfavorevole sopra detto originato dallo stesso DG con la precisazione, in ogni caso, che nessun tesserato avrebbe comunque mai posto in essere comportamenti violenti o tali da richiedere interventi esterni o misure di sicurezza, essendosi adoperati i dirigenti stessi per garantire ordine e serietà. Prendendo in esame quindi il contegno tenuto dai singoli sanzionati, la reclamante rileva quanto segue: - per quanto riguarda i calciatori Caparrini e Saccaro, questi si sarebbero avvicinati all'arbitro soltanto per la richiesta di spiegazioni, senza proferire offese ai suoi danni e senza toccare la sua figura; - per il giocatore Costa Federico, espulso per doppia ammonizione, riferisce la società che, a fine partita, avrebbe sì cercato di avvicinarsi all'arbitro sempre per la richiesta di chiarimenti ma che sarebbe stato prontamente allontanato dagli stessi tesserati onde non incrementare il clima già teso venutosi a creare; - infine, con riferimento al calciatore Rosi, pur anch’egli recatosi a fine gara davanti al direttore di gara, questi non avrebbe proferito alcuna offesa nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece i dirigenti e l'allenatore, la società conferma che tutti sarebbero andati a chiedere spiegazioni al direttore di gara per le frasi proferite ma che nessuno lo avrebbe toccato o minacciato o avrebbe alzato la voce contro di lui. La reclamante ha fatto richiesta di essere udita. All’udienza del 9.1.2026, presente il rappresentante della società GS Calasanzio ASD, questi si riportava al proprio reclamo insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate, rilevando che, con tutta probabilità, l’atteggiamento provocatorio dell’arbitro che ha caratterizzato tutto il primo tempo, sarebbe originato dalla circostanza che, nell’ultimo anno, la società reclamante non può più dare in prestito il proprio campo per l’allenamento serale degli arbitri, come accaduto per i tre anni precedenti, stante l’intervenuta assenza del custode. Ribadisce, infine, che la frase pronunciata dal DG avrebbe influenzato l’intera partita, svoltasi quindi in un clima tutt’altro che sereno. Il reclamo non merita accoglimento. Sia nel referto arbitrale che nel successivo supplemento pervenuto a questa Corte dall’arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, il DG descrive dettagliatamente la condotta attribuita a ciascuno dei sanzionati, precisando il comportamento da ciascuno tenuto e le frasi preferite ai suoi danni. In particolare, nel supplemento, il DG precisa che la partita si è presentata sin da subito tesa a causa del contegno eccessivamente aggressivo del Calasanzio, in un clima ricco di proteste ed entrate decise nei confronti degli avversari, come testimoniato dal referto arbitrale (7° minuto I tempo, ammonizione di un calciatore per proteste, 10° minuto del I tempo, ammonizione di altro calciatore per proteste, 12° minuto del I tempo, ammonizione di altro calciatore per fallo di gioco). Precisa il DG che, pur avendo detto la frase infelice “mi dispiace ma adesso siete nell’occhio del ciclone”, mai ha proferito le parole “ne pagherete le conseguenze” asserita dalla reclamante e respinge l’accusa, infondata, di aver tenuto un comportamento prevenuto nei confronti del Calasanzio, sottolineando la sua presenza nell’arbitraggio anche alla gara Calasanzio - Fucecchio di qualche mese prima, svoltasi senza alcun provvedimento disciplinare. Rileva altresì che ciò che la società definisce “interloquire civilmente” in realtà ha significato essere accerchiato da 6/7 persone contemporaneamente contro di lui, che gli impedivano l’ingresso negli spogliatoi, senza ricevere alcun aiuto dai dirigenti tenuti a riportare l'ordine e la serenità, dirigenti che, al contrario, erano loro in primis ad incrementare l’animosità. Per quanto riguarda infine la condotta tenuta dai singoli sanzionati, conferma tutto quanto già indicato nel referto arbitrale. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva che le sanzioni comminate, compresa l’ammenda alla società, debbono tutte essere confermate anche nel quantum, apparendo le stesse congrue rispetto alle condotte accertate ed in particolare: - per i calciatori Caparrini e Rosi si conferma la sanzione di n. 4 giornate di squalifica ex art. 36, comma 1, lett. A) CGS, trattandosi di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara; - per il calciatore Costa Federico, già espulso per somma di ammonizioni, si conferma la sanzione della squalifica per n. 6 giornate trattandosi di condotta minacciosa ed ingiuriosa ai danni del DG; - infine, per il giocatore Saccaro, si confermano le n. 8 giornate di squalifica ex art. 36, comma 1, lett. B) CGS, in quanto la sua condotta, oltre ad essere stata gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, si è anche concretizzata in un contatto fisico. Per quanto concerne i dirigenti, precisando che non è reclamabile la sanzione comminata al Signor Calugi in quanto inibizione a tempo inferiore al mese: - deve essere confermata la sanzione inflitta dell’inibizione fino al 10.3.26 al Signor Caciagli Walter ex art. 36, comma 2 lett. A) CGS, essendosi trattato di condotta gravemente minacciosa nei confronti del DG; - parimenti deve essere confermata l’inibizione fino al 10.4.26 al Signor Costa Mario Piero il quale, come confermato dal DG, si è rivolto nei confronti di quest’ultimo con toni aggressivi e offensivi, arrivando più volte ad un contatto fisico con lui, con fare intimidatorio; - infine, si conferma l’inibizione fino al giorno 11.5.26 al Signor Caciagli Lorenzo ex art. 36, comma 2 lett. B) CGS, il quale, già inibito sino al 11.2.2026, dopo aver offeso e minacciato l’arbitro per il corso della partita, sul finale, si trovava alla rete che delimita la zona spogliatoi al parcheggio esterno, continuando a proferire frasi minacciose e offensive ai danni del DG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo.

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