C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Limite e Capraia avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Giubbolini Gabriele è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Limite e Capraia avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Giubbolini Gabriele è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30.11. 2025).
Propone rituale reclamo la società Limite e Capraia avverso la sanzione in oggetto, comminata dal G.S. Regionale al calciatore Giubbolini Gabriele con la seguente motivazione: ” sferrava un calcio ad un giocatore avversario a gioco fermo seduto a terra provocandogli conseguenze tali da causarne la sostituzione”. La società inviava direttamente il reclamo alla segretaria della Corte a mezzo pec il giorno 3.1.2026 alle ore 12.41, omettendo di inviare il preannuncio di reclamo nei due giorni successivi alla pubblicazione del C.U., ai sensi dell’art. 76 comma 2 del codice di Giustizia Sportiva. Il suddetto preannuncio avrebbe dovuto essere inviato alla segreteria della Corte entro il giorno 2.1.2026, in considerazione del fatto che il secondo giorno era festivo (1.1.2026) e quindi la scadenza era appunto il giorno 2.1.2026. Per quanto sopra la Corte dichiara il reclamo inammissibile e si acquisisce la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 12.01.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 100 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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