C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto della società A.S.D. Vorno 1972 avverso l’ammenda di € 550,00 e le squalifiche di Gabrielli Lorenzo fino al 20/6/2026, De Luca Nicola fino al 1/3/2026, Frateschi Gabriele fino al 15/2/2026, Pera Manuel fino al 8/3/2026 e Lencioni Filippo per 5 gare. (C.U. 36 del 04/12/2026)
Reclamo proposto della società A.S.D. Vorno 1972 avverso l’ammenda di € 550,00 e le squalifiche di Gabrielli Lorenzo fino al 20/6/2026, De Luca Nicola fino al 1/3/2026, Frateschi Gabriele fino al 15/2/2026, Pera Manuel fino al 8/3/2026 e Lencioni Filippo per 5 gare. (C.U. 36 del 04/12/2026)
La società A.S.D. Vorno 1972, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti dei tesserati sopra riportati che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 30/11/2025 contro la società Serricciolo. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: Ammenda alla società Vorno 1972 di € 550,00: “Per persone estranee recinto spogliatoi prima dell’inizio della gara. Per contegno minaccioso verso il D.G. accompagnato da bestemmie gara e termine. Recidiva. Per contegno intimidatorio verso i calciatori avversari a fine gara con tentativo di colpirli attraverso la rete di recinzione.” Inibizione a Gabrielli Lorenzo fino al 20/6/2026: “Già colpito da provvedimento disciplinare in corso accedeva al recinto spogliatoi e successivamente, portato in tribuna, offendeva il D.G.” Inibizione a De Luca Nicola fino al 1/3/2026: “Per contegno offensivo ed intimidatorio verso il D.G. Sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all’arbitro.” Inibizione a Frateschi Gabriele fino al 15/2/2026: “Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.” Squalifica a Pera Manuel fino al 8/3/2026: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. persistendo poi nel contegno irrispettoso per circa 4 minuti, trattenuto da alcuni compagni, ritardando così la ripresa del gioco. Di poi si posizionava nei pressi della recinzione rivolgendo frasi intimidatorie verso il D.G. e successivamente reiterava le offese verso l’Arbitro dalla tribuna. A fine gara assumeva contegno offensivo anche nei confronti di alcuni calciatori avversari. Squalifica a Lencioni Filippo per 5 gare effettive: “Per aver offeso il D.G. e per aver sferrato un violento calcio ad un cestino dei rifiuti per sfogare l’amarezza per il risultato della partita. Solo a seguito di tale gesto, peraltro del tutto innocuo e non diretto verso persone, il direttore di gara ha comunicato al giocatore di ritenersi espulso”. Nel reclamo la società contesta la fondatezza e la legittimità delle sanzioni inflitte sostenendo che le medesime risultano essere assolutamente sproporzionate in relazione ai fatti effettivamente accaduti, violando il principio di proporzionalità che dovrebbe sempre caratterizzare l’azione disciplinare sportiva. All’udienza del 9 gennaio 2026 sono stati ascoltati il Presidente della società Gabrielli Carlo assistito dal rispettivo legale che, avuta lettura del supplemento di rapporto, ha sottolineato la mancanza di proporzionalità nelle sanzioni irrogate, evidenziando la storica correttezza della società, dei calciatori e degli stessi dirigenti. Nelle dichiarazioni difensive, rese in modo corretto e garbato, il difensore ha lamentato un sovradimensionamento delle vicende da parte del D.G. rispetto agli effettivi illeciti compiuti sul terreno di gioco, illeciti che si sono limitati a mere intemperanze verbali del tutto estranee a comportamenti aggressivi o violenti. In particolare, l’atteggiamento dell’arbitro è sembrato provocatorio laddove, invece di mantenere un contegno pacato e terzo, ha continuato ad argomentare - difendendo la piena correttezza delle sue scelte arbitrali – giungendo a questionare con i giocatori ed i dirigenti anche al di fuori degli spogliatoi; tale comportamento, che si sarebbe reiterato persino nel parcheggio attiguo, avrebbe inevitabilmente provocato comprensibili reazioni meramente verbali ingigantite dal D.G. nel rapporto di gara. Infine, dopo aver sottolineato l’impossibilità di una vera aggressione attraverso le maglie della fitta rete che separa il terreno di gioco dagli spalti, ha rilevato la correttezza dell’operato del Signor Pera che ha semplicemente reagito ad una espulsione ingiusta dovuta ad una evidente simulazione dell’avversario. Riportandosi al reclamo la difesa insiste nell’accoglimento del medesimo con la revoca ovvero il ridimensionamento dei provvedimenti adottati. Il reclamo merita parziale accoglimento. La dinamica dei fatti, dettagliatamente descritta dal D.G. nell’originario rapporto, viene ribadita nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva - in modo assolutamente puntuale, confermando integralmente quanto già riferito nel referto originario. Nel supplemento l’arbitro conferma che i sostenitori del Vorno lo avrebbero offeso durante tutto lo svolgimento della gara con offese blasfeme e minacce e che a fine gara circa 15 tifosi del Vorno (tra i quali era presente il n. 7 Sig. Pera Manuel) avrebbero iterato tali comportamenti anche nei confronti dei calciatori avversari del Serricciolo, tentando di colpirli attraverso la rete di recinzione. Ribadisce inoltre che l’atteggiamento aggressivo, offensivo ed intimidatorio dei dirigenti e degli stessi giocatori indicati nel rapporto di gara. Dunque, in considerazione del valore probatorio delle dichiarazioni arbitrali, non appaiono condivisibili le tesi difensive per quanto concerne la maggior parte delle contestazioni formulate dal Giudice Sportivo, che risultano supportate da una ricostruzione coerente e dettagliata dei fatti. Il D.G. conferma tutte le condotte illecite rappresentate nel rapporto impedendo all’organo giudicante, in omaggio alla fede privilegiata delle sue dichiarazioni, ricostruzioni alternative meno gravi; ciò emerge con particolare riferimento al calciatore Pera, per il quale l’arbitro rappresenta violazioni talmente numerose e gravi da impedire qualsiasi riforma. Per quanto riguarda l’ipotetico scambio di persona di Gabrielli Lorenzo, la tesi difensiva è smentita dal supplemento che ribadisce la corretta identificazione del dirigente da parte dell’arbitro. In effetti il certificato medico prodotto del 27 novembre (con una prognosi di 7 giorni di riposo) non comprova l’impossibilità di recarsi al campo in data 30 novembre in quanto attesta la mera diagnosi di una “Sindrome simil influenzale”, condizione che non avrebbe necessariamente impedito la presenza del dirigente presso l’impianto sportivo. Tuttavia, come anche specificato dallo stesso D.G. nel rapporto e nel supplemento, dall’esame delle note di gara emerge una circostanza oggettiva e cioè che De Luca Nicola non rivestiva affatto, come erroneamente contestato nel capo di incolpazione, il ruolo di dirigente addetto all’arbitro; il dato comporta l’insussistenza dell’aggravante specifica prevista per tale qualifica (art. 14 co. 1 lett. a), giustificando una parziale riduzione dell’inibizione. Per quanto concerne poi l’ammenda comminata alla società, la Corte Sportiva d’Appello non ritiene credibile la sussistenza di un reale tentativo di aggressione poiché nessun colpo avrebbe mai potuto essere efficacemente sferrato, nemmeno ipoteticamente, attraverso le fitte maglie della rete di recinzione. Tale circostanza, unitamente alla considerazione che gli episodi si sono sostanzialmente limitati ad intemperanze verbali, comporta la necessaria riduzione dell’ammenda. In ordine infine alla commisurazione delle restanti squalifiche ed inibizioni deve evidenziarsi, con riferimento alle residue posizioni, che le medesime, per gli addebiti individualmente contestati, appaiono congrue sol che le si rapporti con le conseguenze previste dal Codice di Giustizia Sportiva negli artt. 36, 37 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Ovviamente le sanzioni devono necessariamente essere aumentate in presenza, come in questo caso, di pluralità di condotte illecite (minacce, intemperanze di vario genere, blasfemia) e di circostanze aggravanti quali la reiterazione delle condotte offensive, la recidiva o la qualifica rivestita dal singolo tesserato.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo della società A.S.D. Vorno 1972 limitatamente alla squalifica di De Luca Nicola che riduce a fino al 4/2/2026 (anziché fino al 1/3/2026) e all’ammenda che riduce a € 350,00 (anziché € 550,00), conferma nel resto la decisione e dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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