C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Antella 99 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Edoardo Fornari squalificato fino al 3/3/2026 (C.U. n. 25 del 03.12.2025)
Reclamo proposto dalla società Antella 99 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Edoardo Fornari squalificato fino al 3/3/2026 (C.U. n. 25 del 03.12.2025)
Con rituale reclamo l’ASD Antella 99 impugna il provvedimento di squalifica fino al 03 marzo 2026 (tre mesi) inflitto dal G.S.T. al calciatore Edoardo Fornari, con la seguente motivazione: “Per aver spintonato il Dg a livello del torace senza conseguenze ed averlo, nel contempo, offeso”, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica comminata. Motiva tale richiesta rilevando, anzitutto, la non proporzionalità ed irragionevolezza della sanzione, poiché il Giudice di prime cure avrebbe errato nell’inquadrare la fattispecie in esame nell’alveo di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., anziché nel novero delle condotte previste e sanzionate (in modo meno rigoroso) dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Precisa, nel merito della condotta contestata al calciatore, che l’aver spintonato l’arbitro senza aver a quest’ultimo procurato dolore dimostrerebbe l’inesistenza del carattere di “volontaria aggressività” del gesto compiuto, e dunque l’impossibilità della condotta stessa di essere inserita nel novero di “attività impetuosa ed incontrollata” finalizzata a produrre una lesione personale, presupposto richiesto per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 36, comma, 1 lett. b, C.G.S.. In secondo luogo, la reclamante si lagna del riconoscimento da parte del Giudice di prime cure di circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del C.G.S., con particolare riferimento a quella prevista e disciplinata alla lett. a) del medesimo articolo, per “aver agito in reazione immediata a comportamento o a fatto ingiusto altrui”. Osserva, al riguardo, che nel caso di specie la reazione del giocatore è scaturita da “un comportamento o fatto ingiusto”, costituito dal non aver il direttore di gara fischiato un fallo di gioco in occasione dell’azione che ha poi condotto alla realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria. Rileva inoltre, sempre a supporto della richiesta di riduzione della sanzione, che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato la giovane età del calciatore e l’assenza di precedenti di natura disciplinari specifici a carico del ragazzo, per il quale produce scheda di riepilogo delle sanzioni anno 2024/2025 e 2025/2026. Osserva, infine, che la sanzione appare comunque eccessiva rispetto ai fatti contestati, poiché il comportamento del giocatore deve essere considerato, ai fini della sanzione e in applicazione del principio della continuazione, come un’unica condotta, mentre nel caso in esame il Giudice Sportivo Territoriale ha erroneamente valutato, nel determinare la squalifica, il comportamento del Fornari considerando due condotte distinte, singolarmente punibili (comportamento gravemente irriguardoso che si concretizza in un contatto fisico; condotta offensiva) . In terzo ed ultimo luogo, la reclamante contesta l’entità della squalifica inflitta al calciatore, richiamando il principio del giusto bilanciamento tra la natura punitiva della sanzione e la sua funzione rieducativa e ritenendo la squalifica inflitta al calciatore eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti contestati. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, valutate le motivazioni addotte, ritiene il reclamo immeritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. 1. Nel rapporto di gara si legge: espulsione calciatori Edoardo Fornari (Antella ’99), “dopo essere stato ammonito per proteste nei miei confronti, mi spintona a livello del mio torace, senza procurarmi dolore, mi dice ripetutamente vaffanculo”. Nel supplemento di rapporto, richiesto ed acquisito dalla Corte, l’arbitro ha avuto modo di precisare la propria versione dei fatti, evidenziando che il sig. Fornari, lamentando il mancato riconoscimento di un fallo di gioco a favore della propria compagine, gli si è avvicinato per protestare in modo scomposto e con toni non appropriati ricevendo, quindi, la sanzione dell’ammonizione. A seguito, e in reazione, alla notifica di tale provvedimento il Fornari ha dunque rivolto al direttore di gara alcune espressioni irriguardose, attingendolo successivamente con le mani aperte all’altezza dello sterno, con una forza di media intensità, facendogli fare due passi indietro. Di poi il Fornari, ridendo, ha pronunciato le seguenti ulteriori espressioni all’indirizzo dell’arbitro: “vaffanculo, sei ridicolo”. Espressioni reiterate dal calciatore al momento di abbandonare il campo di giuoco in ottemperanza del provvedimento di espulsione. L’arbitro precisa, inoltre, di non aver sentito dolore dal gesto subito, ma di aver comunque provato un senso di forte turbamento per la situazione che si era verificata. Alla luce di quanto sopra, è opinione del Collegio che la condotta tenuta dal Falorni sia sussumibile nella fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 36, comma, 1, lett. b), C.G.S.. Orbene, non pare davvero dubitarsi che la condotta gravemente irriguardosa del Falorni nei confronti dell’arbitro si è concretizzata in un contatto fisico, e che tale contatto è avvenuto “con forza di media intensità” nel compimento, con impeto e assenza di autocontrollo, di una condotta intenzionalmente aggressiva del calciatore (palesemente frustrato dal mancato riconoscimento del preteso fallo di gioco e dalla conseguente segnatura della rete da parte della compagine avversaria), tanto da costringere il direttore di gara a compiere, per effetto della spinta, due passi indietro. Trattasi, dunque, di fattispecie diversa da quella che, prende spunto dall’accadimento di un leggerissimo, quanto insignificante, contatto privo di dolore e a cui fa riferimento la costante giurisprudenza sportiva. In tale contesto, pertanto, la circostanza che l’arbitro affermi di non aver subito dolore non assume rilievo, se non in un’ottica di contenimento al minimo edittale, di “8 giornate o a tempo determinato”, della sanzione prevista e disciplinata dall’art. 36, lett. b, C.G.S.. 2. Di scarso pregio risultano inoltre le considerazioni e le argomentazioni sviluppate dalla reclamante sul tema del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13, lett. a), C.G.S, in quanto nel caso di specie non sussistente, trattandosi di circostanza riferibile a comportamenti o fatti ingiusti altrui e non da decisioni di gioco del direttore di gara. 2.1. Priva di pregio appare altresì l’ulteriore argomentazione sviluppata dalla reclamante in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante per la giovane età del ragazzo (18 anni) e per l’assenza di precedenti disciplinari specifici ricevuti dal Fornari nel corso della propria carriera sportiva. Trattasi, infatti, nello specifico di circostanze atipiche, non previste e disciplinate dall’art. 13 del C.G.S. e sulle quali, peraltro, il Collegio ha già più volte in passato avuto modo di precisare la propria opinione, nel senso di escludere che la giovane età dei tesserati possa costituire, salvo casi eccezionali, circostanza idonea a giustificare una diminuzione della sanzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma, 2, C.G.S.; mentre, per quanto riguarda la circostanza afferente l’assenza di precedenti disciplinari specifici a carico del Fornari, si osserva che la sanzione appare comminata, quanto alla parte che attiene l’atteggiamento gravemente irriguardoso, nella misura minima stabilita dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., di talchè la considerazione appare perdere considerevolmente sia di significato che di consistenza giuridica. 2.2. Passando poi ad esaminare la questione concernente l’aver il Giudice, nel determinare l’entità della sanzione, erroneamente applicato al Fornari un cumulo materiale di sanzioni, considerando sia il comportamento gravemente irriguardoso che le espressioni offensive rivolte dl direttore di gara, anziché considerare gli eventi in un unico contesto, applicando il principio della continuazione della condotta, vi è da considerare che le risultanze ufficiali attestano invero il compimento da parte del Fornari di due condotte autonome e tra loro distinte, poiché l’arbitro ha riferito con descrizione chiara e puntuale, che il Fornari ha in un primo momento spinto il direttore di gara con le modalità già descritte, e poi lo ha offeso ripetutamente. Giustamente, dunque, il Fornari è stato sanzionato ai sensi per gli effetti delle condotte previste e punite dall’art. 36, comma 1, lett. a) e lett. b), C.G.S.. 3. Per quanto riguarda infine l’ultima questione afferente l’eccessiva afflittività della sanzione comminata al Fornari, è sufficiente osservare a confutazione di tale argomentazione che la sanzione applicata dal Giudice di prime cure rispecchia fedelmente i criteri e la misura di quanto normativamente previsto, peraltro nel minimo edittale, per cui non vi è ragione di ritenere che il Giudice di prime cure abbia impropriamente applicato una sanzione violando il principio del giusto bilanciamento tra la natura punitiva della sanzione e la sua funzione rieducativa. Sanzione, in definitiva, congrua.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla ASD Antella 99; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la tassa di reclamo già versata sia definitivamente incamerata.
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