C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ospedalieri calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del Sampaolo Leonardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 29 del 17/12/2025).

Reclamo proposto dalla società Ospedalieri calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del Sampaolo Leonardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 29 del 17/12/2025).

Ospedalieri Calcio ASD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di Pisa con la quale è stata inflitta al calciatore Leonardo Sampaolo la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive in quanto, espulso per un fallo, alla notifica teneva condotta irriguardosa verso il DG. Nel reclamo dispiegato la società domanda la riduzione della sanzione inflitta in quanto, pur ammettendo la condotta irriguardosa del calciatore, ritiene la comminata squalifica eccessivamente afflittiva in considerazione sia dell’espressione utilizzata che, seppur non adeguata, è ormai entrata nel gergo giovanile, sia della circostanza che le parole sarebbero state proferite dal Sampaolo al termine di una gara particolarmente sentita e combattuta, quando ormai la stanchezza e la poca lucidità avevano preso il sopravvento. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG descrive dettagliatamente la condotta del calciatore sanzionato, indicando testualmente le parole da quest’ultimo proferite ai suoi danni. Ai fini di un approfondimento istruttorio, il reclamo svolto è stato poi sottoposto all’attenzione del DG e quest’ultimo ha pienamente confermato tutto quanto già indicato nel referto arbitrale, precisando che il calciatore ha pronunciato la frase irriguardosa trovandosi a circa un metro di distanza da lui, senza mostrare poi un contegno minaccioso ed ha abbandonato, senza ulteriori proteste, il terreno di gioco. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, aventi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, ritiene questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore sia da qualificarsi come irriguardosa ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS meritevole quindi della sanzione inflitta nel suo minimo edittale di n. 4 giornate di squalifica da ritenersi pertanto pienamente congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

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