C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Calcio a 5 Remole in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fabbri Giovanni, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Reclamo proposto dalla società Calcio a 5 Remole in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fabbri Giovanni, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Reclama la società Calcio a 5 Remole avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Fabbri Giovanni espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario. La reclamante contesta la decisione del G.S. ritenendo che il contatto del proprio calciatore con quello avversario è stato caratterizzato da una normale azione di gioco tenutasi in velocità. Da quanto esposto chiede di riformare la sanzione ritenendo semmai trattarsi di un comportamento antisportivo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce che il calciatore del Remole, Fabbri Giovanni colpiva con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario senza procurargli danni fisici. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Il narrato dell’arbitro appare chiaro e convincente e la sua interpretazione dei fatti non può essere messa in discussione in quanto trattandosi di valutazioni diverse degli stessi, come stabilito normativamente, l’assunto del D.G. assume prova privilegiata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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