C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dal Signor Marco Checcucci avverso il provvedimento del G.S. di Firenze con il quale è stato sanzionato con la squalifica fino al 18.4.2026. (C.U. 25 del 3.12.25)

Reclamo proposto dal Signor Marco Checcucci avverso il provvedimento del G.S. di Firenze con il quale è stato sanzionato con la squalifica fino al 18.4.2026. (C.U. 25 del 3.12.25)

Il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzione della squalifica sino al 18.4.2026 al Signor Marco Checcucci, allenatore della squadra U14 provinciali della società Floria Grassina Belmonte, per aver, espulso dal campo per doppia ammonizione, offeso il DG a fine gara; di poi, trovandosi indebitamente all’interno del proprio spogliatoio, per aver spalancato la porta del medesimo con forza colpendo l’arbitro ivi recatosi per la restituzione dei documenti, provocandogli conseguenze visibili; infine per aver reiterato offese. Nel rapporto gara si legge il dettaglio della segnalazione disciplinare come riferita dal DG: “In seguito all’espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco, Il signor Checcucci Marco mi rivolgeva le seguenti espressioni offensive: fenomeno del cazzo, bravo, complimenti, arrivi in Serie A, le ultime pronunciate con tono chiaramente ironico e di scherno. A mia insaputa al termine della gara, l’allenatore è rimasto all’interno dello spogliatolo e non appena ho bussato alla porta dello stesso, per riconsegnare al dirigente responsabile le note e i documenti, ho udito il signor Checcucci pronunciare la frase: che cazzo vuole, Subito dopo, il medesimo ha spalancato la porta con forza considerevole, colpendomi alla fronte, al ginocchio sinistro e alla mano destra, provocandomi un grosso ematoma a livello frontale e gonfiore alle dita della mano destra” Con il reclamo tempestivamente proposto, il Signor Checcucci contesta sostanzialmente la ricostruzione dei fatti così come riferiti dal DG, cercando di evidenziarne le contraddizioni e stigmatizzando le asserite omissioni, sempre in punto di fatto. Lo stesso non avrebbe potuto avere contezza della presenza del DG fuori dalla porta, attese le mancate risposte alle richieste di identificazione, rivolte dopo aver sentito bussare; atteso altresì che la porta, che si apre verso l’esterno, è priva di vetri o plastiche che permettano la vista attraverso. Peraltro appare inverosimile, a parere del Sig. Checcucci, che l’apertura sia intervenuta dall’interno tanto rapidamente, da non permettere neanche un minimo arretramento da parte del bussante. Le lesioni, come descritte dal DG (alla fronte, alla mano destra ed al ginocchio sinistro) parrebbero sproporzionate rispetto alla forza che può adoperarsi per aprire una porta, oltre che illogiche per la loro sequenza. Richiamando principi e decisioni attinenti alla fede privilegiata del referto gara, utili al reclamante per sostenere la mancanza di efficacia di prova legale del medesimo, e dunque allo scopo di invocare, come criterio di valutazione del materiale agli atti da parte della Corte, quello del libero convincimento, il reclamante prosegue nelle proprie asserzioni e contestazioni dei fatti Le offese rivolte al DG, avrebbero secondo lui connotazioni tali (eterogeneità) da non potersi ritenerle attribuibili ad una sola persona. La presenza del reclamante all’interno dello spogliatoio a fine gara, non dovrebbe ritenersi indebita, atteso che l’obbligo conseguente alla sanzione dell’espulsione, sarebbe “solo” quello di abbandonare il terreno di gioco. Viene infine denunciata la ritenuta grave omissione che il DG avrebbe commesso, nel non rappresentare che dopo il contestato episodio dell’apertura della porta, il reclamante insieme al Dirigente Cecconi, si sarebbe recato presso lo spogliatoio dell’arbitro, per chiedere spiegazioni in ordine a quanto accaduto pochi minuti prima. Il DG ha rimesso il proprio supplemento di rapporto, del quale la Corte ha dato lettura durante l’udienza a beneficio del difensore del Sig. Checcucci, Avv. Ilaria Agati. Vi si legge: “In seguito all'espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco, il signor Checcucci Marco mi rivolgeva le seguenti espressioni offensive: "fenomeno del cazzo, bravo, complimenti, arrivi in Serie A," preciso che le ultime venivano pronunciate con tono chiaramente ironico e di scherno. Al termine della gara, mentre mi dirigevo verso il mio spogliatoio vedevo l'allenatore Checcucci che sostava all'interno del recinto di gioco e lo invitavo ad uscire. Successivamente provvedevo, dopo averli compilati, a restituire i documenti alle società. Bussavo cosi allo spogliatoio della Floria e udivo il signor Checcucci pronunciare la frase: "che cazzo vuole" e immediatamente dopo, spalancare la porta con forza considerevole, colpendomi alla fronte, al ginocchio sinistro e alla mano destra, provocandomi un grosso ematoma a livello frontale e gonfiore alle dita della mano destra. Restituivo i documenti e rientravo nel mio spogliatoio. preciso di non aver ricevuto scuse da nessuno per l'accaduto. Successivamente sentivo bussare al mio spogliatoio aprivo e trovavo davanti a me il Checcucci insieme ad un altro dirigente della Floria, Cecconi. A quel punto chiedevo di poter far la doccia in pace senza voler sentire ulteriori spiegazioni. Vedevo e udivo che il dirigente Cecconi della Floria invitava Il signor Checcucci a uscire dal recinto di gioco e mentre faceva ciò il Checcucci mentre si accingeva ad uscire mi diceva: "vai in psichiatria, coglione di merda, fenomeno" Abbandonavo l'impianto senza ulteriori problematiche.” All’esito di quanto letto e udito, in considerazione della complessità e della particolarità degli eventi e della loro ricostruzione; atteso infine che il supplemento colloca le ripetute offese in circostanze di luogo e tempo non citate nel pur dettagliato referto gara (ovvero allorquando il Checcucci e il Cecconi si sono recati presso lo spogliatoio del DG) la Corte ha ritenuto necessario chiamare il DG al fine di ottenere necessari chiarimenti. Il DG, rispondendo alla Corte alla riunione del 23 gennaio 2026, ha precisato di essersi recato presso gli spogliatoi della Floria per riconsegnare i cartellini e le note gara; senza qualificarsi, ha bussato una prima volta alla porta dello spogliatoio, e poi una seconda, non avendo ricevuto risposta. Ha udito proferire le parole “che cazzo vuole”, dopodiché repentinamente l’allenatore ha aperto la porta colpendolo. Ha precisato poi che le ulteriori offese da parte del Checcucci, sono pervenute successivamente all’evento suddetto, allorquando l’allenatore ed il dirigente Cecconi si sono effettivamente recati presso lo spogliatoio del DG, intento a prepararsi a fare la doccia. Dunque la Corte ha tutti gli elementi per poter deliberare nel merito. I fatti su cui si fonda la decisione del Giudice Sportivo, appaiono tutti confermati e non confutabili dalle mere asserzioni o supposizioni contenute nel reclamo. Non si rinvengono contraddizioni o omissioni nel referto gara, nel supplemento ed infine nelle parole del DG udito dalla Corte, tali da poter mettere in dubbio non solo la buona fede del DG, ma neanche la ricostruzione degli eventi. Non rileva, ai fini della determinazione della sanzione inflitta, il motivo che ha generato l’espulsione dal campo del Signor Checcucci. Inconferente è il tema relativo alla eterogeneità delle offese profuse, attesa la certa attribuzione delle medesime al reclamante, da parte del DG. Fallisce il tentativo di screditare la ricostruzione del DG da parte del Signor Ceccucci relativa alle parti del suo corpo che sono state urtate dalla porta aperta repentinamente, rimanendo mere ipotesi indimostrate le asserzioni contenute nel reclamo. D’altra parte se è vero che il Sig. Cecconi (dirigente) afferma che si era recato nello spogliatoio dell’arbitro per “ribadirgli che nessuno voleva colpirlo aprendo la porta” (circostanza che si legge nel reclamo), implicitamente si ammette che un urto vi è stato, seppur nella concitazione del momento e comunque in conseguenza della veemente apertura della porta. Non vi però traccia alcuna, nel reclamo né altrove, di scuse proferite nella contestualità dell’evento, o anche successivamente ad esso, da parte del Signor Ceccucci. La Corte non condivide l’argomento interpretativo delle norme citate in ordine all’obbligo di abbandonare il terreno di gioco, che a detta del reclamante non comporterebbe il dovere di allontanarsi anche dagli spogliatoi. La normativa di riferimento deve, secondo chi scrive, interpretarsi nel senso che il soggetto espulso debba abbandonare l’impianto, ovvero tutto ciò che è funzionale allo svolgimento della gara, non potendosi più la squadra di appartenenza avvantaggiarsi in modo alcuno della prestazione sportiva, tecnica o tattica del soggetto espulso (non rileva il fatto che la gara fosse terminata; altrimenti, seguendo l’interpretazione del Sig. Checcucci, se si concedesse all’allenatore espulso durante il primo tempo la possibilità di permanere all’interno degli spogliatoi, questi potrebbe svolgere il proprio ruolo tecnico a favore della propria squadra, eludendo l’effetto della sanzione stessa). Venendo all’episodio dell’apertura della porta, la Corte ha espressamente chiesto l’audizione del DG, per apprendere senza l’ombra del dubbio se il reclamante avesse avuto contezza della presenza dell’arbitro al di fuori di essa. Tale circostanza non è emersa, avendo chiaramente riferito il DG di non esseri espressamente qualificato. Ciò permette di escludere che il gesto incriminato sia stato espressamente rivolto al DG, al limite anche soltanto accettando il rischio di colpirlo. Ciò non permette però di scriminare totalmente la condotta, connotata comunque da imprudenza, a prescindere dal soggetto “offeso”, giusta l’irruenza e la repentinità adoperate, peraltro in un contesto (negli spogliatoi davanti alla propria squadra; disputa sportiva terminata da tempo) ove l’animosità dovrebbe scemare a favore del fair play. Rilevano, ai fini della determinazione della sanzione, le ripetute e gravi offese proferite all’indirizzo del DG; ed in particolare rilevano quelle proferite al termine delle vicende narrate, dopo il tentativo di conferire con l’arbitro già rientrato nello spogliatoio, atteso il tempo ormai trascorso dalla espulsione e dall’episodio dell’urto inferto con l’apertura della porta. Il DG, dopo averle sbrigativamente contestualizzate nella stesura del referto gara, precisa le circostanze di luogo e tempo in cui sono state rivolte dal reclamante, in modo coerente, sia nel supplemento che durante l’audizione. La Corte, anche tenuto in debito conto il ruolo rivestito dal reclamante e la categoria del campionato in cui si è svolta la gara (under 14 giovanissimi), ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia giusta e proporzionata rispetto agli eventi come ricostruiti dalla lettura degli atti e dall’attività istruttoria compiuta.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

 

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