C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Amiata avverso il provvedimento del G.S. Regionale con il quale è stato squalificato il calciatore Thomas Falasca sino al 1.3.2026. (C.U. 39 del 18.12.2025)

Reclamo proposto dalla società Virtus Amiata avverso il provvedimento del G.S. Regionale con il quale è stato squalificato il calciatore Thomas Falasca sino al 1.3.2026. (C.U. 39 del 18.12.2025)

La società ASD Virtus Amiata impugna il provvedimento di squalifica a tempo, fino all’01.03.2026, inflitto dal G.S.T. al calciatore Thomas Falasca, con la seguente motivazione: “per aver tentato di gettare acqua addosso al D.G.e per contegno offensivo verso lo stesso”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato, in quanto eccessivo e non proporzionato rispetto al reale accadimento dei fatti. La reclamante osserva, in proposito, che la condotta del calciatore è stata interpretata in modo eccessivo dal direttore di gara, poiché il calciatore nel compiere il gesto irrispettoso di invitare il direttore di gara “ad andare a quel paese”, lo ha posto in essere con la borraccia in mano. Rileva, pertanto, che nella gestualità del Falasca non vi era intenzione e volontà di gettare acqua addosso al direttore di gara, né di colpirlo con il suddetto liquido, considerando tra l’altro la distanza considerevole intercorsa tra gli stessi al momento del fatto, di circa 5 (cinque) metri. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, così decide. La decisione Il reclamo merita accoglimento nei termini di seguito precisati. I motivi di doglianza sviluppati dalla reclamante trovano parziale conferma nelle dichiarazioni arbitrali contenute nel supplemento di rapporto arbitrale, nel quale viene, da un lato, espressamente descritta, con chiarezza e precisione, la natura irrispettosa del gesto posto in essere dal calciatore nei confronti del D.G; dall’altro, che il gesto del Falasca è stato compiuto senza l’obbiettivo di colpire l’arbitro. Alla luce di tali precisazioni, pertanto, che parzialmente modificano l’impianto fattuale in ragione del quale il G.S.T. ha pronunciato la propria decisione, il Collegio ritiene doversi procedere a rideterminare la sanzione a carico del calciatore, vuoi per l’inesistenza nel caso di specie di elementi e circostanze atte a far sussumere l’atteggiamento del calciatore nell’alveo delle condotte previste e punite dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S, vuoi perché, comunque, nessun comportamento offensivo risulta mai posto in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo proposto dalla ASD Virtus Amiata, per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Thomas Falasca al 30.01.2026. - Si dispone restituirsi la tassa di reclamo versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it