C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sporting Marina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Massa Carrara a carico dell’allenatore Giannuzzi Andrea, squalificato fino al 7/4/2026. (C.U. n. 29 del 7.1.2026)

Reclamo proposto dalla società Sporting Marina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Massa Carrara a carico dell’allenatore Giannuzzi Andrea, squalificato fino al 7/4/2026. (C.U. n. 29 del 7.1.2026)

Il reclamo - avanzato dalla Società Sporting Marina A.S.D. innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.di Massa Carrara con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata in data 5 gennaio 2026 contro la società ASD Polisportiva Carrares, che hanno portato alla squalifica dell’allenatore per il periodo indicato. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Allenatore già inibito, riconosciuto dal D.G., espletava le formalità pre gara consegnando le distinte di gara all’arbitro di poi si posizionava all’esterno del recinto di gioco e per tutta la gara offendeva lo stesso”. Nel reclamo, la società sostiene l’assenza di elementi aggravanti, la sproporzione della sanzione comminata rispetto alla condotta effettivamente posta in essere e conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica impugnata. Il reclamo non può trovare accoglimento e deve essere respinto. I fatti riportati nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata nell’ordinamento sportivo, sono confermati dal supplemento arbitrale espressamente richiesto da questa Corte. Nel documento il D.G. ribadisce integralmente la propria ricostruzione dei fatti, specificando ulteriormente l’intera condotta dell’allenatore. L’arbitro precisa il modo in cui è riuscito a stabilire che il soggetto responsabile degli insulti (duraturi e volgari) era proprio l’allenatore: “noto un giocatore che in occasione di una rimessa laterale va a prendere indicazioni e risponde: ‘ok mister’“ e dettaglia che: “Durante tutta la durata della gara si sentiva soltanto una voce. Data la mia esperienza arbitrale spesso riesco ad individuare la persona che parla, soprattutto quando è unico.” In effetti non è nemmeno dato comprendere come in una partita, terminata con la vittoria della società di appartenenza (3 - 1), vi sia lo spazio per assumere, da parte di un allenatore - cioè il soggetto solitamente più adulto e responsabile che dovrebbe veicolare principalmente la passione di questo sport ed i suoi connessi valori - un contegno così distante dalla lealtà, probità e correttezza imposta dallo stesso codice. La norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Quanto alla congruità della squalifica ed all’assenza di circostanze aggravanti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la sanzione irrogata appare corretta e proporzionata nel caso di specie. La condotta dell’allenatore Giannuzzi Andrea si caratterizza per particolare gravità sotto molteplici profili che configurano inequivocabilmente più comportamenti illegittimi. In primo luogo, l’allenatore si trovava già in stato di inibizione e pertanto non avrebbe dovuto svolgere alcuna attività tecnica e non avrebbe nemmeno dovuto espletare le sole formalità pre-gara accedendo, peraltro, ad un area a lui interdetta. Invece, come chiaramente emerso dal supplemento arbitrale, non solo ha fatto ciò ma ha continuato a dirigere la squadra dall’esterno del recinto di gioco, impartendo indicazioni tattiche ai propri giocatori durante l’intera gara, in palese violazione del provvedimento disciplinare in corso. In secondo luogo, le offese rivolte al Direttore di Gara si sono protratte per l’intera durata dell’incontro con contenuti particolarmente gravi e volgari, come documentato dalle specifiche espressioni riportate nel rapporto e nel supplemento arbitrale che qui, per dovere di continenza, non è il caso di replicare. In terzo luogo, il fatto che le ingiurie siano state proferite anche in presenza di un risultato favorevole alla propria squadra (3-1) dimostra la gratuità e la particolare pervicacia del comportamento che non può nemmeno trovare giustificazione in fantomatiche ed inesistenti ragioni agonistiche. La reiterazione continua del comportamento offensivo, unita al fatto che tali condotte sono state poste in essere da soggetto già sottoposto a sanzione disciplinare, associate alla sua incapacità di rispettare le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva, giustifica pienamente la sanzione irrogata con l’augurio che almeno questa volta il medesimo possa finalmente dare alla squadra che dirige un reale esempio di correttezza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la squalifica inflitta all’allenatore Giannuzzi Andrea. Dispone l’addebito della tassa di reclamo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it