C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sansovino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Artini Tommaso, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 43 del 25.1.2026)
Reclamo proposto dalla società Sansovino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Artini Tommaso, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 43 del 25.1.2026)
Propone rituale reclamo la società Sansovino avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana al calciatore Artini Tommaso con la seguente motivazione:” Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta il comportamento non regolamentare del calciatore, ma ritiene che tale comportamento non debba essere inquadrato sotto la fattispecie di condotta violenta, non essendo un contatto intenzionale e senza aver procurato alcun danno fisico all’avversario. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Assistente nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Inoltre conferma la dinamica dell’azione e la volontarietà e violenza dell’impatto sull’avversario che portava all’espulsione per condotta violenta. La sanzione comminata è quella prevista come minimo edittale dal CGS e non è passibile di riduzione alcuna.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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