C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Filettole in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del dirigente Sorini Andrea. (C.U. n. 33 del 14/1/2026)
Reclamo proposto dalla Società Filettole in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del dirigente Sorini Andrea. (C.U. n. 33 del 14/1/2026)
La società Filettole Calcio 1923 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 33 del 14.1.2026 con la quale è stata comminata la sanzione della inibizione fino al 14.3.2026 al dirigente Andrea Sorini per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del DG. La società domanda la riduzione della sanzione inflitta ritenendola eccessivamente severa e gravosa essendosi trattato di un gesto, sì deprecabile, ma del tutto impulsivo, dettato dal momento contingente, tanto che il dirigente sanzionato, resosi conto dell’errore commesso, si sarebbe poi allontanato senza ulteriori polemiche o contestazioni. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale il DG descrive in modo dettagliato la condotta attribuita all’allenatore sanzionato ma è nel supplemento, pervenuto dall’arbitro a questa Corte dopo la visione del reclamo, che questi chiarisce ancora meglio l’esatto svolgersi dei fatti. Riferisce chiaramente il DG che, durante lo svolgersi della gara, il dirigente Sorini veniva richiamato più volte al rispetto della propria area tecnica nonché a tenere un comportamento consono al ruolo svolto, tale da essere di esempio anche per tutti i calciatori in campo. Incurante dei detti richiami, di poi, alla segnatura di una rete da parte degli avversari, protestava, entrando per circa 10 metri sul terreno di gioco, urlando frase ingiuriosa ai danni dell’arbitro. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva che la sanzione comminata è perfettamente congrua anche nel quantum, dovendo la condotta del dirigente essere sanzionata ex art. 36, comma 2 lett. A) CGS, nel minimo edittale, con n. 2 mesi di inibizione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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