C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi avverso al provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Veltroni Tommaso per 3 gare effettive. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)
Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi avverso al provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Veltroni Tommaso per 3 gare effettive. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)
Propone rituale reclamo la società Aquila Montevarchi avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana al calciatore Veltroni Tommaso con la seguente motivazione:” Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta il comportamento non regolamentare del calciatore, ma ritiene che tale comportamento non debba essere inquadrato sotto la fattispecie di condotta violenta, ma in condotta antisportiva, in ipotesi chiede l’applicazione dell’attenuante specificamente prevista dall’art. 13 lett. A) del CGS avendo reagito ad una azione violenta dell’avversario. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Nella descrizione dei comportamenti dei due calciatori che si fronteggiavano, tuttavia aggiunge che quanto ascritto a carico del Veltroni era effettuato in reazione ad uno schiaffo subito dall’avversario che per primo aveva fatto degenerare il confronto verbale. Tale circostanza, che non era evidenziata nel rapporto, ma è stata precisata nel supplemento, fa ritenere applicabile la norma richiamata in ipotesi dalla difesa. Risulta infatti palese che l’azione violenta posta in essere dal Veltroni fosse in reazione ad una condotta violenta e quindi meritevole di essere diminuita in virtù del disposto dell’art. 13 lett. A) del CGS.
P.Q.M.
La C.A.S.T. accoglie il reclamo riduce a 2 gg. di squalifica del calciatore Veltroni Tommaso, ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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