C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo Bagno a Ripoli – situazione relativa al calciatore Leonardo Galli – Accesso alla Giustizia Riparativa.
Reclamo Bagno a Ripoli – situazione relativa al calciatore Leonardo Galli - Accesso alla Giustizia Riparativa.
Con istanza depositata a mezzo PEC il 3 febbraio 2026, i signori Filippo Galli e Martina Fabbri in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Leonardo Galli chiedono l’applicazione della cd. Giustizia riparatoria ex art. 137 comma 2bis, in relazione alla sanzione comminata da questa Corte con delibera depositata il 26 gennaio 2026, con la quale si confermava al calciatore Leonardo Galli la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Regionale fino al 26 aprile 2026. Nel richiamare alcune pronunce della CFA, con le quali si decideva circa l’applicabilità della normativa “riparatoria”, i reclamanti ritengono che nel caso in esame tale normativa possa essere applicata, nonostante la sanzione inflitta al Galli sia inferiore di cinque giorni al minimo di mesi quattro richiesto dalla lettera dell’art. 137 comma 2bis. Per superare tale limite, siccome la norma, testualmente recita “ ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica……”, si effettua nell’istanza un esercizio esegetico sul significato della congiunzione “ovvero” ipotizzando (ed in tal senso citando dizionari della lingua italiana e brani di poesie laddove tale congiunzione è utilizzata dall’autore nel senso voluto dagli istanti) che le sanzioni di 8 giornate e 4 mesi siano in un certo senso sovrapponibili, ditalchè la sanzione di quattro mesi meno 5 giorni, corrisponderebbe a 14 giornate di squalifica e, pertanto considerando la congiunzione disgiuntiva in modo inclusivo, la Corte potrebbe scegliere alternativamente o l’uno criterio o l’altro così da rendere applicabile in disposto richiamato. Pur apprezzando lo sforzo interpretativo operato e le argomentazioni utilizzate, ritiene questa Corte che la congiunzione “ovvero” abbia decisamente un significato disgiuntivo e non esplicativo e alternativo, non ritenendo indifferente quindi la scelta tra l’una e l’altra sanzione. Ciò è soprattutto vero laddove la scelta operata dal primo giudice e confermata da questa Corte nella delibera del 26 gennaio, è intuitivamente correlata all’afflittività della sanzione medesima in presenza di fatti di particolare gravità. Per giurisprudenza costante oltretutto laddove il primo giudice abbia scelto di comminare una squalifica a tempo, l’organo di secondo grado non può commutarla in giornate. La sanzione di cui è causa è definitiva (del resto la definitività è presupposto per l’istanza stessa e comunque è stata formalizzata esplicita rinuncia ad ulteriori reclami al Collegio di Garanzia dello Sport) e non può essere modificata a posteriori convertendola da squalifica a tempo a squalifica a giornate. Essendo pertanto la squalifica inflitta al calciatore Leonardo Galli inferiore al minimo previsto per l’applicabilità dei benefici di cui all’art. 137 comma 2 bis CGS, l’istanza non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana respinge l’istanza poiché non applicabile il disposto normativo richiamato.
