C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Spianate avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 100,00 (C.U. n. 34 del 21.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Spianate avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 100,00 (C.U. n. 34 del 21.01. 2026).
Propone rituale reclamo la società Spianate avverso la sanzione in oggetto, comminata dal G.S. di Lucca alla suddetta società con la seguente motivazione: ”per giocatore non identificato che al termine della gara sbatteva violentemente e volontariamente la porta dello spogliatoio determinando la rottura del vetro. Resta acarico della società danneggiante il ristoro ed il risarcimento dei danni subiti, previa esibizione di idonea fattura e/o ricevuta fiscale debitamente quietanzata”. La società inviava il preannuncio di reclamo, senza richiesta degli atti, alla segretaria della Corte a mezzo pec, omettendo di inviare il reclamo nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del C.U., ai sensi dell’art. 76 comma 2 del codice di Giustizia Sportiva. Per quanto sopra la Corte dichiara il reclamo inammissibile e si acquisisce la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 09.02.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 126 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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