C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Casalguidi avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Carli Stefano è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

Reclamo proposto dalla società Casalguidi avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Carli Stefano è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

Il reclamo - avanzato dalla Società A.S.D. Casalguidi 1923 Calcio innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna Montelupo - Casalguidi 1923 Calcio del 18 gennaio 2026, che hanno portato alla squalifica del calciatore Carli Stefano per quattro gare effettive con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G.”. Nel reclamo, la società non intende contestare l’operato dell’organo arbitrale né il contenuto del referto, ma chiede una più equa valutazione della condotta del calciatore ai fini sanzionatori, considerando le circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Evidenzia che l’espressione verbale contestata sarebbe stata pronunciata nell’immediatezza di un violento contatto di gioco a causa del quale il calciatore avrebbe richiesto le cure mediche e che, alla notifica dell’espulsione, il medesimo avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare scusandosi, a fine gara, per il comportamento assunto. Conclude pertanto per l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. I fatti riportati nel referto di gara costituiscono prova privilegiata nell’ordinamento sportivo. Come consolidato dalla giurisprudenza, il rapporto arbitrale ha, limitatamente all’ambito disciplinare sportivo, natura ufficiale e pieno valore probatorio. Nel caso di specie, il referto attesta chiaramente che il calciatore Carli Stefano è stato espulso al 28° minuto per le offese rivolte nei confronti dell’arbitro. Il supplemento di rapporto, richiesto dalla Corte per ottenere ulteriori chiarimenti sui fatti, conferma integralmente quanto già riportato nel documento originario. L’arbitro pur dettagliando, concordemente a quanto sostenuto dalla reclamante, che l’episodio si sarebbe verificato effettivamente dopo uno scontro di gioco (con la necessità di cure mediche) e che all’esibizione del rosso il calciatore avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare, conferma però la sussistenza dell’espressione offensiva. Precisa inoltre che, dopo la fine della gara il calciatore, piuttosto che scusarsi, avrebbe cercato rispettosamente di spiegare di non aver finito la frase, arrivando a dire solo “Rinc”. Le motivazioni correlate al momento agonistico o all’assenza di ulteriori fatti illeciti non sono idonee a rappresentare attenuanti sufficienti a ridurre la sanzione. Come già stabilito dalla giurisprudenza sportiva consolidata, tali circostanze non costituiscono elementi idonei a mitigare la sanzione, ma possono solo escludere l’inasprimento della medesima e consentirne la commisurazione all’interno dei minimi limiti edittali. Assodati i fatti, la norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte, recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La quantificazione appare dunque corretta e proporzionata nel caso di specie. La squalifica minima di quattro giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - trova applicazione nel caso di specie considerando che il comportamento del calciatore, pur censurabile, si è limitato ad una singola espressione verbale offensiva senza degenerare in fatti più gravi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la squalifica di quattro gare effettive inflitta al calciatore Carli Stefano della società A.S.D. Casalguidi 1923 Calcio. Dispone l’incameramento della relativa tassa.

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