C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Quarrata Olimpia avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Cecchi Lorenzo è stato squalificato per 7 gare effettive e comminata alla suddetta società l’ammenda di Euro 190,00. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Quarrata Olimpia avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Cecchi Lorenzo è stato squalificato per 7 gare effettive e comminata alla suddetta società l’ammenda di Euro 190,00. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).
La società A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., con rituale e tempestivo gravame adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva irrogato al proprio tesserato, Lorenzo Cecchi, la squalifica per sette giornate effettive e alla società l’ammenda di Euro 190,00, come risultante dal Comunicato Ufficiale n. 47 del 22 gennaio 2026 del Comitato Regionale Toscana. Il Giudice Sportivo Territoriale motivava la propria decisione - relativa ai fatti avvenuti nel corso della competizione esterna del 18 gennaio 2026 contro la società Daytona calcio - nei seguenti termini: Lorenzo Cecchi: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G”; Quarrata Olimpia A.S.D.: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara e termine”. Il reclamo contesta sia la sussistenza del gesto violento che la condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara da parte del tesserato, concludendo per l’annullamento o la riduzione della squalifica inflitta in considerazione dell’insussistenza di entrambi gli episodi. Relativamente all’ammenda, la società contesta la presunta responsabilità attribuita al comportamento offensivo dei propri tifosi, sostenendo l’impossibilità di identificazione degli autori per l’assenza di settori separati e per la mancanza di segni distintivi, come bandiere, magliette o sciarpe, che potessero riportare i colori delle due società. Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente alla squalifica del tesserato, mentre deve essere respinto per quanto concerne l’ammenda. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti il supplemento da parte del Direttore di gara, che ha fornito chiarimenti essenziali sulla dinamica dei fatti. Nel documento l’arbitro ha confermato integralmente la condotta ingiuriosa del calciatore nei propri confronti, specificando ulteriormente le modalità e il contenuto delle offese ricevute. Tuttavia, elemento decisivo per la presente decisione, ha espressamente ammesso l’insussistenza del gesto violento inizialmente contestato al tesserato Cecchi, riconoscendo che tale episodio non si è verificato. Per quanto riguarda l’ammenda, ha invece confermato di avere correttamente identificato la parte di tifoseria che lo aveva offeso, specificando che si trattava di sostenitori della società Quarrata Olimpia i quali, infuriati per l’espulsione del proprio giocatore, hanno iniziato ad offenderlo proprio dalla notifica del cartellino rosso continuando a contestare solo le decisioni contrarie alla loro società. Deve rammentarsi che il referto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e che le dichiarazioni dell’arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell’ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. Per come rappresentato negli atti e chiarito dal supplemento arbitrale, la condotta del giocatore Lorenzo Cecchi si limita esclusivamente alla violazione dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, configurando unicamente la condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara e comportando la squalifica minima di quattro gare. Viene meno invece, per espressa ammissione del Direttore di gara nel supplemento di rapporto, la sussistenza della condotta violenta verso il calciatore avversario che aveva determinato l’applicazione dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva relativo alla “Condotta violenta dei calciatori”, norma che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. La tesi difensiva che contesta la sussistenza del gesto violento trova pieno accoglimento nelle dichiarazioni rettificative del Direttore di gara, il quale ha espressamente riconosciuto l’errore nella valutazione iniziale dell’episodio. Tale ammissione, contenuta nel supplemento di rapporto, costituisce elemento decisivo per la rideterminazione della sanzione in misura conforme alla reale gravità dei fatti accertati. Diversamente deve concludersi per l’ammenda irrogata alla società. Il supplemento di rapporto del Direttore di gara ha confermato che i comportamenti offensivi sono effettivamente attribuibili a parte dei sostenitori della società Quarrata Olimpia. L’ammenda di Euro 190,00 appare proporzionata alla gravità del comportamento accertato e conforme ai parametri sanzionatori previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fattispecie.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale ridetermina la sanzione a carico del tesserato Lorenzo Cecchi in quattro giornate effettive di squalifica (anziché sette) e conferma nel resto disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
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