C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Roselle avverso il provvedimento del G.S. di Grosseto, con il quale l’allenatore Malossi Davide è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 37 del 21.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Roselle avverso il provvedimento del G.S. di Grosseto, con il quale l’allenatore Malossi Davide è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 37 del 21.01. 2026).
Reclama la società Roselle avverso la squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. all’allenatore sig. Malossi Davide il quale “dopo essere stato espulso per avere intrapreso una grossa lite con l’allenatore avversario, mentre era fuori dal recinto di gioco offendeva ripetutamente il D.G.”. La reclamante non nega vi sia stato un diverbio fra il proprio allenatore e quello della squadra avversaria, tuttavia nega il fatto che il sig. Malossi abbia profferito frasi offensive verso il D.G. una volta espulso e posizionatosi fuori dal terreno di gioco. Alcune parole fuori luogo sono state effettivamente pronunciate ma per denunciare il fatto che un proprio calciatore aveva subito una lesione fisica in occasione di un fatto di gioco. Ammette che alcune parole verso il D.G. possono essere state irrispettose ma mai offensive verso il D.G. Chiede l’annullamento della sanzione o, in ipotesi, una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure e specifica le frasi offensive a lui rivolte dal sig. Malossi. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il narrato dell’arbitro appare chiaro e inequivocabile, specialmente nel supplemento di rapporto ove elenca le frasi a lui rivolte dall’allenatore sig. Malossi che denotano sicuramente una matrice offensiva. La difesa della società appare non idonea a smentire quanto affermato dal D.G. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare equa rispetto ai fatti contestati anche in virtù del fatto che la condotta in campo da parte del Sig., Malossi non appare improntata, qualunque sia la causa, alla sportività che si richiede soprattutto ai tecnici e in genere ai dirigenti che devono dare l’esempio ai propri calciatori. Inoltre, il comportamento del sig. Malossi una volta espulso è sicuramente da censurare e sanzionare.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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