C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Fiesole avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Olivieri Niccolò è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

Reclamo proposto dalla società Fiesole avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Olivieri Niccolò è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

La società Fiesole Calcio SSD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 47 del 22.1.2026 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per n. 5 gare effettive al calciatore Niccolò Olivieri per aver offeso il DG, sanzione aggravata in quanto capitano. La società domanda la riduzione della sanzione inflitta ritenendola eccessivamente gravosa in relazione all’effettiva condotta posta in essere dal calciatore sanzionato che si sarebbe concretizzata in un unico episodio di contestazione avverso una decisione tecnica arbitrale, senza minacce o offese ai danni dell’arbitro e senza alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale e nel successivo supplemento pervenuto dall’arbitro a questa Corte dopo la visione del reclamo, il D.G. descrive in modo dettagliato la condotta attribuita al calciatore precisando che, dopo aver fischiato un fallo a favore del sanzionato ed aver estratto il cartellino giallo nei confronti del capitano della squadra Audax Rufina, il calciatore Olivieri percorreva, correndo, 10 metri di campo per reclamare una mancata espulsione nei confronti dell’avversario e preferiva ai suoi danni frase offensiva: le esatte parole pronunciate vengono riportate dal DG sia nel referto che nel supplemento arbitrale. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva che la sanzione comminata è perfettamente congrua anche nel quantum, dovendo la condotta del capitano essere punita ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS, nel minimo edittale, con la squalifica per n. 4 gare, sanzione da aggravarsi con un’ulteriore gara di squalifica per essere il medesimo capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

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