C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società ASD Attuoni Avenza avverso il provvedimento del G.S. di Massa Carrara, con il quale è stato squalificato l’allenatore Lagomarsini Simone sino al 21.5.26. (C.U. 32 del 21.1.26)

Reclamo proposto dalla società ASD Attuoni Avenza avverso il provvedimento del G.S. di Massa Carrara, con il quale è stato squalificato l’allenatore Lagomarsini Simone sino al 21.5.26. (C.U. 32 del 21.1.26)

Il Giudice sportivo ha squalificato il Sig. Lagomarsini, allenatore della società Attuoni Avenza, sino al 21.5.2026, perché, espulso per somma di ammonizioni, mostratogli il cartellino rosso si avvicinava al DG spingendolo con il busto, senza causare conseguenze fisiche, facendogli cadere il cartellino. Il Dg, nel proprio rapporto, cita anche le espressioni a lui rivolte, successivamente alla notifica del provvedimento: “Bravo adesso sei contento? Ti rendi conto di cosa stai facendo? Te ne rendi conto?”. Di poi l’allenatore usciva dal campo, come intimatogli. Il reclamo muove esclusivamente da una diversa ricostruzione dei fatti, dunque dalla contestazione della ricostruzione degli eventi, come riferita dal DG. Secondo la reclamante, il proprio tesserato non avrebbe spinto l’arbitro con il busto, non avrebbe comunque tenuto alcuna condotta violenta, uscendo dal terreno di gioco senza creare alcuna tensione, una volta ricevuta la sanzione. Piuttosto un contatto lieve si sarebbe verificato, allorquando l’arbitro si avvicinava all’allenatore, fermo mentre protestava verbalmente. L’importanza del ruolo ricoperto dal Signor Lagomarsini, e dunque la sua propensione all’educazione sportiva, dovrebbero peraltro indurre ad attenuare le valutazioni della sua condotta. La reclamante allega al proprio scritto difensivo, una dichiarazione della società avversaria che a suo dire smentirebbe la ricostruzione degli avvenimenti come riportati in referto gara; dichiarazione dall’inconsistente valore istruttorio dal punto di vista formale e sostanziale. Il DG, con supplemento reso su richiesta della Corte, ribadisce fedelmente quanto già riportato in referto gara, precisando che al momento dell’episodio maggiormente incriminato (la spinta subito col busto) si trovava fermo davanti all’incolpato, e stava estraendo il cartellino. Le proteste continuavano dopo la sanzione, come detto. Assumendo l’odierna decisione, la Corte non può che considerare la fede privilegiata di cui gode il rapporto di gara, che non può essere validamente avversato sulla base di differenti e indimostrate asserzioni, prive di concreti riscontri probatori. I fatti, come appresi dal documento ufficiale di gara, permettono di individuare una condotta ascrivibile al Sig. Lagomarisni, caratterizzata senz’altro da un contegno gravemente irriguardoso concretizzatosi in un contatto fisico, che giustifica la sanzione a tempo determinato, nella misura stabilita dal GS.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

 

 

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