C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Fornacette Casarosa avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00 e squalificato il calciatore Lici Enxo per 3 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

Reclamo proposto dalla società Fornacette Casarosa avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00 e squalificato il calciatore Lici Enxo per 3 gare effettive. (C.U. n. 47 del 22.01. 2026).

La società Fornacette Casarosa, con comunicazione pec del 26.01.2026 delle ore 16.03, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale, pubblicata con il C.U. n. 47 del 22.01.2026, con la quale era stata inflitta alla suddetta società l’ammenda di Euro 300,00 e squalificato il calciatore Lici Enxo per 3 gare effettive. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 28.01.2026 alle ore 10.51, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Inoltre la Corte verificava che il preannuncio di reclamo è stato inviato il giorno 26/01/2026 in ritardo di due giorni rispetto al 24/01/2026, ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 76 comma 2 C.G.S. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S.

 

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