C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Lucchese avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Rotondo Filippo è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 48 del 29.01. 2026).

Reclamo proposto dalla società Lucchese avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Rotondo Filippo è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 48 del 29.01. 2026).

Reclama la società Lucchese avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Rotondo Filippo “Per essere indebitamente uscito dall’area tecnica ed aver offeso in A.A.”. La reclamante contesta la versione arbitrale dei fatti sostenendo che il proprio tesserato si trovava fuori dalla panchina in quanto in procinto di effettuare un riscaldamento al fine del suo ingresso in campo. Contesta inoltre le offese sostenendo trattarsi di una “protesta smodata” del calciatore. La reclamante ritiene eccessiva la sanzione invocando come circostanze attenuanti il fatto che nel rapporto arbitrale gli A.A non abbiano segnalato nulla di irregolare, che da una visione filmata si evince la bontà delle proprie tesi difensive, che il calciatore ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco e che lo stesso ha porto al D.G. le proprie scuse. La reclamante conclude: in tesi per l’annullamento della sanzione e in ipotesi per una sua riduzione. L’Arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto redatto in prime cure, specificando che la visione filmata dei fatti avvalora il suo narrato. All’udienza del 13/02/2026 la difesa della società reclamante è stata resa edotta del supplemento di rapporto arbitrale e, sostanzialmente, la stessa ha ribadito le proprie tesi difensive contenute nel reclamo specificando ogni punto dello stesso. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. In via preliminare la Corte ribadisce ancora una volta che i filmati non possono essere presi in considerazione, pertanto il fatto che la società reclamante e l’arbitro ne abbiano preso visione non qualifica ai fini del decidere. Dagli atti emerge che la versione arbitrale appare chiara ed esaustiva. Per quanto attiene le tesi difensive della reclamante la Corte evidenzia che il termine “protesta smodata” potrebbe essere semmai equiparato ad un comportamento fortemente irriguardoso verso il D.G., tuttavia la frase riportata dal predetto nel primo rapporto appare sicuramente di matrice offensiva. In merito alla contestazione circa l’uscita dall’area tecnica il D.G. appare chiaro e non censurabile. In merito alla richiesta di circostanze attenuanti, il Collegio rileva che l’essere uscito dal terreno di gioco da parte del calciatore riveste un suo preciso dovere e che, se avesse continuato a protestare, la sanzione sarebbe stata maggiormente afflittiva. In merito al fatto che gli A.A. non abbiano segnalato alcunché nel rapporto di gara non comporta alcuna valenza in quanto l’arbitro ha provveduto personalmente a riportare il fatto contestato. Infine, in merito alle scuse che il calciatore avrebbe esposto alla terna arbitrale, nei documenti di questi ultimi non ne appare traccia. In conclusione, in tema di quantificazione della sanzione la Corte concorda con quanto posto in essere dal G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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