C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Castelnuovo Garfagnana avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale il calciatore Nassimbeni Jacopo è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 35 del 28.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Castelnuovo Garfagnana avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, con il quale il calciatore Nassimbeni Jacopo è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 35 del 28.01. 2026).
La società US Castelnuovo Garfagnana reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 35 del 28.1.2026 con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: - squalifica per n. 5 gare effettive al calciatore Jacopo Nassimbeni per comportamento offensivo nei confronti del DG. Alla notifica del provvedimento di espulsione si toglieva la maglia continuando a pretestare e a fine gara reiterava le offese; - ammenda di euro 100,00 per comportamento offensivo nei confronti del DG da parte di un tifoso isolato riconducibile alla società ospite, per gran parte della gara. A fine gara attendeva il DG nel parcheggio antistante il campo, salvo andarsene dopo 30 minuti. La società domanda la riduzione della sanzione inflitta al calciatore ritenendola eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal sanzionato che, se da un lato ammette di aver offeso il DG, accompagnando le parole espresse con il gesto di picchiettarsi l’indice destro sulla tempia, dall’altro, dopo la patita espulsione, conferma di aver abbandonato il terreno di gioco senza essersi tolto la maglia e senza porre in essere alcun altro comportamento offensivo ai danni dell’arbitro. Per quanto concerne l’ammenda, la società rileva che le squadre dilettantistiche non hanno tifoserie organizzate ma più spesso sostenitori quali parenti ed amici dei giocatori presenti sul terreno di gioco. La circostanza, quindi, che il DG abbia indicato il minuto 39 come quello di inizio delle offese ricevute dal tifoso isolato -proprio il minuto nel quale il tesserato Nassimbeni sarebbe stato espulsoporta la società ad ipotizzare che l’arbitro abbia correlato il sostenitore con il giocatore Nassimbeni. In realtà, deduce la reclamante trattarsi di due condotte da tenersi completamente distinte. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Per quanto riguarda la squalifica al calciatore, l’arbitro conferma, sia nel referto arbitrale che nel successivo supplemento pervenuto a questa Corte dopo la visione del reclamo, entrambe le condotte attribuite al sanzionato, descrivendole in modo molto chiaro ed esente da censure. In particolare, nel supplemento, il DG precisa, con riferimento alla seconda condotta addebitata, che il calciatore si è allontanato dal terreno di gioco protestando e, una volta giunto a circa 20-25 metri dal cancello, si è sfilato la maglia, tenendola nella mano destra mentre stava uscendo, continuando a protestare. Aggiunge poi l’arbitro, sempre nel supplemento, che dopo il termine della gara, il Signor Nassimbeni si trovava nel recinto spogliatoi, posizionato dietro la porta della società avversaria, nei pressi del suo allenatore, Signor Vanni Paolo Graziano, anch’egli espulso e da detta posizione continuava ad offenderlo. Con riferimento all’ammenda, il DG indica nel supplemento tutti gli elementi che gli fanno ricondurre la figura del “tifoso isolato” a tifoso appartenente alla società reclamante. Ivi si precisa infatti che egli ha iniziato ad offenderlo pesantemente ed a minacciarlo lungo tutta la lunghezza del campo a partire dal momento della convalida del gol della squadra avversaria ed alla susseguente espulsione del calciatore Nassimbeni. Inoltre, egli protestava e minacciava solo in occasione di decisioni avverse alla società Castelnuovo Garfagnana. Peraltro, quest’ultimo aveva chiare origini straniere, dell’Est Europa, e nessun calciatore della squadra ospitante può dirsi avere tali origini ma soltanto due giocatori della squadra reclamante. Infine, alcuni conoscenti del DG presenti alla partita ed i dirigenti stessi del AC Lido di Camaiore ASD che hanno scortato il DG fino al parcheggio dopo il termine della partita hanno confermato all’arbitro che detto tifoso lo aveva atteso nel parcheggio in compagnia di un giocatore con la borsa della società Castelnuovo Garfagnana che, da come descritto, può essere identificato con il n. 17. Appurati pertanto i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva che entrambe le sanzioni comminate sono perfettamente congrue anche nel quantum. In particolare, per l’ammenda, l’importo comminato è proporzionato alla condotta rilevata da ricondursi a tifoso del Castelnuovo Garfagnana; per il calciatore, deve invece essere applicato l’art. 36, comma 1 lett. A) CGS trattandosi di condotta offensiva reiterata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 16.02.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 132 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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