C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Polisportiva Santa Maria avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Mazzantini Jacopo è stato squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 48 del 29.01. 2026).

 

Reclamo proposto dalla società Polisportiva Santa Maria avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Mazzantini Jacopo è stato squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 48 del 29.01. 2026).

La società Polisportiva Santa Maria A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 25 gennaio 2026, contro la società Bellaria Cappuccini. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La società ricorrente, nell’atto introduttivo, contesta la dinamica riferita dal D.G. sostenendo che il calciatore Mazzantini Jacopo non avrebbe posto in essere alcuna condotta intenzionalmente violenta. Secondo la ricostruzione difensiva, il giocatore si sarebbe trovato all’interno dell’area di rigore del Bellaria Cappuccini nel tentativo di colpire il pallone di testa a seguito di un calcio d’angolo quando, il numero 2, lo avrebbe irregolarmente contrastato; in reazione e nella corsa, il tesserato del Santa Maria, avrebbe cercato semplicemente di divincolarsi dall’azione illecita dall’avversario che avrebbe meritato il calcio di rigore. Anzi il Mazzantini sarebbe rimasto calmo non reagendo ad alcuni avversari che avrebbero avuto, successivamente, comportamenti aggressivi nei suoi confronti. La società - evidenziando un presunto quadro di difformità di giudizio nelle decisioni arbitrali, lamentando disparità di trattamento rispetto ad altri episodi verificatisi nella medesima gara e in altre partite del campionato, conclude chiedendo l’annullamento o quantomeno la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente, occorre precisare che alcune delle questioni sollevate dalla società ricorrente non possono essere prese in esame da questa Corte, in quanto esulano dai limiti di competenza dell’organo giudicante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha il compito esclusivo di verificare la correttezza della sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, valutando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del provvedimento sanzionatorio e la proporzionalità della sanzione applicata rispetto alla gravità della condotta accertata. Non rientrano nella competenza di questa Corte le questioni attinenti a presunte disparità di trattamento tra diversi episodi o gare, né le valutazioni comparative con altri procedimenti disciplinari, trattandosi di profili che attengono all’organizzazione generale dell’attività arbitrale e disciplinare che esulano dal sindacato giurisdizionale sportivo di secondo grado. Tali questioni, ove la società ritenga di avere subito lesioni dei propri diritti, potranno essere fatte valere nelle sedi che la stessa riterrà opportune, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dall’ordinamento sportivo Le prove video non sono ammesse nel procedimento sportivo dilettantistico anche perché il Codice di Giustizia Sportiva afferma la piena fidefacenza del rapporto arbitrale e del relativo supplemento.  La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire tale documento da parte del D.G.; il medesimo, nella risposta, conferma integralmente il contenuto del referto di gara e ribadisce la dinamica dei fatti. Nell’atto l’arbitro precisa che “Prima di una ripresa di gioco da parte del Santa Maria (calcio d’angolo), il numero 2 del Santa Maria, Mazzantini Jacopo, correva verso la linea di porta alla ricerca del posizionamento desiderato. Il numero 2 del Bellaria Cappuccini (Pizzo Niccolò) lo contrastava e, nella corsa, il numero 2 del Santa Maria lo cinturava con il braccio destro trascinandolo per circa tre metri, finendo per lanciarlo verso terra con forza, con il pallone non a distanza di gioco, senza procurargli alcun danno fisico”. La rappresentazione dei fatti, così per come descritti dal direttore di gara, delinea chiaramente una condotta che esula dalla normale dinamica di gioco e si configura come intervento violento nei confronti dell’avversario. Il gesto cristallizzato nel referto e nel supplemento integra pienamente la fattispecie della condotta violenta prevista dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. che prevede “come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Mazzantini Jacopo. Dispone l’incameramento della relativa tassa di reclamo.

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