C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Lilliano avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale il calciatore Conti Matteo è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 35 del 28.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Virtus Lilliano avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale il calciatore Conti Matteo è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 35 del 28.01. 2026).
L’Asd Virtus Lilliano impugna il provvedimento di squalifica per 4 giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Conti Matteo, con la seguente motivazione: “Per aver offeso il Dg”. La società contesta tale provvedimento, poiché erroneamente applicato dal Giudice Sportivo Territoriale, osservando che l’espressione pronunciata dal calciatore (“ridicolo”), in occasione di un dubbio fallo di gioco, era indirizzata al calciatore avversario e non al D.G. Tale aspetto, a dire della reclamante, appare confermato dal fatto che il Conti, al termine della gara, chiedeva rispettosamente scusa al direttore di gara fornendo al medesimo la propria versione dei fatti. Precisa inoltre che, in tale occasione, il direttore di gara avrebbe affermato di non avere certezza che l’espressione utilizzata dal calciatore avesse lo stesso come destinatario, evidenziando di aver adottato la decisione di espellere il calciatore in via prudenziale.Osserva, infine, che non corrisponde al vero quanto riportato in merito al compimento di ulteriori gesti o parole offensive del calciatore nei confronti dell’arbitro, producendo, a confutazione di tale addebito, prova video dalla quale è possibile evincere che il calciatore, riconosciuto da tutti come tra i più rispettosi del gruppo, abbia immediatamente abbandonato il campo di gioco a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Ritiene, pertanto, per tutti i motivi sopra specificati, che la squalifica inflitta al calciatore sia ingiusta, in quanto nel caso di specie frutto di un’errata interpretazione dei fatti da parte del direttore di gara. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado e un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione Il reclamo è infondato. Le argomentazioni e le considerazioni sviluppate dalla reclamante appaiono infondate, atteso che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, l’aver il Conti pronunciato all’indirizzo del direttore di gara l’espressione offensiva “sei ridicolo”. L’arbitro, infatti, sentito al riguardo, ha confermato con il supplemento di rapporto tale circostanza, rendendo così probatoriamente irrilevante l’affermazione di parte reclamante secondo cui la frase sarebbe stata pronunciata dal giocatore nei confronti di un avversario. Irrilevante appare inoltre, in quanto fatto non contestato dal primo Giudice con il provvedimento impugnato, la circostanza riferita dalla reclamante (circostanza che la stessa vorrebbe dimostrare mediante la produzione di un file video, prova peraltro non utilizzabile nel caso di specie) secondo cui il Conti non avrebbe reiterato la propria condotta offensiva nei confronti del direttore di gara. Ricostruita così la vicenda, pertanto, la richiesta di riduzione della sanzione formulata dalla reclamante non può trovare accoglimento, dovendosi alla fattispecie in esame applicarsi l’art. 36 CGS, comma 1, lett. a), che stabilisce la sanzione minima di 4 giornate a carico dei calciatori responsabili di condotte ingiuriose nei confronti di ufficiali di gara (“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dall’Asd Virtus Lilliano; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.
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