C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ospedalieri calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Rindi Nicolas è stato squalificato per 7 gare effettive. (C.U. n. 38 del 28.01. 2026).

Reclamo proposto dalla società Ospedalieri calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Rindi Nicolas è stato squalificato per 7 gare effettive. (C.U. n. 38 del 28.01. 2026).

Il Giudice sportivo ha squalificato il Sig. Rindi per sette gare effettive, per avere lo stesso adottato condotta violenta verso un avversario ed offeso il DG dopo la notifica dell’espulsione. Il dettagli si apprendono dalla lettura del rapporto gara, ove il DG annota che dopo aver esultato “in faccia” ad un avversario a seguito della segnatura di una rete da parte della propria squadra, il Rindi colpiva il medesimo con una gomitata allo stomaco e, dopo l’espulsione, protestava rivolgendo al DG la frase “sei un coglione”. Il reclamo, tempestivamente proposto dalla società Ospedalieri, censura preliminarmente la qualificazione della condotta incolpata, che in referto gara viene identificata come “grave fallo di gioco”, allorquando, si sostiene, il gioco era invece evidentemente fermo. La reclamante inoltre, con l’intento di ridimensionare la gravità del gesto, sottolinea la mancanza di referti medici atti a dimostrare eventuali lesioni patite dal giocatore avversario. Infine invoca le attenuanti a suo dire consistenti nella giovane età del proprio tesserato; sottolinea il comportamento generalmente corretto dello stesso e manifesta la disponibilità dello stesso porre le proprie scuse. Con il proprio supplemento il DG, confermando i fatti e le espressioni già contenute nel rapporto, precisa però che in effetti il fatto deve correttamente inquadrarsi come condotta violenta e non come grave fallo di gioco. Le motivazioni addotte con il reclamo non permettono alla Corte di accoglierne le conclusioni. Invero, la diversa qualificazione della condotta del calciatore, non incide sulla gravità dell’atto e dunque sulla sua punibilità. A prescindere dal nomen, si ritiene che il GS abbia correttamente valutato il fatto così come puntualmente descritto dal DG, dunque abbia correttamente parametrato la sanzione al gesto; la protesta e l’offesa proferita integrano, oltre alla rilevata condotta violenta, quella ingiuriosa rivolta all’arbitro. Non si ravvisano circostanze attenuanti tipiche che possano indurre a rideterminare la sanzione, riducendola. Si trattiene la tassa di reclamo.

P.Q.M.

 Delibera depositata in data 16.02.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 138 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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