C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Novoli in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Misuri Lorenzo, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 50 del 5/2/2026).
Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Novoli in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Misuri Lorenzo, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 50 del 5/2/2026).
Reclama la società La Nuova Polisportiva Novoli contro la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Misuri Lorenzo con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze”. La reclamante contesta il fatto sostenendo che trattarsi di un fortuito scontro di gioco. Nel caso specifico il proprio calciatore, recatosi in area di rigore avversaria in occasione di un calcio d’angolo, fortuitamente ha colpito un avversario saltando di testa. Nella condotta del proprio tesserato non vi sarebbe stata alcuna volontà lesiva. La reclamante evidenzia la correttezza del proprio calciatore nell’arco della sua carriera sportiva e conclude chiedendo una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure evidenziando che il calciatore Misuri Lorenzo “in una mischia dentro l’area di rigore da fermo colpisce con una gomitata in altezza naso il numero 5 avversario. Il calciatore avversario è rimasto fermo per terra dove, usciva il sangue un po' dalla bocca e un po' dal naso”. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali e la difesa del calciatore Misuri Lorenzo, passa in decisione. La Corte rileva che il fatto sostanzialmente non risulta contestato, si tratta quindi di valutare il gesto del calciatore Misuri che, nella tesi difensiva risulterebbe assolutamente involontario, mentre nella versione arbitrale emerge la volontarietà data dal fatto che il colpo inferto al calciatore avversario da parte del Misuri è avvenuto da fermo e quindi non in azione di gioco. La gravità del fatto e quindi l’inasprimento della sanzione derivano dalle conseguenze patite dl calciatore della società Banti, il quale ha riportato fuoriuscita di sangue dalla bocca e dal naso il che presuppone che difficilmente si è trattato di un fallo in una azione di gioco anche se concitata. Dal rapporto arbitrale di prime cure si evidenzia inoltre che il portiere avversario era già in possesso del pallone il che conferma che l’azione di gioco era terminata. Per quanto attiene l’entità della stazione inflitta dal G.S. appare congrua relativamente ai fatti contestati anche in virtù delle conseguenze patite dal calciatore colpito al volto dal Misuri.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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