C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Poggibonsi Women in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico dell’allenatrice Natalucci Serena, squalificata fino al 5.9.2026 (C.U. n. 49 del 29/1/2026).
Reclamo proposto dalla Società Poggibonsi Women in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico dell’allenatrice Natalucci Serena, squalificata fino al 5.9.2026 (C.U. n. 49 del 29/1/2026).
Poggibonsi Women SSD a RL reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 29.1.26 con la quale è stata comminata all’allenatrice Serena Natalucci la squalifica fino al 5.9.2026 in quanto “a fine gara si avvicinava al DG protestando vivacemente e quindi gli metteva una mano sul petto spingendolo e facendolo indietreggiare di qualche passo. Espulsa, usciva dal recinto di gioco. Di poi, rientrava in campo riavvicinandosi all’arbitro e con toni irrispettosi chiedeva spiegazioni sul provvedimento disciplinare adottato. Nonostante i chiarimenti forniti, con la sua mano dava un colpo al braccio del DG mentre nel contempo assumeva grave atteggiamento di smodata protesta. Il tutto senza conseguenze fisiche.” La società domanda la riduzione della sanzione inflitta sostenendo un diverso svolgersi dei fatti riportati nel referto arbitrale in modo del tutto infedele, essendo peraltro corredato detto atto ufficiale da molteplici elementi soggettivi quali sensazioni, percezioni ed interpretazioni personali dell’arbitro che non devono trovare spazio in un rapporto di garaLa reclamante nega recisamente che l’allenatrice sanzionata abbia proferito frasi offensive o irriguardose ai danni del DG e precisa come i due contatti fisici dalla stessa avuti con l’arbitro siano stati completamente fraintesi da quest’ultimo. Avvedutasi di una sua calciatrice che si avvicinava all’arbitro per protestare, la sanzionata si sarebbe semplicemente frapposta fra quest’ultima ed il DG al fine di calmare gli animi, ponendo le sue braccia una sul petto della prima e una sul petto del secondo, senza accompagnare il suo gesto con nessuna condotta irriguardosa o irrispettosa. Il successivo contatto con il DG sarebbe invece avvenuto dopo la sua espulsione, al fine di chiedere chiarimenti in merito alla stessa, senza alcuna volontà violenta, lesiva o irriguardosa. Ricostruiti in tal modo i fatti, ritiene la reclamante che la condotta della sanzionata possa essere punita con la squalifica di cui all’art. 36 comma 1 lett. A) CGS oppure ex art. 36 comma 1 lett. B) CGS, nel minimo edittale, non essendo stato adeguatamente motivato l’aggravamento della sanzione ad 8 mesi di squalifica, e ciò anche per consentire il diritto di difesa della reclamante medesima: in via subordinata, invoca l’applicazione dell’art. 13 CGS in punto di circostanze attenuanti. Infine, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la società fa richiesta di escussione di prova testimoniale. La reclamante ha fatto richiesta di essere udita. All’udienza del 20.2.2026, presente la sanzionata (firmataria anch’ella, insieme alla società, del reclamo), ella si riportava al reclamo, ribadendo di non aver proferito frasi irriguardose ai danni del DG e sottolineando l’irrilevanza dei due contatti fisici. Precisava altresì che il suo rientro in campo sarebbe avvenuto una volta appreso negli spogliatoi della sua avvenuta espulsione della quale inizialmente ella non si era avveduta e, dunque, la richiesta successiva di spiegazioni era dovuta a detto fraintendimento. Il reclamo merita accoglimento. Sia nel referto arbitrale che nel successivo supplemento pervenuto a questa Corte dall’arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, il DG descrive dettagliatamente la condotta attribuita alla sanzionata, con narrato esente da contraddizioni: per quanto sopra, non vi è luogo, pertanto, per poter ammettere la prova testimoniale richiesta dalla reclamante. In particolare, riferisce l’arbitro che l’allenatrice, al termine della gara, gli si avvicinava a circa mezzo metro, protestando con toni eccessivi e pronunciando frasi offensive ed irriguardose a lui dirette. Un istante dopo, allungava il braccio e gli metteva una mano sul petto, spingendolo e facendolo indietreggiare di qualche passo. Successivamente alla sua espulsione, faceva rientro sul terreno di gioco con fare minaccioso mentre l’arbitro stava uscendo e gli urlava nuovamente le frasi irriguardose riportate sia nel rapporto che nel supplemento arbitrale. Alla spiegazione del DG in merito all’avvenuta espulsione, ella nuovamente gli dava un colpo con la sua mano, di nuovo proferendo frase irriguardosa, agitando davanti al suo viso il dito indice. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva tuttavia che la sanzione comminata non appare congrua nel quantum, essendo meritevole di una riduzione. La condotta della Natalucci deve quindi essere più correttamente sanzionata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con la squalifica fino al 29.6.2026 alla luce anche dell’assenza di conseguenze e dell’essersi dichiarata la medesima più volte dispiaciuta per quanto occorso.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la sanzione inflitta comminando all’allenatrice la sanzione della squalifica fino al 29.6.2026, con restituzione della tassa di reclamo.
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