C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Accademia Cecina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Cerri Gabriele, squalificato fino al 25.5.2026 (C.U. n. 41 del 28/1/2026).

Reclamo proposto dalla Società Accademia Cecina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Cerri Gabriele, squalificato fino al 25.5.2026 (C.U. n. 41 del 28/1/2026).

Propone rituale reclamo la società ASD Accademia Cecina avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Livorno al calciatore Gabriele Cerri con la seguente motivazione:” A gioco fermo correva in direzione del DG tenendo un comportamento offensivo e minaccioso; di poi spingeva con due mani la spalla sx dello stesso facendolo arretrare di circa un metro, senza provocargli alcun dolore”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega il verificarsi dell’episodio, ma ritiene la sanzione sproporzionata ed eccessiva. Giustifica il comportamento del proprio calciatore con la tensione creatasi a seguito di una doppia espulsione e della giovane età e limitata esperienza del calciatore stesso. Sottolinea la mancanza di precedenti per il calciatore. Chiede di essere udita. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, e sentita la reclamante all’udienza del 20 febbraio 2026 decide di respingere il reclamo stesso. Nel corso dell’udienza, il legale rappresentante, con toni pacati e garbati si riportava al reclamo sottolineando i valori che la società sta cercando di portare avanti, essendo nata solo due anni orsono. Si dichiara dispiaciuto del comportamento deprecabile del calciatore che è stato sanzionato anche dalla società stessa, ma ritiene comunque sproporzionata all’episodio la sanzione irrogata della quale chiede la riduzione. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Inoltre conferma la dinamica dell’azione e la volontarietà del gesto, ancorchè senza alcuna conseguenza. La sanzione comminata è quella prevista dal CGS all’art. 36 comma 2 e prevede la sanzione a tempo determinato. E’ evidentemente l’Organo Giudicante a stabilire, nella determinazione della sanzione, la durata della squalifica in ragione della gravità ed intensità del comportamento lesivo e del contatto fisico Nel caso di specie, nonostante non vi siano state conseguenze (ma nel caso la squalifica sarebbe stata ben più grave), il contatto è stato evidente e piuttosto vigoroso, considerato che provoca l’arretramento del DG, inoltre l’atteggiamento complessivamente offensivo e minaccioso, unito al contatto inducono a ritenere congrua la sanzione inflitta. .

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

 

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