C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Atletico Valdipesa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Faggioli Leonardo, squalificato per 8 gare effettive. (C.U. n. 36 del 4/2/2026).

Reclamo proposto dalla Società Atletico Valdipesa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Faggioli Leonardo, squalificato per 8 gare effettive. (C.U. n. 36 del 4/2/2026).

Il Giudice sportivo ha squalificato il Sig. Faggioli per otto gare effettive, per avere lo stesso protestato tenendo un contegno gravemente irrispettoso verso il DG appoggiandogli entrambe le mani sulle spalle, senza causare altre conseguenze. Nel rapporto di gara i fatti descritti appaiono circostanziati e ben specificati: a fine gara il calciatore continuava le proteste appoggiando le mani sulle spalle del DG e, invitato ad allontanarsi, si avvicinava al suo viso urlando; allontanandosi proferiva frasi irriguardose. Con il reclamo proposto a questa Corte, l’Atletico Valdipesa ASD domanda la riduzione della sanzione ritenuta sproporzionata ed ingiusta. Le argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione, tendono implicitamente a screditare la ricostruzione dei fatti come resa dal DG. Assume la reclamante che nessuno in campo ha avrebbe contezza degli accadimenti che hanno generato la sanzione, atteso anche il fato che, recatosi dal DG per il ritiro delle note gara, al proprio dirigente l’arbitro avrebbe comunicato di avere soltanto ammonito il Sig. Faggioli. Appresa la squalifica dalla lettura del bollettino settimanale, la sorpresa avrebbe indotto i dirigenti della società ad interrogare i propri calciatori riguardo all’accaduto, ricevendo anche dagli stessi versioni totalmente difformi dal referto gara. Il DG d’altro canto, con supplemento inviato alla Corte come chiesto, confermava parole, gesti e intemperanze già ben descritte nei documenti ufficiali di gara. Nessuno dei temi posti dalla reclamante permettono di mettere in dubbio l’attendibilità e quindi la veridicità della ricostruzione offerta dal DG. Peraltro il reclamo è privo di qualsivoglia riscontro probatorio idoneo a vincere la fede privilegiata di cui gode il rapporto di gara. Il comportamento del calciatore è stato correttamente valutato dal GS che ha inflitto una sanzione proporzionata alla condotta, pertanto non rivedibile da questa Corte.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

 

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