C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Popolare Trebesto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del massaggiatore Pisani Marco, inibito fino al 15.3.2026. (C.U. 50 del 5.2.2026)
Reclamo proposto dalla Società Popolare Trebesto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del massaggiatore Pisani Marco, inibito fino al 15.3.2026. (C.U. 50 del 5.2.2026)
Il Giudice sportivo ha inibito il Sig.Pisani Marco, massaggiatore della C. Popolare Trebesto ASD, sino al 15.3.2026 perché entrava indebitamente in campo rivolgendo al DG critica irrispettosa. In seguito a un contrasto entrava sul terreno di gioco sbracciando e urlando “che cazzo fai, ma non lo vedi cazzo…”; a seguito della notifica della sanzione dell’espulsione abbandonava tempestivamente il terreno di gioco tempestivamente. Con il proprio reclamo la società Trebesto ASD chiede che la sanzione sia rideterminata in modo equo e proporzionato rispetto ai fatti. Fatti però che la reclamante non contesta né avversa, rispetto alla ricostruzione arbitrale, piuttosto li ritiene configurare un dissenso espresso in termini poco misurati. Muovendo dunque dagli atti acquisiti al fascicolo, può dirsi che l’atteggiamento del tesserato ha configurato senz’altro condotta irriguardosa per le frasi proferite, precedute dal grave comportamento non regolamentare consistito nell’invasione del terreno di gioco. La sanzione già comminata dal Giudice Sportivo è, a parere delle Corte, equo e proporzionato.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.
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