C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Orlando Calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del calciatore Mainardi Federico, squalificato per 4 gare effettive e l’ammenda di Euro 160,00. (C.U. 52 del 12.2.2026)

Reclamo proposto dalla Società Orlando Calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del calciatore Mainardi Federico, squalificato per 4 gare effettive e l’ammenda di Euro 160,00. (C.U. 52 del 12.2.2026)

Propone rituale reclamo la società ASD Orlando Calcio avverso le sanzioni in oggetto, comminate dal GST della Toscana al calciatore Federico Mainardi con la seguente motivazione:” Lanciava con violenza una sedia verso i calciatori avversari colpendone uno senza conseguenze. La sedia si rompeva nell’impatto”, per la società l’ammenda di € 160,00 reca la seguente motivazione:” Quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio calciatore che danneggiava gli arredi della società ospitante”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede l’annullamento della squalifica al calciatore ed una riduzione della sanzione pecuniaria, affermando che quanto riportato nel rapporto gara sia frutto di una narrazione da parte del custode del campo al DG e non dalla diretta conoscenza dei fatti. Descrive in proposito l’episodio. Il calciatore, uscito per un infortunio all’ultimo minuto della partita, nel lungo tunnel che porta agli spogliatoi, avrebbe scaricato la propria frustrazione dando un calcio ad una sedia che si trovava nel tunnel stesso, senza che vi fossero al momento avversari, ma alla presenza solo di un compagno di squadra che lo accompagnava e del custode del campo. Afferma quindi che quanto riportato nel rapporto di gara era stato riferito all’arbitro dal custode stesso ed il DG non avrebbe assistito personalmente alla scena. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Descrive l’episodio al quale ha personalmente assistito. Il Mainardi, uscito per infortunio, rimaneva seduto a terra all’ingresso del tunnel di imbocco degli spogliatoi. Finita la partita, in un clima di tensione, il custode invitava i calciatori di entrambe le squadre a pulire le scarpe da gioco prima di rientrare; nel frangente il Mainardi afferrava una sedia di plastica collocata nei pressi e la scagliava sugli avversari colpendone uno, senza conseguenze. L’arbitro conferma che si trovava a circa due metri dal calciatore colpito ed aveva piena cognizione dello svolgersi degli eventi. Precisa il DG che al momento del ritiro delle note, chiedeva conferma dell’identità del calciatore ed il dirigente accompagnatore, che in un primo momento aveva indicato un diverso giocatore, ammetteva che l’autore del gesto era il Mainardi. Conferma poi che la sedia nell’impatto si rompeva e che il custode ed il dirigente accompagnatore del Malmantile, una volta che l’Orlando Calcio aveva lasciato definitivamente lo spogliatoio, gli avevano segnalato che un cestino per i rifiuti nello spogliatoio ospite risultava danneggiato. Il DG, che aveva precedentemente constatato che il cestino indicato era integro prima della gara, prendeva atto ed effettuava due foto, poi allegate al rapporto di gara, con le immagini della sedia e del cestino rotti. Le sanzioni comminate sono commisurate alla gravità dei fatti e dei comportamenti tenuti e vanno confermate.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

 

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