C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 26/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Bibbiena in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del calciatore Pegolo Flavio, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 50 del 5.2.2026)
Reclamo proposto dalla Società Bibbiena in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. Regionale a carico del calciatore Pegolo Flavio, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 50 del 5.2.2026)
L’Acd Bibbiena impugna il provvedimento di squalifica per 4 giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Pegolo Flavio, con la seguente motivazione: “Per aver offeso il Dg”. La società contesta tale provvedimento, lamentando l’errata identificazione da parte dell’arbitro del soggetto responsabile delle espressioni ingiuriose proferite al suo indirizzo, avendo quest’ultimo indicato nel rapporto di gara il calciatore Pegolo Flavio, n. 19 anziché il calciatore Bellacci Giovanni, n. 18, che faceva parte dell’11 titolare e che era stato sostituito. Precisa ancora la reclamante che il calciatore Pegolo Flavio sarà indisponibile per un mese, a causa di piccolo intervento chirurgico, quindi per ragioni di mera opportunità sarebbe stato più utile per la soc. Bibbiena non contestare l’erroneo provvedimento di squalifica, che, invece, viene contestato proprio perché profondamente ingiusto, diseducativo e non rispondente ai principi di lealtà e correttezza che la società insegna ai propri tesserati. Chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica disposta a carico del calciatore Pegolo Flavio, e che la stessa sia posta a carico del calciatore effettivamente responsabile delle offese, Giovanni Bellacci. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado e un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione Le argomentazioni e le considerazioni sviluppate dalla reclamante appaiono infondate, atteso che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, che il tesserato responsabile dell’addebito contestato è il calciatore Pegolo Flavio, che al momento del fatto indossava la maglia n. 18, e non il sig. Giovanni Bellacci che, invece, indossava la maglia n. 19. L’arbitro, infatti, sentito al riguardo, ha confermato con il supplemento di rapporto tale circostanza, rendendo così probatoriamente irrilevante l’affermazione di parte reclamante secondo cui il calciatore effettivamente responsabile fosse un soggetto diverso da quello indicato dal Direttore di gara. Vertendo il reclamo su tale ragione di contestazione e non avendo, peraltro, la reclamante contestato l’entità della sanzione inflitta al calciatore, il gravame appare in definitiva infondato e per questo deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dall’A.C.D. Bibbiena; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.
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