C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Flavio Doroftei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio; 2. la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio; per rispondere : – il sig. Flavio Doroftei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 19.3.2025, nel corso dei primi minuti del secondo tempo della gara Alberoro – Cortona Camucia valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, proferito nei confronti del calciatore avversario sig. N.K., schierato nelle fila della squadra della società U.S.D. Alberoro 1977 con la maglia numero 18, la seguente testuale espressione: “sporco negro”; tanto è accaduto a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore sig. N.K. nei confronti del sig. Flavio Doroftei; – la società A.S.D. Cortona Camucia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Flavio Doroftei così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Flavio Doroftei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio; 2. la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio; per rispondere : - il sig. Flavio Doroftei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 19.3.2025, nel corso dei primi minuti del secondo tempo della gara Alberoro – Cortona Camucia valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, proferito nei confronti del calciatore avversario sig. N.K., schierato nelle fila della squadra della società U.S.D. Alberoro 1977 con la maglia numero 18, la seguente testuale espressione: “sporco negro”; tanto è accaduto a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore sig. N.K. nei confronti del sig. Flavio Doroftei; - la società A.S.D. Cortona Camucia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Flavio Doroftei così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 9 gennaio 2026 per cui constata la presenza di: Flavio Doriftei ed il Presidente della soc. ASD Cortona Camucia Calcio Accioli Alessandro entrambi difesi dall’ Avv.Verusca Castellani come da procura in calce alla memoria difensiva depositata. Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio, ritiene che la testimonianza del calciatore Amato sia sufficiente a colmare la richiesta probatoria prevista dall’ordinamento. Peraltro, anche l’immediatezza della denuncia del fatto da parte dei calciatori presenti all’arbitro ed il ritiro della squadra testimoniano che l’evento, così come narrato, si è verificato, pertanto inoltra le seguenti richieste sanzionatorie: Flavio Doroftei 10 giornate di squalifica ASD Cortona Camucia Calcio € 1.500,00 di ammenda Prende la parola la legale dei deferiti riportandosi alla memoria ritualmente e tempestivamente depositata, ribadisce che non corrisponde a verità quanto addebitato al proprio assistito, il quale nell’occasione di un vigoroso scontro di gioco con un avversario di colore, non avrebbe in alcun modo offeso il medesimo. Ritiene che le prove raccolte dal Collaboratore della Procura non siano ne concordanti né risolutive per attribuire al Doroftei la responsabilità di quanto addebitatogli. Sottolinea che nell’occasione dello scontro di gioco i soggetti più vicini al luogo (il giocatore oggetto delle offese e l’Arbitro) non abbiano udito le frasi incriminate, che e solo un calciatore riporta la frase incriminata.. A prova del fatto vi sarebbe il referto arbitrale che niente riporta in proposito. Il calciatore dell’Alberoro, presunto oggetto di offese razziste, non ha reso testimonianza alcuna in proposito ed anzi, a giustificazione del fatto che di non aver reso dichiarazioni, si sostiene che non capisca bene la lingua italiana, circostanza che può far ritenere che non abbia nemmeno compreso cosa abbia detto il Doroftei. Anche le scuse che si sostiene siano state prestate da dirigenti del Cortona al termine dell’incontro non rispondono alla realtà dei fatti. In proposito la difesa ha prodotto, allegata alla memoria difensiva, una dichiarazione del dirigente Nario Meacci, che smentisce in modo inequivocabile quanto a lui attribuito. Rileva che nessuno dei giocatori dell’Alberoro, tranne uno, avrebbero udito la frase incriminata, e che quindi non è stata la piena prova dell’addebito, mancando in particolare la versione del giocatore presuntivamente offeso. Valga pertanto il principio generale del favor rei. Inoltre sottolinea come bisogna distinguere in modo temporale tra le dichiarazioni rilasciate nella immediatezza dei fatti, e quelle rilasciate da un dirigente e l’allenatore dell’Alberoro a distanza di mesi dall’accaduto, nessuno comunque riporta la frase incriminata se non il calciatore Amato, il quale in realtà è l’unico che riporta detta frase, tuttavia non dovrebbe essere stato nei pressi dell’azione in quanto lo scontro fra i giocatori era avvenuto nell’area di rigore del Cortona e quindi vicino ai calciatori vi erano il portiere ed alcuni difensori, mentre Amato probabilmente non era nelle vicinanze in quanto dalle sue dichiarazioni si evince che si sarebbe diretto correndo verso il luogo dello scontro, implicando di non essere nelle vicinanze. Vi è una discrepanza fra le dichiarazioni rilasciate in due momenti e periodi ben diversi e molto distanziate nel tempo dall’episodio. Aggiunge che a seguito dello scontro di gioco il Doroftei era chinato con la faccia al terreno di gioco e ha sicuramente proferito delle parole, ma nessuno ha potuto sentire quali fossero e se fossero rivolte all’avversario. Preme poi chiarire come né il Nario Meacci e nessun altro dirigente del Cortona Camucia si sia di fatto scusato, vero è che il Sig. Meacci, non avendo percepito le parole pronunciate e avendo visto che la società Alberoro si era ritirata dal campo, prima di ogni altra valutazione, ha voluto sentire i propri calciatori per capire cosa fosse successo, ma nega di essersi recato nello spogliatoio dell’Alberoro per esternare scuse. In tal senso ha rilasciato la dichiarazione allegata alla memoria difensiva. Infine ribadisce come il fatto che il calciatore di colore dell’Alberoro non si sia presentato per le necessaria dichiarazioni al rappresentante della Procura, adducendo il fatto di non conoscere la lingua italiana in modo adeguato, induce a ritenere che possa mancare l’elemento psicologico della persona offesa laddove non abbia percepito - o comunque potuto capire per mancanza di adeguata conoscenza della lingua - quanto detto dal Doroftei e quindi sembra alquanto esagerata la descrizione che fanno tutti in modo identico dello stato di afflizione del calciatore di colore dell’Alberoro. Viene interpellato il deferito calciatore Flavio Doroftei, di anni 18, il quale descrive l’azione di gioco affermando che su un pallone proveniente da lontano è saltato per intercettarlo e ha subito un colpo alle spalle che l’ha fatto cadere con la faccia contro il terreno di gioco. In quel mentre ha proferito una bestemmia, non avendo offeso il calciatore che lo ha colpito, tanto meno con epiteti discriminatori e/o razzisti. A domanda precisa che, volendo colpire la palla di testa per passarla al portiere, si è sentito colpire alle spalle ma non ha visto chi era il calciatore che lo colpiva. Solo successivamente, voltandosi, ha visto che era il calciatore Cambone. Ma quando ha visto chi lo aveva colpito aveva già pronunciato la bestemmia di cui sopra. Il difensore conclude per il proscioglimento del Doroftei e, conseguentemente della ASD Cortona Camucia Calcio in assenza di prove univoche e concordanti per affermarne la colpevolezza. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. Innanzitutto il deferimento trae origine dall’abbandono del campo prima del termine della gara da parte dell’Alberoro, con conseguente interruzione da parte del DG. Lo stesso DG dà atto della circostanza. Sui fatti oggetto di giudizio, questo Tribunale ritiene che, per gli standard probatori del procedimento, la testimonianza, precisa e puntuale del calciatore Amato, così come il comportamento nell’immediatezza dei fatti del calciatore oggetto della offesa e dell’intera squadra in solidarietà col medesimo, siano prove sufficienti per ritenere che l’offesa vi sia stata e sia stata connotata da contenuto discriminatorio. La difesa, pur encomiabile e puntuale, su questo punto non riesce a superare il quadro accusatorio, che, benché carente, almeno sotto un profilo, come poi verrà evidenziato in seguito, nel suo insieme fa ritenere il deferimento fondato e l’offesa razzista pronunciata effettivamente. In sostanza vi è una prova certa, la testimonianza del calciatore Amato, e numerosi indizi (il comportamento complessivo solidale dei compagni di squadra, il ritiro della squadra, lo sconcerto del calciatore oggetto dell’offesa così come descritto dai presenti) che fanno ritenere provata la fattispecie. Anche le dichiarazioni del deferito in sede di audizione non riescono a modificare il quadro. Come ante, il Tribunale rileva una carenza di istruttoria laddove non è stato sentito il calciatore dell’Alberoro oggetto di offese. La testimonianza del medesimo appariva necessaria e le scuse addotte (scarsa conoscenza della lingua italiana) non possono essere sufficienti a far rinunciare al rappresentante della Procura, a tale deposizione, ben potendo la Procura medesima, anche a costo di deferimento per il comportamento specifico di rifiuto, costringere il tesserato a presentarsi per rendere testimonianza. Quanto argomentato dalla difesa in merito alla circostanza che nessun cenno dell’episodio vi sia nel rapporto arbitrale, non può assurgere a prova che l’episodio medesimo non sia accaduto, infatti il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata per quanto di diretta cognizione del D.G., quanto dall’arbitro non rilevato non è detto che non sia accaduto, sebbene non percepito. Pertanto iil deferimento è fondato e la sanzione richiesta per il Doroftei conforme a quanto previsto dal CGS con un minimo edittale di 10 giornate di squalifica, così come richiesto dalla rappresentante della Procura Federale. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società Virtus Asciano, alla quale va comminata l’ammenda ma in misura minore a quanto richiesto.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Flavio Doroftei la squalifica di 10 giornate; - Alla società ASD Cortona Camucia Calcio l’ammenda di € 1.000,00; - Dichiara chiuso il procedimento.
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