F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/CFA pubblicata il 4 Marzo 2026 (motivazioni) – società Latina Calcio 1932 S.r.l.

Decisione/0094/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0113/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0113/CFA/2025-2026 proposto dalla società Latina Calcio 1932 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Modestino D’Aquino contro la società A.S.D. SS Romulea non costituita e, per conoscenza, il Sig. Jacopo Morici, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, n. 0280/TFNSVE/2025-2026 del 26.01.2026, comunicata il 27.01.2026, con la quale la società Latina Calcio 1932 S.r.l. è stata dichiarata tenuta alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 2.640,00 in favore della società A.S.D. SS Romulea, in relazione al calciatore Morici Jacopo (matricola 2972106);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Modestino D’Aquino per la reclamante

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico in data 22 dicembre 2025, la società A.S.D. SS Romulea ha richiesto alla società Latina Calcio 1932 S.r.l. il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Morici Jacopo (matricola 2972106), per un importo pari ad 2.640,00, riferito alle stagioni di formazione 2021/2022 e 2022/2023.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha fissato l’udienza per la discussione del procedimento per il giorno 26 gennaio 2026.

All’udienza, la società Latina Calcio 1932 S.r.l. non presenziava e il Tribunale Federale definiva il ricorso con la decisione n. 0280/TFNSVE/2025-2026, accogliendo integralmente la domanda della società ricorrente e dichiarando tenuta la società Latina Calcio 1932 S.r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 2.640,00 in favore della società A.S.D. SS Romulea.

Avverso tale decisione, la società Latina Calcio 1932 S.r.l., con reclamo depositato in data 03.02.2026, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Federale d’Appello, lamentando la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza del 26.01.2026 e conseguente lesione del diritto di difesa, e chiedendo la declaratoria di nullità della decisione impugnata con rinvio del procedimento al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche.

Successivamente al deposito del reclamo ed in prossimità dell’udienza fissata da questa Corte Federale, le parti hanno tuttavia raggiunto un accordo transattivo per la riduzione del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99, comma 2, delle NOIF, convenendone l’importo di 1.000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno definito consensualmente la controversia relativa al premio di formazione tecnica per il calciatore Morici Jacopo, convenendone l’importo ridotto di 1.000,00 (in luogo dell’importo originariamente richiesto di 2.640,00), a piena e definitiva tacitazione della pretesa creditoria oggetto del giudizio.

Il sopravvenuto accordo tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’interesse della reclamante alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del reclamo.

Quanto alle spese del procedimento, tenuto conto della natura transattiva della definizione della controversia, si ritiene equo disporne la compensazione integrale.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                         Luigi Caso

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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