F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 177/TFN – SD del 3 Marzo 2026 (motivazioni) – Lorenzo Campinoti, Sammaurese SSD ARL – Reg. Prot. 160/TFNSD
Decisione/0177/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0160/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Ignazio Castellucci – Componente
Valeria Ciervo - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Francesco Ranieri – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18898/263pf25-26/GC/PN/fm del 27 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti del sig. Lorenzo Campinoti e della società Sammaurese SSD ARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 27 gennaio 2026, titolato “Segnalazione della Co.Vi.So.D. in ordine al mancato adempimento della società SSD arl Inter SM Sammaurese di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026”, iscritto al numero di protocollo 263pf25-26, ha deferito a questo Tribunale il sig. Lorenzo Campinoti, all’epoca del fatto presidente munito dei poteri di rappresentanza della suddetta società, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione al punto 9) del C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 a motivo del mancato deposito entro il termine del 10 luglio 2025 delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto nei contratti depositati.
È stata nel contempo deferita la società SSD arl Inter SM Sammaurese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS alla luce degli atti e dei comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale.
Tutto ciò era scaturito da due distinte segnalazioni ricevute dalla Procura Federale, la prima da parte della Co.Vi.So.D. del 9 settembre 2025 inerente il mancato adempimento della società nei termini di cui al deferimento, la seconda del 12 settembre 2025 da parte del Dipartimento Interregionale, alla quale era allegata la comunicazione del 16 luglio 2025 della stessa Co.Vi.So.D. inviata alla società di avvenuta iscrizione al campionato di competenza con il tardivo adempimento di quanto previsto nel richiamato punto 9) del C.U. n. 154/2025.
In tale comunicazione si precisava che comunque il tardivo adempimento di che trattasi sarebbe stato segnalato alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
La fase predibattimentale
Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 17 dicembre 2025, né il Campinoti né la società Inter SM Sammaurese avevano chiesto di essere sentiti, né avevano depositato scritti difensivi.
Invero, la società in pari data, a mezzo del proprio nominato difensore avv. Antonio Commisso, aveva formulato richiesta di accesso e visione degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento stesso; ma, a tale richiesta, che era stata evasa dalla Procura Federale il successivo 18 dicembre, non erano in quella sede seguite dagli indagati ulteriori rilevanti iniziative. Senonché la Procura Federale procedeva al deferimento.
Il dibattimento
Prima dell’apertura del dibattimento i deferiti Lorenzo Campinoti e la società Inter SM Sammaurese hanno trasmesso a questo Tribunale la memoria difensiva 20 febbraio 2026 a firma del già nominato avv. Antonio Commisso, con la quale sono stati chiesti in via preliminare l’accertamento della illegittimità e/o della inammissibilità ovvero la carenza dei presupposti soggettivi in capo al Campinoti in relazione ai capi di incolpazione contenuti nel deferimento, apertamente contestati; in via subordinata e nel merito, laddove fosse confermato l’illecito sportivo e/o disciplinare e/o amministrativo, determinare ed applicare ai deferiti la sanzione meno grave che non comporti la penalizzazione dei punti in classifica per la società e che contenga nel minimo l’inibizione del presidente; in via ulteriormente subordinata nel merito, tenuto conto delle circostanze attenuanti e del ravvedimento della società descritto in memoria, determinare a carico di quest’ultima la penalizzazione di un solo punto in classifica e la riduzione alla metà dell’ammenda, nonché a carico del Commisso la minima durata della inibizione. Il tutto con riserva di indicare mezzi di prova e di produrre ulteriori documenti in aggiunta a quelli depositati unitamente alla memoria.
Alla udienza del 24 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato l’avv. Nicola Pagnotta, il quale, riassunti gli estremi del deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa contenuta nel C.U. n. 154/2025, consistenti nella inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Campinoti e per la società Sammaurese nell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila) e nella penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie D 2025/2026. Per i deferiti si è collegato l’avv. Antonio Commisso, il quale si è riportato alla memoria ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
Il Tribunale, chiusa la discussione, si è riservato di decidere.
La decisione
I deferiti con la richiamata memoria hanno dedotto che la compagine societaria della Inter SM Sammaurese era mutata rispetto alla precedente e che la nuova società aveva immediatamente gestito le posizioni debitorie imputabili alla vecchia gestione, tanto che il suo comportamento era stato improntato ai principi del ravvedimento operoso in merito alle violazioni contestate nel deferimento (mancato deposito delle liberatorie in sede di iscrizione al campionato); pertanto il caso in esame non poteva essere relegato al mero dato fattuale della detta violazione, dovendo essere giudicato secondo le circostanze concrete che differenziavano nel merito la fattispecie.
Hanno altresì dedotto che non era configurabile nel Comunicato Ufficiale n. 154/2025 del Dipartimento Interregionale, in quanto non sostenuto da delibere di detto Dipartimento ovvero di altri organi competenti, una responsabilità sia in capo al presidente della società che in capo alla società stessa, perché, per far sì che così fosse, si sarebbe dovuto quanto meno indicare la delibera di disposizione delle norme, tipicizzando le condotte contestate, unitamente alle sanzioni.
Hanno eccepito l’insussistenza di colpa ascrivibile al Campinoti, che si era trovato a sostenere un’autentica ribellione di calciatori e tecnici della propria squadra che si erano rifiutati di scendere in campo per disputare una gara decisiva per il futuro della società e che lo avevano poi fatto solo perché il Campinoti aveva dato ai tesserati propri assegna bancari a garanzia che i compensi loro spettanti sarebbero stati pagati dalla società.
Dalla mancata restituzione di tali assegni era insorto tra le parti un contenzioso anche di natura penale, che aveva comportato un ritardo nella acquisizione in capo alla società delle liberatorie dei tesserati.
Tali liberatorie erano state poi acquisite dalla nuova gestione della società e trasmesse al Dipartimento Interregionale, eccezion fatta per due di esse, sostituite da altrettanti bonifici bancari comprovanti gli avvenuti pagamenti.
I fatti, per come descritti in memoria, ben potevano costituire circostanze attenuanti, tali da indurre i deferiti a chiedere in questa sede ed in caso di accoglimento del deferimento sanzioni inferiori a quelle indicate nelle norme di iscrizione al campionato ed argomentate in sede di precisazione delle conclusioni.
Hanno da ultimo dedotto, fatto riferimento alle sanzioni, di non ritenere comunque applicabile il principio giurisprudenziale sui limiti della determinazione delle sanzioni ai minimi edittali, perché la scelta della sanzione da applicare spetta in via esclusiva all’adito Tribunale e che, comunque, il C.U. n. 154/2025 non prevede alcun minimo edittale.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Le norme contenute nel C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 ed inerenti alla iscrizione al Campionato nazionale Serie D 2025/2026 costituiscono atti regolamentari della FIGC – LND Dipartimento Interregionale ed obbligano al loro rispetto tutte le società che hanno titolo ed interesse a detta iscrizione.
Ai fini del conseguimento dell’iscrizione al campionato, i termini di adempimento hanno natura perentoria tanto per la presentazione e la relativa trasmissione della domanda di iscrizione al campionato (ore 17:00 del 10 luglio 2025), quanto per consentire alle società, che abbiano già conseguito l’iscrizione al campionato, di integrare la documentazione richiesta dalla normativa, nella parte che non era stata trasmessa contestualmente alla domanda di cui sopra (ore 14.00 del 21 luglio 2025).
In entrambi i casi la trasmissione deve avvenire a mezzo pec dedicata, fornita dallo stesso Dipartimento.
Le società che abbiano conseguito l’iscrizione al campionato senza aver trasmesso in tutto o in parte la documentazione prevista dalla norma entro il primo termine del 10 luglio 2025, pur potendolo fare non oltre il secondo termine del 21 luglio 2025, incorrono nell’illecito disciplinare e sono sanzionate con l’inibizione di mesi 3 (tre) per il presidente della società e per la società con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato corrente e con l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) per ogni inadempimento.
Nel caso in esame è certo che la società deferita non ha trasmesso al Dipartimento Interregionale unitamente alla domanda di iscrizione al campionato le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto nei contratti depositati presso il Dipartimento Interregionale; essa ha pertanto disatteso la prescrizione contenuta al punto 9) del C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 ed è incorsa nell’illecito disciplinare, giusto quanto sancito dalla normativa in oggetto all’ultimo capoverso di pag. 5 del C.U. n. 154.
Le motivazioni addotte dai deferiti per attenuare l’inadempimento non costituiscono cause di forza maggiore e sollevano questo Tribunale dall’esercitare le valutazioni di cui all’art. 7 CGS, infatti, le circostanze descritte in memoria dai deferiti attengono all’organizzazione interna della società (il rapporto litigioso tra dirigenti, calciatori ed allenatori) e non risultano provocate da fattori esterni, suscettibili di aver impedito alla società, oltre la sua volontà, di rispettare il termine del 10 luglio 2025 per trasmettere le liberatorie dei tesserati contestualmente alla domanda di iscrizione al campionato.
Non è poi condivisibile l’assunto dei deferiti che le norme di cui trattasi non sarebbero sorrette da provvedimenti emanati da altri organi federali e che esse non avrebbero carattere sanzionatorio; la fonte della normativa si rinviene nella FIGC – LND Dipartimento Interregionale e le sanzioni base sono fissate nel contesto della normativa ed indicate nel loro minimo e quindi definite edittali.
Per completezza di esposizione ed a conferma del rango assunto dalla normativa regolatrice la iscrizione al campionato, va evidenziata la facoltà delle società, la cui domanda non sia stata accolta per mancanza dei requisiti richiesti, di ricorrere alla Co.Vi.So.D. avverso il provvedimento di esclusione entro il perentorio e già scrutinato termine delle ore 14.00 del 21 luglio 2025.
Vanno quindi adottate le sanzioni chieste dalla Procura Federale, in quanto contenute nei minimi edittali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Lorenzo Campinoti, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Sammaurese SSD ARL, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 3 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
