F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 178/TFN – SD del 4 Marzo 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere, ACD AVC Vogherese 1919 – 156/TFNSD
Decisione/0178/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0156/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Gaia Golia – Componente
Gianfranco Marcello - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18710/283pf25-26/GC/PG/ep del 26 gennaio 2026 e depositato il 27 gennaio 2026, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere e della società ACD AVC Vogherese 1919, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 26 gennaio 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il sig. Oreste CAVALIERE all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.C.D. AVC Vogherese 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale L.N.D. n. 3 del 9.7.2025 e n. 4 del 23.7.2025 (contenenti criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), nonché alle circolari n. 6 e n. 7 del 1.7.2025 della L.N.D. (contenenti rispettivamente la regolamentazione dei rapporti tra gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025-2026 nonché l’acquisizione dei diritti audio-video per la stagione sportiva 2025-2026), per avere consentito e non impedito l’accesso allo stadio della A.C.D. AVC Vogherese 1919, alla troupe televisiva dell’emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale delle gare Vogherese – Pavia del 24.8.2025 valevole per il Primo Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D, nonché Vogherese – Breno del 13.9.2025 e Vogherese - Folgore del 24.9.2025 entrambe valevoli per il girone B del Campionato di Serie D, nonostante la predetta emittente fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale;
2) la società A.C.D. AVC Vogherese 1919 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Oreste CAVALIERE nella qualità di presidente e legale rappresentante della predetta società.
La fase istruttoria
In data 9.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione del Dipartimento Interregionale della LND del 10.09.2025, integrata con altre del 12.09.2025, del 18.09.2025, del 24.09.2025 e del 6.10.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 283 pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione, formulata dal Dipartimento Interregionale, concernente il mancato rispetto, da parte della società ASD AVC Vogherese, del regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva, per la stagione sportiva 2025/2026, del Campionato di Serie D”.
Con le richiamate note il Dipartimento Interregionale della LND segnalava alla Procura federale la violazione, da parte della società A.C.D. AVC VOGHERESE 1919, del Regolamento della cronaca sportiva e dell'acquisizione dei diritti audio-video del Campionato di Serie D, riportati nei Comunicati Ufficiali rispettivamente n. 3 del 9/07/2025 e n. 4 del 23/07/2025.
Nello specifico, la ridetta Società avrebbe indebitamente consentito l’accesso alla troupe dell’emittente televisiva BE.PI TV, per la trasmissione integrale delle gare VOGHERESE – PAVIA del 24.8.2025 valevole per il Primo Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D, nonché VOGHERESE – BRENO del 13.9.2025 e VOGHERESE - FOLGORE del 24.9.2025 entrambe valevoli per il girone B del Campionato di Serie D, nonostante la predetta emittente fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale.
L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli, limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento della Società VOGHERESE e ad avere conferma, dal Dipartimento Interregionale, della circostanza che l’emittente BE.PI TV non fosse accreditata per la trasmissione delle gare in esame. Ritenuto, quindi, il procedimento istruito “per tabulas”, in data 15.12.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Oreste CAVALIERE e alla Società A.C.D. AVC VOGHERESE 1919 quanto riportato nel suddetto atto.
In assenza di qualsivoglia difesa da parte degli avvisati, l’Organo requirente, con atto del 26 gennaio 2026, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 26.02.2026. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 26.02.2026
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per i deferiti.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai deferiti, dava la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. Oreste CAVALIERE della sanzione di mesi cinque di inibizione e alla A.C.D. AVC VOGHERESE 1919 della sanzione di euro 1.000,00 di ammenda.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che le responsabilità del Sig. Oreste CAVALIERE e conseguentemente della Società A.C.D. AVC VOGHERESE 1919 risultino accertate.
È documentalmente provata, innanzitutto, la circostanza dell’avvenuta ripresa e trasmissione, in diretta streaming, delle immagini degli incontri di calcio VOGHERESE – PAVIA del 24.8.2025 valevole per il Primo Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D, nonché VOGHERESE – BRENO del 13.9.2025 e VOGHERESE - FOLGORE del 24.9.2025, quest’ultime valevoli per il girone B del Campionato di Serie D, da parte dell’emittente televisiva BE.PI-TV, non autorizzata né accreditata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tale circostanza, peraltro non contestata dai deferiti, trova oggettivo ed incontrovertibile riscontro sia nelle copie delle pagine internet dell’emittente televisiva BE.PI-TV, riportanti la promozione delle gare trasmesse “live”, presenti sul canale YouTube, che nella denuncia inoltrata al Dipartimento Interregionale della LND da altra emittente autorizzata, Zero20Media, del 16.09.2025, in atti, danneggiata dalla trasmissione di gare da parte di emittente che non ha mai corrisposto alla LND i diritti televisivi.
L’assenza di BE.PI-TV nell’elenco delle emittenti televisive autorizzate alla ripresa e trasmissione delle immagini, quali emittenti che avevano acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato 2025/2026 di Serie D, risulta sia dall’elenco allegato al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 14 del 5.09.2025 che da quanto certificato del Dipartimento Interregionale con nota del 7.11.2025 a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte della Procura federale.
Risulta quindi accertato che il sig. Oreste CAVALIERE, quale Presidente e legale rappresentante della A.C.D. AVC VOGHERESE 1919, ha omesso di vigilare sull’accesso delle emittenti all’impianto sportivo e comunque non ha impedito l’ingresso allo stadio, in almeno tre occasioni, della troupe televisiva dell’emittente BE.PI-TV sprovvista di accredito ed autorizzazione, nonché la ripresa e trasmissione delle immagini dell’incontro.
Tutto ciò in violazione della normativa, puntualmente richiamata nell’atto di deferimento, relativa all’esercizio del diritto di cronaca sportiva e di quella sull’acquisto dei diritti di diffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla LND.
A tal proposito rileva ancora il Tribunale che il Regolamento sull’esercizio del diritto di cronaca per la stagione 2025/2026, riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2025, all’art. 12 (significativamente intitolato “doveri di vigilanza e controllo a carico delle società calcistiche”), prevede espressamente che le società ospitanti debbano vigilare al fine di assicurare il pieno rispetto del Regolamento stesso, tramite i loro dirigenti ed addetti alla vigilanza, debbano impedire l’accesso a coloro che pretendono di esercitare attività giornalistica senza la necessaria autorizzazione, non possano far accedere allo stadio emittenti sprovviste delle prescritte autorizzazioni e debbano segnalare le infrazioni rilevate.
Peraltro il Dipartimento Interregionale della LND. avendo già rilevato violazioni della normativa di riferimento, con circolare del 29.08.2025, aveva ribadito il divieto di trasmissione in diretta delle partite da parte di emittenti non autorizzate e non accreditate da parte del medesimo Dipartimento, invitando le società a non consentire l’accesso allo stadio a tali emittenti non accreditate vigilando su qualsiasi tentativo di trasmissione delle gare non consentita.
Tutto quanto sopra esposto fa incontrovertibilmente emergere la fondatezza delle incolpazioni formulate nei confronti del sig. Oreste CAVALIERE, il cui comportamento risulta sicuramente idoneo ad integrare la contestata responsabilità disciplinare (in tal senso decisioni n. 148 TFN-SD 2019/2020 e, da ultimo, n. 168 TFN-SD 2025/2026).
Resta conseguentemente accertata, stante la previsione di cui all’art. 6, comma 1, del CGS, la responsabilità diretta della società A.C.D. AVC VOGHERESE 1919 in conseguenza dell'operato omissivo del proprio Presidente e Legale rappresentante in virtù del principio di immedesimazione organica.
Con riguardo al regime sanzionatorio, rilevato che ai sensi dall’art. 44, comma 5, CGS la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza dovendo la stessa sanzione risultare necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (in termini, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-20252026, richiamante CFA - S.U. n. 110- 2022/2023, il Tribunale ritiene di poter aderire alle richieste della Procura federale, reputando congrue le sanzioni dalla stessa invocate.
Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- alla società ACD AVC Vogherese 1919, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 4 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
