F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 179/TFN – SD del 4 Marzo 2026 (motivazioni) – Guido Alejandro Surace, Olbia Calcio 1905 Srl – 168/TFNSD
Decisione/0179/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0168/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Ignazio Castellucci – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19059/256pf25-26GC/PN/fm del 28 gennaio 2026, depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Guido Alejandro Surace e della società Olbia Calcio 1905 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto di deferimento del 28 gennaio 2026, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il sig. Guido Alejandro Surace, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, per avere lo stesso fatto in modo che la società Olbia Calcio 1905 S.r.l., in sede di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, non allegasse alla domanda di iscrizione tutte le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, di quanto previsto dai contratti depositati in favore di calciatori ed allenatori, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 9).
Contestualmente è stata deferita la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.
La fase predibattimentale
Rilevato che gli incolpati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123, comma 3, del CGS il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 24 febbraio 2026. La società Olbia Calcio 1905 s.r.l. depositava memoria difensiva a mezzo del proprio difensore ritualmente nominato, Avv. Eduardo Chiacchio. Nulla veniva depositato dal sig. Guido Alejandro Surace rimasto contumace.
Il dibattimento
All’udienza del 24 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’Avv. Nicola Pagnotta, il quale si è riportato al contenuto del deferimento, chiedendone l’accoglimento e l’applicazione delle sanzioni tipiche previste dal Comunicato 154/25. L'Avv. Chiacchio è intervenuto per l’Olbia Calcio 1905 s.r.l. richiamando le tesi difensive argomentate in memoria ed insistendo nell'eccezione preliminare spiegata. Ha chiesto, in subordine, disporsi da parte del Collegio l'acquisizione agli atti del procedimento delle liberatorie parziali di cui all’istruttoria della CoVi.So.D. Nessuno è comparso per il sig. Guido Alejandro Surace. Verificata la ritualità delle notifiche il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 disciplina in modo analitico e vincolante gli adempimenti procedurali e documentali cui sono tenute le società aventi diritto all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. In particolare, il punto 9) della lettera A) del Comunicato impone la produzione delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, degli emolumenti dovuti ai tesserati, prevedendo espressamente che l’inadempimento di tale obbligo costituisca illecito disciplinare.
Il medesimo Comunicato, nel tipizzare le conseguenze sanzionatorie, distingue tra inadempimenti documentali di natura meramente amministrativa e inadempimenti che incidono su profili di regolarità economico-finanziaria e di tutela dei diritti dei tesserati, prevedendo per questi ultimi – tra cui rientra la produzione delle liberatorie – la penalizzazione in classifica unitamente all’ammenda a carico della società. Ne discende che l’adempimento in parola non ha carattere meramente formale, ma integra un presidio essenziale della regolarità delle competizioni e della parità di condizioni tra le società partecipanti.
Tale assetto regolatorio risponde a una ratio di sistema: l’accesso ai campionati nazionali è subordinato alla dimostrata affidabilità economico-finanziaria dei sodalizi sportivi, affinché la competizione si svolga in un contesto di leale concorrenza e di effettiva tutela delle posizioni creditorie dei tesserati.
Dagli atti del procedimento risulta che, in sede di istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.D. sulla domanda di iscrizione della Olbia Calcio 1905 S.r.l. al Campionato di Serie D 2025/2026, è stata rilevata la produzione di liberatorie parziali, con conseguente esito negativo in relazione allo specifico adempimento previsto dal punto 9) della lettera A) del Comunicato Ufficiale n. 154/2025.
La segnalazione della Co.Vi.So.D. costituisce, nel sistema federale, fonte probatoria qualificata dell’inadempimento documentale, in quanto proveniente dall’organo deputato al controllo di regolarità delle iscrizioni ai campionati. In assenza di prova contraria specifica e puntuale, l’accertamento compiuto dall’organo di controllo è idoneo a fondare la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.
Nel caso di specie, la società non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la documentazione prodotta in sede di iscrizione fosse completa e conforme alle prescrizioni del Comunicato. Ne consegue che il fatto materiale contestato – consistente nella mancata produzione integrale delle liberatorie – deve ritenersi provato per tabulas.
La difesa della società ha eccepito, in via preliminare, una pretesa carenza documentale del fascicolo processuale, deducendo che non sarebbero stati acquisiti gli atti posti a fondamento della segnalazione Co.Vi.So.D. e che ciò avrebbe inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa. In subordine, è stata richiesta la concessione di un rinvio al fine di acquisire tali atti.
Tali eccezioni non colgono nel segno.
In primo luogo, l’illecito contestato non attiene all’effettivo inadempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei tesserati, bensì alla mancata produzione della documentazione prescritta in sede di iscrizione al campionato. La prova dell’illecito, pertanto, non richiede l’acquisizione delle contabili dei bonifici o delle dichiarazioni dei tesserati in ordine al pagamento, essendo sufficiente l’accertamento della incompletezza della documentazione prodotta, come rilevato dall’organo di controllo competente. In secondo luogo, l’onere di dimostrare l’erroneità del giudizio espresso dalla Co.Vi.So.D. grava sulla società deferita. In altri termini, qualora la Olbia Calcio 1905 S.r.l. avesse effettivamente prodotto, nei termini e nelle forme prescritte, tutte le liberatorie richieste, avrebbe potuto e dovuto allegare in giudizio la documentazione completa al fine di dimostrare l’infondatezza della segnalazione. L’assenza di tale produzione non consente di ritenere integrata alcuna lesione del diritto di difesa, né giustifica la concessione di un rinvio istruttorio volto a supplire all’inerzia probatoria della parte deferita.
Il Collegio ritiene, pertanto, di non poter accogliere l’istanza di rinvio formulata in udienza, non potendo l’organo giudicante farsi carico di un’attività istruttoria che, nel sistema della Giustizia sportiva, incombe primariamente sulla parte che intenda contestare l’esito dei controlli federali.
Accertata la violazione dell’obbligo di produzione delle liberatorie, deve affermarsi la responsabilità personale del sig. Guido Alejandro Surace, quale legale rappresentante pro tempore della società, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. La posizione di garanzia connessa alla carica rivestita comporta l’obbligo di assicurare la correttezza e completezza degli adempimenti richiesti dall’ordinamento federale in sede di iscrizione ai campionati.
Parimenti, sussiste la responsabilità diretta della Olbia Calcio 1905 S.r.l. ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, atteso che la condotta omissiva è riferibile al proprio rappresentante legale nell’esercizio delle funzioni societarie. L’ordinamento sportivo, in tal modo, intende evitare che la persona giuridica si ponga quale mero schermo rispetto alle responsabilità derivanti dall’inosservanza degli obblighi federali.
In ordine alla determinazione delle sanzioni, il Collegio rileva che la tipologia di violazione accertata rientra tra quelle per le quali il Comunicato Ufficiale n. 154/2025 prevede espressamente, quale trattamento sanzionatorio tipico, la penalizzazione in classifica unitamente all’ammenda a carico della società. La sanzione richiesta dalla Procura a carico dell’Olbia Calcio 1905 S.r.l. – pari a due punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, nonché all’ammenda di euro 5.000,00 – risulta, pertanto, pienamente coerente con il quadro edittale delineato dalla normativa di settore e proporzionata alla gravità dell’inadempimento documentale accertato.
Quanto alla posizione del sig. Surace, la sanzione dell’inibizione per mesi tre appare congrua e adeguata alla funzione deterrente propria della giustizia sportiva, tenuto conto della centralità del ruolo rivestito dal legale rappresentante nella fase di iscrizione ai campionati e della necessità di ribadire l’effettività degli obblighi di correttezza e lealtà sanciti dall’art. 4 CGS.
Il Collegio ritiene, infine, opportuno sottolineare la valenza sistemica dei controlli svolti dalla Co.Vi.So.D., i quali costituiscono uno strumento imprescindibile di governo del sistema sportivo e di garanzia della sostenibilità economico-finanziaria delle competizioni. Un’interpretazione eccessivamente permissiva degli obblighi documentali imposti in sede di iscrizione ai campionati finirebbe per svuotare di contenuto la funzione preventiva di tali controlli, con evidente pregiudizio per la tutela dei tesserati e per la credibilità istituzionale dell’ordinamento sportivo.
In tale prospettiva, l’irrogazione di sanzioni conformi al modello tipizzato dal Comunicato Ufficiale n. 154/2025 assolve a una funzione non solo repressiva, ma anche ordinante e deterrente, volta a prevenire il consolidarsi di prassi elusive o di sottovalutazione degli adempimenti federali, assicurando il rispetto delle regole comuni da parte di tutti i partecipanti alla competizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Guido Alejandro Surace, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Ranieri Carlo Sica
Depositato in data 4 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
