F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 181/TFN – SD del 5 Marzo 2026 (motivazioni) – Halasz Giulio – 169/TFNSD

Decisione/0181/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0169/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19028/301pf 25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Halasz Giulio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 19028/301pf 25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Halasz Giulio, all’epoca dei fatti soggetto svolgente attività nell’interesse della società A.S.D. Atletico Lodigiani (come risulta in atti trattasi, invero, di soggetto che pur essendo formalmente cessato dall’incarico di collaboratore sportivo della Società alla data del 30.06.2025 ha continuato a svolgere attività d’interesse per la stessa almeno fino all’agosto 2025), per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art 37 N.O.I.F., per avere lo stesso formato un falso contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) apparentemente sottoscritto in data 1° luglio 2025 tra esso e la società ASD ATLETICO LODIGIANI per effetto del quale quest’ultima si obbligava a riconoscergli un compenso annuo lordo determinato forfettariamente in 20.400,00 oltre ad eventuali rimborsi spese per trasferte quale corrispettivo per l’attività di collaboratore sportivo (direttore operativo) prestanda per la stagione sportiva 2025/2026, contratto sul quale veniva apposta la firma del sig. Andrea AUGELLO nella propria qualità di legale rapp.te pro-tempore della società ASD ATLETICO LODIGIANI per poi essere fatto oggetto di deposito, in data 14 settembre 2025, presso il Dipartimento Interregionale e la LND così da renderlo all’apparenza esecutivo e vincolante per la Società.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Halasz Giulio hanno depositato proposta di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta/e la/e proposta/e di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Giulia Conti e Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Eugenio Corsi e Giada Scoccimarro in rappresentanza del deferito anch'esso presente in udienza, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Halasz Giulio la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 5 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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