F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 183/TFN – SD del 9 Marzo 2026 (motivazioni) – Alessandro Ricci e della Siracusa Calcio 1924 Srl – 132/TFNSD
Decisione/0183/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16654/648pf25-26/GC/gb, depositato il 30 dicembre 2025, nei confronti del sig. Alessandro Ricci e della Siracusa Calcio 1924 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n 16654/648pf25-26/GC/gb, depositato il 30 dicembre 2025 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il sig. Alessandro RICCI e la società SIRACUSA CALCIO 1924. s.r.l. per rispondere delle seguenti violazioni:
- il sig. Alessandro RICCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l.:
1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2025.
2. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025;
- la società SIRACUSA CALCIO 1924. s.r.l.:
1. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
2. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., nonché dall’art. 33, comma 4 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 23 dicembre 2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche trasmessa all’Ufficio della Procura Federale a mezzo PEC e relativa al mancato adempimento da parte della Società Siracusa Calcio 1924 Srl, dei pagamenti previsti entro il termine del 16 dicembre 2025 dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b) e dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F.
In particolare, la segnalazione avveniva per non avere la Società Siracusa Calcio 1924 Srl, erogato alcun importo a fronte degli emolumenti dovuti contrattualmente ai tesserati ed ai dipendenti per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2025 e per non aver effettuato i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi.
Confermati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava in data 23 dicembre 2025 la comunicazione di conclusione delle indagini prot. 16544 /648pf25-26/GC/blp, contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai soggetti indicati.
È seguita, pertanto, in data 30 dicembre 2025 la notifica del deferimento in oggetto al sig. Alessandro Ricci e alla Società Siracusa Calcio 1924 S.R.L.
La fase predibattimentale
In data 16.01.2026 la difesa di Alessandro Ricci proponeva istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 22.01.2026 per essere il deferito in quella data impegnato negli Stati Uniti per motivi professionali.
All’udienza del 22.01.2026 la difesa dei deferiti insisteva per l'accoglimento dell'istanza di rinvio depositata e la Procura Federale si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
Il Presidente, considerata la predetta istanza meritevole di accoglimento, disponeva il rinvio dell’udienza al 26 febbraio 2026.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 S.R.L. e del sig. Alessandro Ricci, presente anche personalmente. L’Avv. Doria si riportava al contenuto dell’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Alessandro Ricci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Siracusa Calcio 1924 Srl, complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, di cui punti 2 (due) per il mancato pagamento entro il termine previsto degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2025, ulteriori punti 2 (due) per il mancato versamento entro il termine previsto dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, ulteriori punti 2 (due) per il mancato versamento entro il termine previsto delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025.
Prendeva la parola il sig. Alessandro Ricci il quale esponeva verbalmente, senza depositare alcuna documentazione, le dichiarazioni a propria difesa. In particolare (a) di essere residente all’estero; (b) di essere l’effettivo titolare del sodalizio sportivo; (c) la società a capo della catena di controllo del sodalizio sportivo era anch’essa insediata all’estero; (d) che questa, sotto controllo dell’autorità fiscali locali, aveva subito un provvedimento interdittivo delle disponibilità finanziarie. Infine, dichiarava che i pagamenti degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi al periodo contestato fossero stati effettuati dalla Società solo pochi giorni dopo la scadenza.
L’Avv. Fiorillo, in ragione di quanto dedotto dal proprio assistito, concludeva chiedendo applicarsi l’attenuante di cui all’art. 13 CGS con riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo edittale.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Alessandro Ricci e della società Siracusa Calcio 1924 S.R.L. giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas nonché pacificamente ammesse dalla Società.
Gli omessi versamenti entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre 2025 - 31 ottobre 2025), così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. b) delle NOIF nonché gli omessi versamenti entro il termine del 16 dicembre 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. b) delle NOIF, integrano, senza ombra di dubbio, la violazione di tutte le norme di cui all’atto di deferimento.
La condotta documentata e incontestata nella sostanza da parte dei deferiti, rappresenta una violazione in materia gestionale ed economica degli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS “Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine Carriera” – “3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali”, in particolare, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni richiamate dell’art. 85 delle NOIF.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati, degli oneri fiscali e contributivi trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la “par condicio” tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, in merito alla richiesta avanzata dalla difesa, di riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo edittale, intende ribadire il principio secondo cui, per violazioni che incidono sul principio fondamentale della “par condicio” tra le società, la sanzione minima prevista ha carattere di inderogabilità. In materia di inadempimenti relativi alla corresponsione di emolumenti di versamenti fiscali e contributivi, la sanzione della penalizzazione non può scendere sotto il limite edittale minimo di almeno due punti, facendo, così, conseguire, da tale premessa, l’automatica inapplicabilità di ogni attenuante, ancorché, astrattamente, oggettivamente sussistente. Il Collegio, infatti, aderisce all’indirizzo interpretativo – assolutamente granitico nella giurisprudenza ribadito anche dalla Corte federale – secondo cui le sanzioni a carico delle Società che consistano nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti di tipo retributivo e contributivo non possano essere inferiori al limite edittale minimo, che nel caso all’esame è per ciascuna infrazione quello di “almeno due punti di penalizzazione” ex art. 33 CGS. […] (cfr. da ultimo CFA, SS.UU. n. 39/2025-2026; cfr. altresì CFA, SS.UU. n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025.). Dalle considerazioni sistematiche ora trascritte si desume, in particolare, che la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, al sig. Alessandro Ricci, amministratore unico della società sportiva e sia alla stessa società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
Appaiono congrue le sanzioni così richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo di riferimento per quanto attiene i mancati o i ritardati pagamenti, nonché commisurate e corrispondenti all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale che si è sempre contenuto applicando in tali fattispecie i minimi edittali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Alessandro Ricci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Siracusa Calcio 1924 Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 9 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
