F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFNST del 09 Marzo 2026 (motivazioni) – Matteo Morgante – 10/TFNST

Decisione/0011/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0010/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore - Presidente (Relatore)

 Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente

Fernando Casini - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 febbraio 2026, a seguito dell'esposto/denuncia depositato in data 28 gennaio 2026 per gravi irregolarità procedurali, falsità materiale e documentale nel tesseramento del calciatore Matteo Morgante (2252808), la seguente

DECISIONE

Si è rivolto a questo Tribunale il Calciatore MATTEO MORGANTE, depositando atto qualificato come “Esposto-denuncia per gravi irregolarità procedurali, falsità materiale e documentale nel tesseramento del calciatore MATTEO MORGANTE (matr. 2252808) – Istanza cautelare urgente ai sensi dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva.”

Nel detto scritto introduttivo l’Avv. Luca Gratteri, Legale dell’istante, ha rappresentato, in punto di fatto, che l’Atleta risultava inizialmente tesserato (nella corrente stagione sportiva 2025/2026) per la società S.S. Faetano, affiliata alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), per poi sottoscrivere con la A.S.D. Sporting Nuova Florida (in data 20.11.2025) un accordo di collaborazione sportiva per un compenso lordo stagionale di Euro 3.000,00.

Il rapporto veniva risolto consensualmente in data 13.01.2026, senza che l’Atleta avesse percepito alcun compenso, a fronte di quello già maturato per Euro 1.000,00.

Liberato dall’impegno, egli iniziava delle trattative con una nuova società sportiva.

Quest’ultima, prima di concludere accordi definitivi verificava la posizione del Sig. MORGANTE presso gli Uffici Federali e si avvedeva che all’Atleta risultavano già riferite tre posizioni di tesseramento per la Stagione Sportiva 2025-2026.

Difatti, oltre ai noti tesseramenti per la Federazione Sammarinese e per la A.S.D. Sporting Nuova Florida, emergeva una pregressa posizione intermedia sino a quel momento asseritamente sconosciuta al Calciatore.

Più precisamente, dalla documentazione federale risultava che:

- in data 20.11.2025 l’Atleta aveva formalizzato un primo tesseramento in favore della A.S.D. College Ardea Football Club (matr. 962729) (in virtù di un “contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa” datato 18.11.2025) militante nel Campionato di Seconda Categoria;

- alla stessa data del 20.11.2025 vi era stata la consacrazione per iscritto della “risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo” con la stessa A.S.D. College Ardea Football Club;

- ancora lo stesso 20.11.2025 il Calciatore aveva sottoscritto un accordo di collaborazione sportiva con la A.S.D. Sporting Nuova Florida per un compenso lordo stagionale di Euro 3.000,00, militante nel Campionato di Eccellenza.

L’Atleta, tramite il proprio Difensore, nell’atto introduttivo del presente procedimento, in punto di diritto:

- ha disconosciuto il contratto e la sottoscrizione del “contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa” (datato 18.11.2025) ripassato con l’A.S.D. College Ardea Football Club; al riguardo l’Atleta ha ipotizzato che la sottoscrizione gli sia stata “carpita con dolo” dal Presidente della A.S.D. Sporting Nuova Florida in occasione della sottoscrizione in favore di tale ultima compagine calcistica;

- ha disconosciuto la sottoscrizione apposta all’atto di “risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo” con la detta A.S.D. College Ardea Football Club, denunciandola come apocrifa;

- ha riconosciuto come proprio soltanto l’accordo di collaborazione sportiva con la A.S.D. Sporting Nuova Florida;

- ha lamentato il carattere meramente “cartolare” del tesseramento con la A.S.D. College Ardea Football Club, segnalandone la fittizietà;

- ha lamentato la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità da parte dei legali rappresentanti della A.S.D. College Ardea Football Club e della A.S.D. Sporting Nuova Florida, per avere formato il suo trasferimento fittizio e per il mancato pagamento delle competenze economiche spettantigli.

La Difesa dell’istante, conseguentemente, ha chiesto:

1) alla Procura Federale di voler disporre l’apertura di un fascicolo d’indagine al fine di accertare i fatti esposti e di valutare le condotte dei legali rappresentanti della A.S.D. College Ardea Football Club e della A.S.D. Sporting Nuova Florida per le possibili violazioni commesse da costoro, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;

2) al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti , di “voler concedere, in via cautelare, d’urgenza e inaudita altera parte stante l’imminenza della scadenza dei termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S., l’autorizzazione per il Calciatore MATTEO MORGANTE (matr. 2252808) al tesseramento presso altra società, previa declaratoria di inefficacia del tesseramento con a A.S.D. College Ardea Football Club, al fine di scongiurare il danno grave e irreparabile derivante dalla scadenza dei termini fissati per il 31.01.2026”.

In data 30.01.2026 il Tribunale ha accolto con decreto la richiesta di provvedimento cautelare d’urgenza proposta dal ricorrente, disponendo la provvisoria autorizzazione in favore del sig. Matteo Morgante a procedere al tesseramento presso altra società dilettantistica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 NOIF.

In data 02.02.2026 la A.S.D. College Ardea Football Club, tramite il proprio Legale Rappresentante ha proposto istanza di accesso agli atti e, successivamente, ha depositato memoria difensiva redatta in proprio, senza assistenza di difensore. Nello scritto difensivo la Società ha ricostruito il seguente svolgimento dei fatti:

- il Calciatore avrebbe ricevuto un primo tesseramento per la S.S. Faetano, appartenente alla FSGC, la federazione calcistica di San Marino;

- successivamente sarebbe stata avvertita l’esigenza di “fare entrare da subito il calciatore nel sistema FIGC” (pag. 4 della memoria difensiva) con l’obiettivo di inserirlo nel sodalizio della A.S.D. Sporting Nuova Florida, compagine sportiva gradita all’Atleta. Poiché la A.S.D. Sporting Nuova Florida si trovava momentaneamente impossibilitata a formalizzare gli adempimenti relativi al deposito della pratica di tesseramento, a causa della “temporanea assenza del (proprio) soggetto addetto ai tesseramenti”, la stessa Sporting Nuova Florida si rivolgeva alla “A.S.D. College Ardea Football Club, società strutturata e con collaboratore esperto nelle pratiche di tesseramento da federazione estera”, (pag. 4 delle memorie difensive).

Ecco, dunque, che un intermediario del procuratore dell’Atleta avrebbe consegnato alla A.S.D. College Ardea Football Club un “Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa” (datato 18.11.2025), già sottoscritto dal Calciatore, da utilizzarsi per la pratica di tesseramento;

- in data 20.11.2025 veniva, così, depositata la richiesta di tesseramento del Calciatore (accompagnata dal detto contratto datato 18.11.2025) in favore della A.S.D. College Ardea Football Club;

- alla stessa data del 20.11.2025 risultava formalizzata la risoluzione consensuale del contratto, che consentiva al Sig. MATTEO MORGANTE di addivenire ad un nuovo tesseramento;

- e, così, sempre in data 20.11.2025, in favore del Calciatore veniva depositata una nuova pratica di tesseramento per la A.S.D.

Sporting Nuova Florida, accompagnata da un “contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa” datato 20.11.2025. Si consentiva in tal modo il rapido “tesseramento con la società di destinazione effettiva, A.S.D. Sporting Nuova Florida 2005 in tempo per la successiva gara di campionato”, (pag. 4 delle memorie difensive);

- tale concatenarsi di condotte poste in essere nell’arco di tempo decorrente dal tesseramento con la Federazione Sammarinese sino al 20.11.2025 (giorno della formalizzazione dei successivi tesseramenti con la A.S.D. College Ardea Football Club e con la A.S.D. Sporting Nuova Florida 2005) avrebbe prodotto la consumazione dei tre tesseramenti consentiti dalla Legislazione Federale all’Atleta nella stagione 2025/2026, (pag. 5 delle memorie difensive).

Difatti, sintetizzando, il Calciatore, nella presente stagione sportiva, sarebbe stato interessato da:

- un primo tesseramento per la S.S. Faetano (appartenente alla Federazione sanmarinese FSGC);

- un successivo tesseramento per la A.S.D. College Ardea Football Club (affiliata alla F.I.G.C.).

- un ulteriore tesseramento con la A.S.D. Sporting Nuova Florida.

La A.S.D. College Ardea Football Club ha affidato il conforto delle proprie difese ad alcune domande e, precisamente, ha chiesto a

Questo Tribunale:

- l’ammissione di prova testimoniale con i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle plurime attività di tesseramento dell’Atleta; - l’acquisizione d’ufficio dei Comunicati Ufficiali FIGC e degli estratti dei sistemi informatici federali relativi alla posizione di tesseramento del Sig. MATTEO MORGANTE;

- “in via gradata l’eventuale disposizione di una consulenza grafologica comparativa relativa alle sottoscrizioni apposte sui contratti e sulle relative risoluzioni”;

- la trasmissione degli atti alla Procura Federale FIGC per le valutazioni di competenza circa la condotta del Calciatore;

- di essere ascoltata all’udienza di discussione; nel merito ha domandato il rigetto integrale delle doglianze avanzate dal Sig. MATTEO MORGANTE e di “accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del tesseramento e della risoluzione intervenuti tra il Sig. Morgante e A.S.D. College Ardea Football Club”.

All’udienza del 27 febbraio 2026 hanno partecipato il Calciatore ed il proprio Difensore, riportandosi all’atto introduttivo, confermandone il contenuto.

LA COMPETENZA DELLA SEZIONE TESSERAMENTI DEL TRIBUNALE

L’atto introduttivo del presente procedimento è rivolto sia alla Procura Federale F.I.G.C. che al Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. - Sezione Tesseramenti.

A Questa Sezione è affidato il compito funzionale di scrutinare la fattispecie concreta posta alla sua attenzione con riferimento limitato ai profili attinenti al procedimento di “tesseramento” dell’interessato istante.

I profili disciplinari dei fatti che le parti hanno dedotto relativamente al tesseramento (così come i profili disciplinari dei fatti dedotti a corollario delle vicende del tesseramento) non appartengono alla competenza di questa Sezione e non sono scrutinabili attraverso i canoni del loro eventuale dispregio del doveroso rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità, quali cardini dell’Ordinamento Federale.

E, così, a Questa Sezione non è demandato il compito di conoscere dal punto di vista disciplinare l’apocrifia delle sottoscrizioni del Calciatore o l’apposizione di sottoscrizioni autentiche ad atti non riferibili al suo reale conato volitivo, per i cui accertamenti sarà opportuno devolvere gli atti alla Procura federale della F.I.G.C.

Così come, ovviamente, sono, parimenti, sottratte alla competenza di questa Sezione le doglianze di natura economica.

L’asserita falsità delle firme o la captazione di esse contro il volere del sottoscrittore possono essere valutate in questa sede solo per la loro incidenza sulla formazione della libera e consapevole determinazione dell’interessato al completarsi del procedimento del tesseramento.

Sfuggono parimenti alla competenza di Questa Sezione le eventuali valutazioni di ordine disciplinare relative al coinvolgimento di soggetti estranei all’Ordinamento Sportivo quali intermediari, così come i profili disciplinari dell’eventuale impiego di procedimenti amministrativi per il raggiungimento di scopi distanti da quelli funzionalmente attribuitigli dal Legislatore Federale in ordine alle attività di tesseramento.

Per quanto concerne le richieste avanzate dal Calciatore nell’atto introduttivo del presente giudizio si rileva che appartengono alla competenza di questa Sezione:

- la valutazione dell’istanza cautelare finalizzata all’autorizzazione a tesserarsi nuovamente dopo la decadenza del tesseramento con la A.S.D. Sporting Nuova Florida;

- la valutazione circa la “declaratoria di inefficacia del tesseramento con la A.S.D. College Ardea Football Club”, perfezionatosi in data 20.11.2025.

L’istante fonda tale ultima domanda sulla necessità tecnica di rispettare il dettato della “regola federale circa il numero massimo di tre trasferimenti possibili in una singola stagione”, (pag. 4).

Sul punto è diametralmente opposta la posizione assunta dalla A.S.D. College Ardea Football Club nelle proprie difese.

Questa, infatti, nel merito ha domandato il rigetto integrale delle doglianze avanzate dal Sig. MATTEO MORGANTE e di “accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del tesseramento e della risoluzione intervenuti tra il Sig. Morgante e A.S.D. College Ardea Football Club”.

Ma, dalla stessa difesa della A.S.D. College Ardea Football Club, emerge come questa non volesse affatto che il vincolo di tesseramento con lei assunto dal Sig. MORGANTE producesse reali effetti sportivi secondo i progetti agonistici di quest’ultima.

La società in questione, per esplicita ammissione contenuta negli scritti difensivi, intendeva, piuttosto, che il legame fosse meramente cartolare, assumendo un rilievo amministrativo derivante esclusivamente dalla semplice presenza della registrazione nel sistema anagrafico federale.

L’analisi dei due petita (del Calciatore e della A.S.D. College Ardea Football Club) fa, pertanto, emergere una conclamata coincidenza di posizioni sulla vita e sulla efficacia del tesseramento del Sig. MORGANTE presso l’Ardea Football Club.

Dagli scritti difensivi del Calciatore emerge che egli non ha mai voluto sottoscrivere alcuna pratica di tesseramento con la detta Società Ardea, finalizzata a mettere a disposizione di quest’ultima le proprie prestazioni sportive.

Dagli scritti difensivi della Ardea emerge che essa perfezionò realmente la pratica di tesseramento con il Calciatore, ma di non avere mai voluto instaurare con lui un reale sodalizio sportivo.

Non è mai esistita, dunque, alcuna comunione di intenti tra l’Associazione e l’Atleta circa i venturi progetti sportivi di entrambi. Si osservi, infatti, che la permanenza per poche ore del Calciatore tra le file della Ardea nel sistema anagrafico federale non avrebbe consentito neppure un momentaneo utilizzo dell’Atleta, dovendosi attendere il giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento.

Vi è, pertanto, una evidente e documentata convergenza delle contrapposte linee difensive sul thema decidendum offerto a Questa Sezione.

La consapevole fermezza delle posizioni delle parti è sottolineata, ulteriormente, dalla circostanza che nessuna di esse pone a questo Tribunale l’eventuale compito dell’interpretazione ed applicazione da darsi all’art. 95 delle NO.I.F. in ordine ai tre tesseramenti vissuti dal Sig. MORGANTE, dei quali il primo con federazione estera.

Conseguentemente, il materiale confluito agli atti del presente procedimento (quale corredo istruttorio delle domande avanzate) può essere esaminato in questa sede solo al fine di apprezzarne la valenza probatoria in ordine al tesseramento del Sig. MATTEO MORGANTE per la A.S.D. College Ardea Football Club.

IL COMPENDIO ISTRUTTORIO

E’ stata acquisita agli atti di questo procedimento la documentazione attinente ai tesseramenti menzionati sia dal Calciatore che dalla A.S.D. College Ardea Football Club a sostegno delle rispettive ricostruzioni della vicenda in punto di fatto.

La documentazione proviene dallo stesso instante ed egli riferisce di averla reperita presso l’ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio della LND in data 23.01.2026.

E’ produzione documentale nota anche all’A.S.D. College Ardea Football Club a seguito dell’accesso agli atti ed è menzionata dalla stessa Associazione nella propria “Memoria difensiva” datata 20 febbraio 2026.

Si tratta di:

- “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. N. 36/2021 ” tra la A.S.D. College Ardea Football Club ed il Calciatore MATTEO MORGANTE, (allegato 1 all’atto introduttivo).

Esso consiste di quattro pagine e nell’ultima pagina reca la data del 18.11.2025, stampata con mezzo meccanico; è redatto su modulo individuato come corrispondente al “Contratto Collettivo FIGC-LND-AIC del 28/09/2023”, recante il “N. PROTOCOLLO 0008163708/25”.

Nell’ultima pagina (la pag. 4) gli spazi rispettivamente dedicati alle sottoscrizioni del contratto da parte della Società e dell’Atleta sono riempiti con timbro e firma per la prima e con firma per il secondo.

Sono parimenti riempiti gli spazi rispettivamente dedicati alla sottoscrizione per l’approvazione delle “clausole vessatorie” con timbro e firma per la Società e con firma per il Calciatore.

- “RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (Art. 117 bis N.O.I.F.)” tra la A.S.D. College Ardea Football Club ed il Calciatore MATTEO MORGANTE, consacrata in data 20.11.2025 presso gli uffici della stessa A.S.D. College Ardea Football Club in Via delle Pinete 140 – Ardea (allegato 2 all’atto introduttivo);

- “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. N. 36/2021 ” tra la A.S.D. Sporting Nuova Florida ed il Calciatore MATTEO MORGANTE, recante la data del 20.11.2025, con stampigliatura “20/11/2025 16:00” (allegato 3 all’atto introduttivo);

- “RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (Art. 117 bis N.O.I.F.)” tra la A.S.D. Sporting Nuova Florida ed il Calciatore MATTEO MORGANTE, consacrata in data 13.01.2026 presso gli uffici della stessa A.S.D. Sporting Nuova Florida in Via Rieti snc – Ardea (allegato 4 all’atto introduttivo).

In nessuno degli atti menzionati sembrerebbero indicati gli estremi di qualsivoglia documento di identità dei sottoscrittori, così come nessun documento di identità di costoro sembrerebbe essere stato allegato ad essi atti.

La A.S.D. College Ardea Football Club ha depositato in allegato alla propria memoria difensiva un documento denominato “STORICO CALCIATORE/CALCIATRICE MATTEO MORGANTE …” datato 02.02.2026.

Il documento illustra, tra gli altri, i “movimenti” relativi ai tre tesseramenti sin ora menzionati.

E, così, nella Stagione Sportiva 2025/2026 il Sig. MATTEO MORGANTE con lo “Status: dilettante” ha visto avvicendarsi i seguenti “movimenti”:

- in data 28.08.2025 risulta “forzatura trasferimento FIGC” con “Società” di “appartenenza” SAN MARINO;

- in data 20.11.2025 risulta “forzatura trasferimento FIGC” con “Società” di “appartenenza” A.S.D. COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB;

- in data 20.11.2025 risulta “Risoluzione Contratto Lavoro” “Svincolo risoluzione contratto” con “Società” di “appartenenza” A.S.D. COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB;

- in data 20.11.2025 risulta “AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE” con “Società” di “appartenenza” A.S.D. SPORTING NUOVA FLORIDA;

- in data 20.11.2025 risulta “Risoluzione Contratto Lavoro” “Svincolo risoluzione contratto” con “Società” di “appartenenza” A.S.D. SPORTING NUOVA FLORIDA (il sopradetto allegato 4 reca la data del 13.01.2026).

Anche dal compendio documentale offerto dalla A.S.D. College Ardea Football Club emerge, pertanto, la sequenza dei tesseramenti dedotta difensivamente dal Calciatore, con una durata reale di poche ore del tesseramento per la stessa Associazione nella giornata del 20.11.2025, ciò nonostante il fatto che il “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. N. 36/2021” tra la Ardea Football Club ed il Sig. MATTEO MORGANTE rechi la data del 18.11.2025 (allegato 1 all’atto introduttivo).

L’intero compendio istruttorio di natura documentale comprova, pertanto, la natura meramente cartolare del tesseramento del Calciatore per la Ardea Football Club e l’assenza di volontà di entrambe di far effettivamente inserire il Sig. MORGANTE nella compagine della Società, seppure da diverse prospettive.

Dal lato del Calciatore vi sarebbe l’assoluta inesistenza del rapporto associativo; dal lato della Società vi sarebbe l’assoluta improduttività di effetti sportivi dello stesso brevissimo rapporto associativo.

E’ doveroso considerare che la A.S.D. College Ardea Football Club affidava il conforto delle proprie difese ad alcune domande e, precisamente, chiedeva:

- l’ammissione di prova testimoniale con i soggetti coinvolti a vario titolo nelle plurime attività di tesseramento dell’Atleta;

- “in via gradata l’eventuale disposizione di una consulenza grafologica comparativa relativa alle sottoscrizioni apposte sui contratti e sulle relative risoluzioni”.

La richiesta di prova testimoniale è stata articolata nella memoria difensiva (pag. 6) come segue:

con un proprio collaboratore amministrativo per riferire circa

- gli accordi con la A.S.D. Sporting Nuova Florida 2005 per gestire il trasferimento del Sig. MORGANTE dalla FSGC alla FIGC tramite College Ardea;

- ricezione (da un intermediario del procuratore del Calciatore) del contratto per College Ardea già firmato dal Sig. MATTEO MORGANTE e successivo deposito degli atti presso gli organi federali;

con l’intermediario del procuratore del Calciatore per riferire circa

- i “contatti intercorsi con il procuratore del Sig. MORGANTE in relazione al tesseramento presso A.S.D. College Ardea Football Club”;

- la “ricezione dal procuratore del contratto/tesseramento per College Ardea già sottoscritto dal calciatore”;

- l’inoltro di tale contratto al collaboratore amministrativo del College Ardea;

- la “consapevolezza del calciatore circa la firma del contratto e la funzione del doppio passaggio FSGC -> College Ardea -> Sporting Nuova Florida”;

con il Dirigente/collaboratore di A.S.D. Sporting Nuova Florida 2005 per riferire circa

- l’“iniziativa della società Sporting Nuova Florida nel richiedere al College Ardea di curare il primo tesseramento FIGC del calciatore”;

- le “spiegazioni fornite al Sig. MORGANTE sulla necessità del passaggio tramite College Ardea”; - la “consapevolezza del calciatore in ordine alla sottoscrizione degli atti relativi al College Ardea”.

In buona sostanza le dichiarazioni testimoniali attese dalla Società sarebbero volte a dimostrare la preordinazione della “simulazione” del “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. N. 36/2021” tra la A.S.D. College Ardea Football Club ed il Calciatore MATTEO MORGANTE, datato 18.11.2025.

“Simulazione” resa necessaria dall’esigenza di avere la disponibilità immediata, nella giornata del 20.11.2015, di un contratto per il deposito telematico della richiesta di tesseramento.

A tale “simulazione” ed al pedissequo deposito telematico della richiesta di tesseramento avrebbe fatto seguito la collegata necessità di avere la disponibilità di un atto di risoluzione, quale è stato appunto l’atto negoziale denominato “RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (Art. 117 bis N.O.I.F.)” intercorrente tra la stessa Ardea Football Club ed il Calciatore. Ciò al fine di potere “liberare” l’Atleta dall’impegno associativo risultante per tabulas nell’anagrafe federale e poterlo destinare a diverse prospettive sportive.

Dall’analisi delle richieste istruttorie emerge, pertanto, che esse sono volte a consolidare le asserzioni difensive della A.S.D. College Ardea Football Club, comunque, implicanti la dimostrazione del suo originario e perdurante disinteresse per le prestazioni sportive del Calciatore.

Circostanza questa risultata comprovata documentalmente sia dal contenuto del materiale confluito nel compendio istruttorio già acquisito, sia dalla sostanziale assenza di divergenza dei due contraddittori in ordine al mancato inserimento del Calciatore nella compagine sportiva della Ardea.

Le dette richieste istruttorie si presentano, quindi, non utili allo scrutinio delle pretese degli opposti instanti, siccome le doglianze di questi, limitatamente al compito di Questa Sezione, risultano aliunde suffragate e valutabili, consentendo l’obiettiva formazione di un convincimento pieno da parte di Questo Giudicante.

Con ciò superando gli standard probatori propri del processo sportivo.

Si ricordi, infatti, che per Giurisprudenza della Corte Federale d’Appello :<<I principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, SS.UU., SS.UU. n.8/2024-2025). La prova testimoniale, pertanto, costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione: il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo” (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022)>>, (massima n. 0041/CFA/2025-2026/B – pubblicata in “RASSEGNA DI GIUSTIZIA SPORTIVA - stagione sportiva 2025-2026 n. 1 del 10 novembre 2025”)

Ed ancora:<<La giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS.UU. n. 15/2025-2026). (Nel caso di specie, ad ogni modo, la Corte non ha ravvisato la necessità di disporre l’assunzione delle prove testimoniali richieste, dato che lo standard probatorio era stato ampiamente soddisfatto sia dalla Procura federale nella fase di indagine prodromica al deferimento, sia dal giudice di prime cure nella decisione impugnata>>, (massima n. 0042/CFA/20252026/B – pubblicata in “RASSEGNA DI GIUSTIZIA SPORTIVA - stagione sportiva 2025-2026  n. 1 del 10 novembre 2025”)

Una disamina separata merita la richiesta volta alla “disposizione di una consulenza grafologica comparativa relativa alle sottoscrizioni apposte sui contratti e sulle relative risoluzioni” presentata della A.S.D. College Ardea Football Club.

Si osserva che la memoria difensiva è a firma dello stesso Legale Rappresentante della A.S.D. College Ardea Football Club. Lo stesso, in punto di fatto, offre al Tribunale una ricostruzione delle vicende del tesseramento senza riferire di essere stato personalmente partecipe a quanto accaduto.

Tutto ciò fatta salva, evidentemente, l’apposizione della propria sottoscrizione:

- al “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. N. 36/2021 ” tra la A.S.D. College Ardea Football Club ed il Sig. MATTEO MORGANTE, datato 11.2025, ma depositato il 20.11.2025

- ed alla successiva “RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (Art. 117 bis N.O.I.F.)” del 20.11.2025 tra le stesse parti considerato che il suddetto Legale Rappresentante non disconosce affatto le proprie sottoscrizioni. Deve, pertanto, desumersi la consapevole partecipazione di tale rappresentante legale alla conclusione del contratto con il dichiarato scopo di volerne porre in essere solo l’“esteriorità” onde poterlo tecnicamente “invocare” dinanzi a terzi, cioè, nel nostro caso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (e la Lega di appartenenza), al fine di conseguire l’estemporaneo tesseramento dell’Atleta.

Secondo la stessa ricostruzione della Società, dunque, vi sarebbe stato un accordo simulatorio o comunque meramente strumentale con il Calciatore, volto a precostituire il “titolo” del tesseramento del Calciatore dilettante; “titolo” da spendersi in occasione del deposito telematico della richiesta di tesseramento. Il tutto con la evidente riserva – per stessa ammissione della società – che il contratto non dovesse avere alcuna efficacia e nessuna attuazione pratica.

Conseguentemente, nell’ordinamento sportivo, sia nella versione dei fatti offerta dalla Società, che nella versione dei fatti offerta dal Calciatore, la richiesta di tesseramento non era, in realtà, da considerarsi collegata ad alcun contratto di lavoro.

Il tema della “prova”, conseguentemente, deve essere affrontato dinanzi a Questa Sezione tenendo presente che esso si colloca in un ambito più ampio di quello meramente civilistico.

Per quanto interessa in questa sede, infatti, il contratto di lavoro si presenta partitamente rilevante e produttivo di effetti sia nell’ordinamento statale che nell’ordinamento sportivo. Nel primo impegna il Calciatore all’esecuzione di prestazioni sportive in cambio di un corrispettivo, nel secondo è il presupposto del “tesseramento” definito dall’art. 15 del D. Lgs n. 36 del 2021 come “…l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva …(omissis) e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale …

(omissis)

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale…(omissis) di appartenenza dell’associazione…(omissis)

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.”

Ne consegue che i soggetti interessati dall’operazione negoziale sottoposta all’attenzione del Tribunale sono ex lege tre: “la persona fisica”, la “associazione sportiva”, questa “Federazione sportiva nazionale” (e la Lega di appartenenza) per i profili amministrativi – sportivi relativi allo scopo statutario (art. 1, comma 2, dello Statuto della FI.G.C.: “La FIGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive (le “società”) che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia…”).

Dinanzi all’ultimo soggetto richiamato (la “Federazione sportiva nazionale”) è conclamato che nessuno abbia mai voluto che il Sig. MATTEO MORGANTE venisse autorizzato “a svolgere attività sportiva” con la A.S.D. College Ardea Football Club nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (e la Lega di appartenenza).

E nemmeno è stato mai voluto che il Sig. MATTEO MORGANTE esercitasse il diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza dell’associazione per la quale è stato temporaneamente tesserato.

Corroborano tali risultanze la circostanza che la “autorizzazione a svolgere attività sportiva” con la A.S.D. College Ardea Football Club ha avuto una durata talmente breve da concretizzare l’assoluta impossibilità per l’atleta di esercitare il “diritto di partecipare all'attività ed alle competizioni” in ambito federale, così come per la Società di ambire al suo “ utilizzo” (ciò addirittura prescindendo da ogni ipotetica prognosi in ordine all’eventuale concessione del “visto di esecutività”).

Conseguentemente, l’accertamento peritale dell’apocrifia della sottoscrizione del Calciatore si presenta, in questa sede, non necessario e pregiudiziale rispetto ai profili riguardanti la “vita” dello specifico tesseramento di cui qui si tratta, siccome è punto comune delle versioni dell’Atleta e dell’Associazione che la dichiarazione esteriorizzata nel contratto de quo non corrispondesse, in alcun modo, all’effettiva volontà del Sig. MORGANTE di tesserarsi per la Associazione Ardea.

Si osservi ancora che le ricostruzioni della vicenda offerte dal Calciatore e dall’Associazione Ardea meritano una disamina sul piano logico – giuridico al fine di apprezzarne la congruenza con i rispettivi corredi probatori.

L’asserzione del Calciatore di non avere intrattenuto alcun rapporto con l’Associazione ha un contenuto “negativo” che la pone necessariamente come autosufficiente, poiché priva di riscontro.

Difatti, l’unica attività istruttoria compiuta è il deposito di documentazione (quattro allegati) che non possono dare conforto alla “negazione”, ma sono rivolti solo alla dimostrazione della “denegata” negoziazione con l’Associazione Ardea.

Sul punto, l’eventualità che una perizia grafologica rilevi l’autenticità della sottoscrizione è contemplata dall’Atleta laddove puntualizza che la firma potrebbe essergli stata carpita.

La posizione difensiva del Sig. MORGANTE è, quindi, perfettamente delimitata, per scelta, nell’area circoscritta della “inesistenza” di qualunque contatto con l’Ardea.

Non essendo possibile per il Calciatore fornire (e dimostrare) una opposta circostanza (in fatto) di segno “positivo” idonea ad escludere (già solo in astratto) rapporti con l’Associazione, la posizione del Calciatore si rivela inevitabilmente come autoreferente.

Il contenuto di essa, però, riceve un significato grazie alla presenza nel nostro ordinamento del divieto di assumere tre tesseramenti nella stessa Stagione Sportiva.

Così, l’atteggiamento “isolato” della negazione sic et simpliciter trova un conforto logico nella parvente inutilità per l’Atleta di formalizzare per poche ore un tesseramento da portare in decurtazione dal novero di quelli consentiti.

In buona sostanza l’asserzione del Calciatore riceve (almeno in astratto) un compiuto senso logico laddove venga apprezzata per la sua collocazione nella dinamica dei procedimenti federali.

Ciò considerato essa non richiede ulteriore sostegno istruttorio.

Irrilevante, in questa sede, il fatto che l’asserzione del Sig. MORGANTE possa essere diversamente valutata in altro ambito, sotto altri profili, ove potrebbe essere considerata nella sua assolutezza (per la sincerità) e non, come qui avviene, esclusivamente per il collegamento con il tesseramento de quo.

Diversa è la costruzione logica della posizione dell’Associazione.

La sfera difensiva di questa è “aperta” alla possibilità che le sottoscrizioni dell’Atleta non gli siano attribuibili in modo genuino, laddove si evidenzia la circostanza che i documenti le sono pervenuti già firmati.

Alla ricostruzione viene dato conforto invocando la presenza di un soggetto che avrebbe operato come intermediario.

A questa descrizione dei fatti l’Associazione consegna attendibilità riferendone lo scopo, vale a dire la predisposizione di un tesseramento “di comodo”.

Tale descrizione della vicenda si fonda su una scelta comportamentale che, sottovalutata a suo tempo, si rivela oggi decisiva: la mancata contestualità dell’apposizione delle sottoscrizioni da parte del Calciatore e dell’Associazione.

Difatti, seguendo lo stesso assunto difensivo, siccome l’Ardea non ambiva ad inserire realmente l’Atleta nel proprio progetto sportivo, non si sarebbe premurata di apprezzarne la personalità, incontrandolo almeno in occasione dell’apposizione delle firme; momento, questo, prezioso, poiché volto a suggellare il reciproco mutuo impegno.

Impegno da ritenersi non isolato, ma per sua natura parte di un più ampio contesto associativo, quale quello dei consociati federali. La dichiarata assenza di contestualità delle sottoscrizioni si presenta, quindi, rilevante poiché attesta il conclamato disinteresse dell’Associazione per il Sig. MATTEO MORGANTE, così come conforta la qualificazione del tesseramento detto come meramente “cartolare” ed obiettivamente improduttivo di reali effetti sportivi.

La disamina sino a qui svolta circa il compendio probatorio, sia per quanto riguarda le risultanze documentali, sia per quanto riguarda l’ammissibilità delle richieste istruttorie, consente a Questa Sezione di ritenere che risulti ampiamente dimostrata l’assoluta improduttività di effetti, nell’ambito sportivo, del tesseramento del Sig. MATTEO MORGANTE in favore della A.S.D. College Ardea Football Club, essendo acclarato il disvolere di entrambi i soggetti in ordine al reale inserimento del Calciatore nella Compagine della stessa Associazione.

Ciò non implica, però, che la complessiva attività compiuta, volta alla produzione di un tesseramento “di comodo”, non determini ulteriori e diverse conseguenze nell’ordinamento sportivo; così come dovrà essere accertata la genuinità delle sottoscrizioni riconducibili al calciatore Matteo Morgante, in particolare con riferimento alla risoluzione del tesseramento con l’A.S.D. College Ardea Football Club, che è stata formalmente denunciata come apocrifa dallo stesso calciatore.

Ed è per tale ultima considerazione che Questa Sezione ritiene di dovere disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, nel confermare il provvedimento cautelare emesso in data 30 gennaio 2026, accoglie il ricorso del calciatore Matteo Morgante (2252808) e dichiara improduttivo di effetti giuridici in ambito sportivo il tesseramento dello stesso per la società ASD College Ardea FC datato 20 novembre 2025.

Trasmette gli atti del procedimento alla Procura Federale ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 4, CGS per il seguito di competenza riguardo all'accertamento dell'eventuale apocrifia delle firme apposte dal calciatore Morgante in favore della società ASD College Ardea FC, nonché dell'accertamento della rispondenza della condotta tenuta dalle due società ASD College Ardea FC e ASD Sporting Nuova Florida ai principi di cui all'art. 4, comma 1, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2026.

 

I RELATORI

Gioacchino Tornatore                                             IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                                  Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 9 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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