F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFNST del 06 Marzo 2026 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – 11/TFNST

Decisione/0009/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente (Relatore)

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente

Francesco Corsi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 febbraio 2026, a seguito della richiesta di Giudizio ex art. 89 CGS, preliminare per la definizione della questione deferita al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, in merito alla regolarità del tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò (nato il 22.9.2001), Kordic Ante (nato il 26.1.1992), Pentimone Raffaele (nato il 20.08.2001) e Sergio Roberto (nato il 09.04.2006) nella gara "SOCCER MASSAFRA 1963 - BRILLA CAMPI" del 14/12/2025, la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Sono stati trasmessi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti gli atti relativi al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto dalla società USD Brilla Campi Salentina, avente ad oggetto la regolare partecipazione alla gara disputata il 14 dicembre 2025 contro la società ASD Real Soccer Massafra, con riferimento alla posizione di 4 tesserati.

La Brilla Campi ha dedotto la irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante, Pentimone Raffaele e Sergio Roberto, assumendo che i relativi procedimenti di tesseramento sarebbero stati viziati (la modulistica necessaria sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della società, sig. Fernando Rubino, in costanza di sanzione disciplinare di inibizione).

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che al predetto dirigente era stata applicata, a seguito di accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, la sanzione dell’inibizione, pubblicata sul C.U. FIGC – LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025.

Dalla documentazione acquisita agli atti, nonché dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, è emerso che:

- per quanto concerne i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, la relativa modulistica risulta sottoscritta da soggetti diversi dal Presidente inibito;

- con riferimento invece al calciatore Pentimone Raffaele, il modulo cartaceo (c.d. variazione di tesseramento) e la correlata ulteriore documentazione risultano sottoscritti dal Presidente Fernando Rubino in data 31 ottobre 2025, dunque in epoca successiva alla pubblicazione della sanzione di inibizione.

Ora, da un lato risponde al vero che la pratica di tesseramento è stata dematerializzata e finalizzata attraverso la piattaforma federale da altro dirigente abilitato, mediante apposizione della firma digitale e trasmissione all’Ufficio competente.

Risponde altresì al vero che il Presidente inibito non ha apposto la firma digitale, né ha formalmente perfezionato l’operazione attraverso il sistema informatico federale.

Assume, però, decisiva e dirimente efficienza causale, la sottoscrizione del modulo variazione di tesseramento da parte del presidente inibito, alla luce del fatto che la sottoscrizione veniva apposta, in calce, in data successiva alla pubblicazione, sul C.U., della relativa sanzione.

All’udienza fissata per la trattazione del procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione devoluta all’esame di questo Tribunale attiene alla regolarità del tesseramento dei calciatori indicati, con particolare riferimento alla posizione del calciatore Pentimone Raffaele, risultando invece insussistenti profili di irregolarità in relazione agli altri tre tesserati menzionati nel reclamo.

Il Collegio osserva preliminarmente come la sanzione disciplinare dell’inibizione, secondo consolidata e granitica giurisprudenza, comporta per il soggetto destinatario il divieto di svolgere qualsivoglia attività federale e non ha riflessi in ambito civile o amministrativo.

La sanzione, però, deve essere intesa in senso ampio, nel senso, cioè, da considerare preclusi, con riferimento alla procedura di tesseramento, tutti gli atti che si inseriscono nel procedimento finalizzato alla produzione di effetti giuridici nell’ordinamento sportivo.

Nel caso di specie, la procedura di tesseramento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi – compilazione e sottoscrizione della modulistica, dematerializzazione dei documenti, richiesta di firma digitale, trasmissione attraverso il sistema federale e successiva validazione da parte degli uffici competenti – ciascuno dei quali contribuisce alla formazione dell’atto finale.

In tale contesto, la sottoscrizione della modulistica cartacea relativa alla variazione di tesseramento non può essere considerata un atto meramente interno o privo di rilevanza giuridica, bensì costituisce un passaggio essenziale della procedura, indispensabile per la successiva prosecuzione dell’iter amministrativo federale.

La sottoscrizione del legale rappresentante della società sulla modulistica cartacea rappresenta infatti un requisito necessario per la validità della pratica, tanto che la produzione di un modulo privo di sottoscrizione o recante una sottoscrizione non valida determinerebbe il blocco della procedura o comunque l’impossibilità di procedere alla sua regolare definizione.

Ne consegue che l’attività svolta dal Presidente della società ASD Real Soccer Massafra, concretantesi nella sottoscrizione del modulo cartaceo di variazione del tesseramento del calciatore Pentimone, deve essere qualificata come atto integrante la procedura federale di tesseramento, e dunque come attività che rientra tra quelle precluse al soggetto colpito dalla sanzione della inibizione. Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che la successiva fase della procedura – consistente nella dematerializzazione della documentazione e nell’apposizione della firma digitale – sia stata materialmente eseguita da altro dirigente abilitato.

Infatti, la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all’interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell’intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una interpretazione che consentirebbe di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola, permettendo al soggetto inibito di compiere segmenti decisivi dell’iter.

Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente Fernando Rubino, in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore Pentimone, svolgendo pertanto un’attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Tale circostanza comporta l’irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo.

Diversamente, per quanto riguarda i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito, non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la de materializzazione dell’atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo “negoziale”; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità rilevanti ai fini del presente giudizio.

PREMESSO IN FATTO

Sono stati trasmessi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti gli atti relativi al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto dalla società USD Brilla Campi Salentina, avente ad oggetto la regolare partecipazione alla gara disputata il 14 dicembre 2025 contro la società ASD Real Soccer Massafra, con riferimento alla posizione di 4 tesserati.

La Brilla Campi ha dedotto la irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante, Pentimone Raffaele e Sergio Roberto, assumendo che i relativi procedimenti di tesseramento sarebbero stati viziati (la modulistica necessaria sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della società, sig. Fernando Rubino, in costanza di sanzione disciplinare di inibizione).

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che al predetto dirigente era stata applicata, a seguito di accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, la sanzione dell’inibizione, pubblicata sul C.U. FIGC – LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025.

Dalla documentazione acquisita agli atti, nonché dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, è emerso che:

- per quanto concerne i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, la relativa modulistica risulta sottoscritta da soggetti diversi dal Presidente inibito;

- con riferimento invece al calciatore Pentimone Raffaele, il modulo cartaceo (c.d. variazione di tesseramento) e la correlata ulteriore documentazione risultano sottoscritti dal Presidente Fernando Rubino in data 31 ottobre 2025, dunque in epoca successiva alla pubblicazione della sanzione di inibizione.

Ora, da un lato risponde al vero che la pratica di tesseramento è stata dematerializzata e finalizzata attraverso la piattaforma federale da altro dirigente abilitato, mediante apposizione della firma digitale e trasmissione all’Ufficio competente.

Risponde altresì al vero che il Presidente inibito non ha apposto la firma digitale, né ha formalmente perfezionato l’operazione attraverso il sistema informatico federale.

Assume, però, decisiva e dirimente efficienza causale, la sottoscrizione del modulo variazione di tesseramento da parte del presidente inibito, alla luce del fatto che la sottoscrizione veniva apposta, in calce, in data successiva alla pubblicazione, sul C.U., della relativa sanzione.

All’udienza fissata per la trattazione del procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione devoluta all’esame di questo Tribunale attiene alla regolarità del tesseramento dei calciatori indicati, con particolare riferimento alla posizione del calciatore Pentimone Raffaele, risultando invece insussistenti profili di irregolarità in relazione agli altri tre tesserati menzionati nel reclamo.

Il Collegio osserva preliminarmente come la sanzione disciplinare dell’inibizione, secondo consolidata e granitica giurisprudenza, comporta per il soggetto destinatario il divieto di svolgere qualsivoglia attività federale e non ha riflessi in ambito civile o amministrativo.

La sanzione, però, deve essere intesa in senso ampio, nel senso, cioè, da considerare preclusi, con riferimento alla procedura di tesseramento, tutti gli atti che si inseriscono nel procedimento finalizzato alla produzione di effetti giuridici nell’ordinamento sportivo.

Nel caso di specie, la procedura di tesseramento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi – compilazione e sottoscrizione della modulistica, dematerializzazione dei documenti, richiesta di firma digitale, trasmissione attraverso il sistema federale e successiva validazione da parte degli uffici competenti – ciascuno dei quali contribuisce alla formazione dell’atto finale.

In tale contesto, la sottoscrizione della modulistica cartacea relativa alla variazione di tesseramento non può essere considerata un atto meramente interno o privo di rilevanza giuridica, bensì costituisce un passaggio essenziale della procedura, indispensabile per la successiva prosecuzione dell’iter amministrativo federale.

La sottoscrizione del legale rappresentante della società sulla modulistica cartacea rappresenta infatti un requisito necessario per la validità della pratica, tanto che la produzione di un modulo privo di sottoscrizione o recante una sottoscrizione non valida determinerebbe il blocco della procedura o comunque l’impossibilità di procedere alla sua regolare definizione.

Ne consegue che l’attività svolta dal Presidente della società ASD Real Soccer Massafra, concretantesi nella sottoscrizione del modulo cartaceo di variazione del tesseramento del calciatore Pentimone, deve essere qualificata come atto integrante la procedura federale di tesseramento, e dunque come attività che rientra tra quelle precluse al soggetto colpito dalla sanzione della inibizione. Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che la successiva fase della procedura – consistente nella dematerializzazione della documentazione e nell’apposizione della firma digitale – sia stata materialmente eseguita da altro dirigente abilitato.

Infatti, la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all’interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell’intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una interpretazione che consentirebbe di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola, permettendo al soggetto inibito di compiere segmenti decisivi dell’iter.

Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente Fernando Rubino, in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore Pentimone, svolgendo pertanto un’attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Tale circostanza comporta l’irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo.

Diversamente, per quanto riguarda i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito, non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la de materializzazione dell’atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo “negoziale”; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità rilevanti ai fini del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando in risposta alla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto alla data del 14 dicembre 2025. Di conto, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025.

 

I RELATORI

Alessandro Giuseppe Maruccio                                          IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                               Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 6 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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